LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo M. – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17042/2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. *****) in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è
domiciliata;
– ricorrente –
contro
LEGEA s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Pompei (NA), Elettivamente domiciliata in Roma Via Mancinelli 65, presso lo studio dell’avvocato Enrico Moscati che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Francesco Castellano;
– controricorrente ricorrente incidentale-
avverso la sentenza n. 14/46/13 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, depositata i115/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere Dott. Rita RUSSO;
RILEVATO
che:
La società contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento per il recupero di credito di imposta utilizzato, secondo l’Agenzia indebitamente, nell’anno 2002 il ricorso della contribuente è stato accolto in primo grado. L’Agenzia ha proposto appello che è stato respinto dalla Commissione regionale della Campania, così come è stato respinto l’appello incidentale;
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia della Entrate affidandosi a due motivi. Ha resistito con controricorso la società proponendo ricorso incidentale. Successivamente la società ha depositato richiesta di sospensione del processo per domanda di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10.
Successivamente è stata depositata istanza con richiesta di cessata materia del contendere con allegata domanda di adesione alla definizione agevolata ai sensi del DL 119/2018 allegando i modelli pagamento delle prime rate. Nulla ha rilevato l’Agenzia delle entrate.
Rilevato che ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 12. “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali” e che l’Agenzia nulla ha opposto, il giudizio deve dichiararsi estinto per cessata materia del contendere.
Le spese del processo estinto sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, camera di consiglio da remoto, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021