Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35826 del 22/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2812-2021 proposto da:

Q.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 101, presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO ALUNNI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *****, MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, *****;

– intimati –

avverso il decreto n. 135/2020 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il 23/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO.

CONSIDERATO

che il Collegio condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta nei termini seguenti: “ritenuto, per quel che qui risulta ancora utile, che la Corte d’appello di Perugia, investita dalla domanda d’equa riparazione, per la non ragionevole durata di un giudizio amministrativo, da Q.M.A., accertato un protrarsi non ragionevole del processo per quattordici anni, scomputato il periodo decorrente dal 25 giugno 2008, per non essere stata depositata istanza di prelievo (D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, conv. nella L. n. 112 del 2008), determinò, in relazione alla durata accertata, in C 7.042,00, oltre interessi, l’entità dell’indennizzo;

ritenuto che questa Corte, investita dal ricorso dell’interessata, con l’ordinanza n. 21599/2019 “accoglie il primo motivo di ricorso, ed assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata con rinvio anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione”; che il primo motivo, con il quale la ricorrente aveva eccepito la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità della citata norma, era stato accolto da questa Corte, sulla base della sopravvenuta sentenza n. 3412019, con la quale la Corte Costituzionale aveva dichiarato incostituzionale la disposizione in parola; che il secondo motivo, concernente la liquidazione delle spese di causa, era stato, di conseguenza, dichiarato assorbito;

che la Corte di Perugia, in sede di rinvio si limitava a riformulare il capo delle spese, senza nulla statuire a riguardo della questione svolta con il primo motivo di cui s’e’ detto e ad essa rimessa con l’ordinanza n. 2159912019;

ritenuto che la Q. propone ricorso avverso il provvedimento emesso dal Giudice del rinvio, sulla base di quattro motivi e che il Ministero dell’Economia e delle Finanze è rimasto intimato.

CONSIDERATO

che i primi due motivi, con i quali la ricorrente lamenta nullità del decreto impugnato per violazione degli artt. 112 e 384 c.p.c., per avere omesso il Giudice del l’invio di statuire su una parte del tema decisorio ad esso rimesso dal Giudice della legittimità, risulta manifestamente fondato sulla base di quel che già si è detto;

considerato che il terzo e il quarto motivo, con i quali la ricorrente deduce violazione degli artt. 92,91 c.p.c., dell’art. 2233 c.c., comma 2, e del D.M. n. 55 del 2014 e del D.M. n. 37 del 2018, per avere la decisione compensato le spese del giudizio di rinvio per “la mancata opposizione dell’Avvocatura” e liquidato compenso al disotto dei minimi di tabella, restano assorbiti”;

considerato che, così come evidenziato dal relatore, risulta di palmare evidenza che la Corte del rinvio ha obliterato del tutto di decidere sul punto che le era stato rimesso da questa Corte (ricalcolo della durata irragionevole dopo l’intervento della sentenza n. 34/19 della Corte Costituzionale, con le conseguenziali ricadute sull’entità dell’indennizzo), limitandosi a regolare le spese (regolamento, peraltro, contestato dal ricorrente, con censure, qui assorbite, delle quali il giudice del rinvio dovrà dare risposta);

considerato che, pertanto, il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio nei tetinini di cui alla proposta, rimettendosi al giudice del rinvio anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara assorbiti gli altri, cassa la decisione impugnata in relazione agli accolti motivi, e rinvia, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Perugia, altra composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

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