LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30057-2020 proposto da:
C.R., rappresentato e difeso dall’avv. STEFANO MONTI;
– ricorrente –
contro
X.T.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1011/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 27/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da C.R. avverso la sentenza del Tribunale di Lodi, resa nel contraddittorio con X.T. in una controversia per la divisione giudiziale di un immobile.
La corte di merito ha rilevato che l’appellante C. aveva notificato la sentenza di primo grado il 4 aprile 2013, al fine della sua esecuzione nella parte in cui condannava X.T. al pagamento del conguaglio; da qui, posto che da quella stessa data decorreva il termine breve di impugnazione anche per il notificante, la tardività dell’appello, infine proposto con atto notificato l’11 luglio 2013.
Per la cassazione della sentenza C.R. ha proposto ricorso affidato a un unico motivo, con il quale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 170 c.p.c., comma 1, dell’art. 285c.p.c., e dell’art. 479, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Il principio richiamato dalla Corte d’appello non poteva operare nel caso in esame, perché la sentenza di primo grado non fu notificata al procuratore costituito, ma alla parte personalmente ai fini dell’esecuzione forzata.
L’intimata è rimasta tale.
La causa è stata fissata dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza del ricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Il ricorso è fondato. Viene in considerazione il seguente principio: “la notifica della sentenza alla parte personalmente è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione qualora la suddetta parte non sia ritualmente costituita in giudizio, senza che la situazione processuale della stessa parte possa essere valutata in maniera difforme da quella emergente dalla qualificazione formale operata dal giudice e desumibile dalla sentenza notificata” (Cass. n. 1273/1998; n. 6478/2020).
Nella specie risulta dalla stessa sentenza impugnata che la convenuta, destinataria della notificazione della sentenza unitamente al precetto, era costituita nel giudizio di primo grado. Quindi la notificazione della sentenza, in quanto fatta alla parte personalmente, non era idonea a determinare né per il destinatario e neanche per il notificante il decorso del termine breve per l’impugnazione (Cass. n. 4374/2017).
In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, perché decida l’appello.
La Corte di rinvio liquiderà anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 22 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021