LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1623-2021 proposto da:
T.M., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso da sé
medesimo;
– ricorrente –
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
T.M., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso da sé
medesimo;
– controricorrente all’incidentale –
avverso il decreto n. RG 403/2020 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositato il 21/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO.
RITENUTO
che la Corte d’appello di Salerno, con il decreto di cui in epigrafe, rigettò l’opposizione proposta dal Ministero della Giustizia avverso il decreto monocratico con il quale, accolta la domanda d’equa riparazione avanzata da T.M., per l’irragionevole durata di un giudizio civile, aveva condannato il Ministero al pagamento della somma di 2.400,00;
che, in particolare, la Corte di Salerno disattese la pretesa dell’Amministrazione di limitare a Euro 1.500,00 l’entità dell’indennizzo, condannando l’opponente al rimborso delle spese in favore della parte privata, liquidate in complessive Euro 235,00;
che avverso quest’ultimo decreto il T. propone ricorso, sulla base d’unitaria censura, ulteriormente illustrata da memoria, e che il Ministero della giustizia resiste con controricorso, in seno al quale avanza ricorso incidentale, anch’esso fondato su una sola censura; ritenuto che il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 2233 c.c., comma 2, e del D.M. n. 55 del 2014, lamentando che la Corte di merito aveva violato o falsamente applicato l’art. 91 c.p.c. e l’art. 2233 c.c., nonché il D.M. n. 55 del 2014, per avere liquidato il rimborso spese al disotto del minimo legale, tenuto conto del valore della causa di Euro 2.400,00 e, comunque, non inferiore a Euro 1.500,00.
CONSIDERATO
che questa Corte ha già condivisamente avuto modo di precisare che in tema di spese processuali, il giudice è tenuto a effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014 il quale non prevale sul D.M. n. 140 del 2012 per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, in quanto il D.M. n. 140 del 2012 è rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente mentre il D.M. n. 55 del 2014 detta i criteri che il giudice deve applicare nel regolare le spese di causa (Sez. 2, n. 1018, 17/1/2018, Rv. 647642).
Considerato che la liquidazione effettuata dalla Corte locale in complessive Euro 235,00 si pone al di sotto dei limiti imposti dal D.M. n. 55, tenuto conto del valore della causa (da Euro da 1.100,01 a 5.200,00), che va determinato in Euro 900,00, e non già, come pretende il ricorrente, in Euro 2.400,00, essendo quello l’ammontare rimasto contestato davanti al Giudice collegiale, e pur applicata la riduzione massima, in ragione della speciale semplicità dell’affare (art. 4, cit.), e vista la natura contenziosa della controversia (tabella 12 del D.M. n. 55 del 2014 (cfr. Sez. 6, n. 16770/2019;
che l’unitarietà del giudizio, distinto nelle due fasi del monitorio e dell’opposizione (cfr. Sez. 6, n. 9728, 26/5/2020) qui non incide sul principio del carico delle spese ulteriori secondo soccombenza, al contrario di quel che parrebbe inferire il controricorrente;
considerato che il ricorso incidentale, con il quale il Ministero denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 88-91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendo che ricorrevano gravi motivi per disporre la compensazione integrale delle spese relativamente alla fase dell’opposizione, che aveva avuto origine a motivo delle “carenze espositive” nel ricorso del T., in ordine alla narrazione della vicenda giudiziaria presupposta, appare inammissibile in quanto evoca presupposti fattuali in questa sede inconoscibili;
che a voler seguire i predetti congetturati presupposti, in ogni caso deve osservarsi quanto segue:
dopo l’intervento parzialmente caducatorio di cui alla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, questa Corte ha precisato che ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92 c.p.c., comma 2 (Sez. 6, n. 4696, 18/02/2019, Rv. 652795; conf. Cass. n. 3977/2020);
– nel caso al vaglio la giustificazione enunciata del controricorrente si pone palesemente al di fuori del paradigma normativo di cui sopra;
considerato che a motivo dell’esposto il provvedimento gravato deve essere cassato e, sussistendone le condizioni, decisa la causa nel merito, il complessivo compenso può essere liquidato in Euro 286,00 (Euro 67,50 per la fase di studio, Euro 67,50 per la fase introduttiva, Euro 51,00 per la fase istruttoria, Euro 100,00 per la fase decisionale), oltre IVA e contributo L. n. 576 del 1980, ex art. 11, distratte in favore del difensore;
considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, sempre con distrazione, siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, liquida per compensi, ponendo le relative somme a carico del Ministero controricorrente, per il giudizio di merito svoltosi innanzi alla Corte d’appello di Perugia, l’importo complessivo di Euro 286,00, oltre spese generali e per il giudizio di legittimità liquida per compensi Euro 400,00, oltre a Euro 100,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; dispone la distrazione di entrambe le liquidazioni in favore del difensore distrattario del ricorrente.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021