LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. r.g. 3698/2015 proposto da:
M.P., rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall’Avv. Caterino Caterina.
– ricorrente –
contro
AGENZIA delle ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresentata e difende;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza n. 1166/3/14 della Commissione tributaria regionale della Calabria, depositata il 30 maggio 2014.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2021 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.
RILEVATO
che:
nella controversia originata dalla impugnazione da parte di M.P. della cartella di pagamento, emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 ter, e portante IRPEF dell’annualità 2005, la Commissione tributaria regionale della Calabria (d’ora in poi, per brevità, C.T.R.) confermava, con la sentenza indicata in epigrafe, la decisione resa dalla Commissione di prima istanza che aveva rigettato il ricorso introduttivo proposto dal contribuente.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso affidandosi a due motivi, cui resiste con controricorso, l’Agenzia delle entrate. Avviato il ricorso alla trattazione in camera di consiglio, il ricorrente ha depositato memoria con cui ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio avendo definito la cartella di pagamento oggetto di contenzioso ai sensi del D.L. n. 119 del 2028, art. 3, allegando relativa documentazione a conforto; questa Corte con ordinanza resa all’esito della camera di consiglio del 27 aprile 2021 onerava il ricorrente della notifica all’Agenzia delle entrate dell’elenco della documentazione allegata alla memoria;
il ricorso è stato avviato, nuovamente, ai sensi dell’art. 380 bis-1 c.p.c., alla trattazione in camera di consiglio.
CONSIDERATO
che:
1. il ricorrente, con la memoria depositata in atti, ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio, avendo richiesto ed ottenuto la definizione agevolata del pagamento della cartella di pagamento oggetto del contenzioso ex decreto D.L. n. 119 del 2018, ex art. 3, convertito con modificazione dalla L. n. 136 del 2018 Rottamazione ter, D.L. n. 157 del 2020 e D.L. n. 7 del 2021, affidati all’agente della Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, ed avendo versato quanto dovuto entro i termini di legge come da documentazione allegata;
ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto e che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; l’esito del giudizio per causa sopravvenuta esclude l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
PQM
Dichiara il processo estinto, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13 (conv. dalla L. n. 136 del 2018) con spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione, il 27 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021