Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35831 del 22/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11004-2021 proposto da:

M.P., in proprio;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE DI PISA, depositata il 6/4/2020) (RG 2130/2020) udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/9/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSA

Il tribunale, con l’ordinanza in epigrafe, ha parzialmente accolto l’opposizione che, in data 25/6/2020, l’avv. M.P. aveva proposto, a norma del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, dell’art. 702 bis c.p.c. e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, avverso il decreto di liquidazione del compenso maturato dallo stesso quale difensore d’ufficio in un processo penale celebratosi innanzi allo stesso tribunale, disponendo, tuttavia, che le spese del giudizio restassero a carico dello stesso ricorrente.

Il tribunale, sul punto, dopo aver dato atto del contrasto interpretativo tra chi aveva affermato che il difensore d’ufficio di un imputato in un processo penale avesse diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine, e chi, invece, aveva, escluso il diritto del difensore alle spese delle procedure di recupero del credito, ha ritenuto, per un verso, di aderire al primo orientamento, riconoscendo all’opponente le competenze da lui maturate nel procedimento innanzi al giudice di pace volto ad ottenere l’accertamento del compenso professionale maturato nel predetto giudizio penale, e, per altro verso, di compensare le spese di lite del giudizio di opposizione sul rilievo che “la sussistenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali sulla questione della liquidabilità in favore del difensore d’ufficio degli onorari e delle spese relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine costituisce una grave ed eccezionale ragione per compensare le spese di lite del presente giudizio”.

M.P., con ricorso notificato il 15/4/2021, ha chiesto, per due motivi, la cassazione dell’ordinanza.

Il Ministero è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 92 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha disposto la compensazione delle spese del giudizio di opposizione senza, tuttavia, considerare che, rispetto alla questione decisa dal tribunale, non sussiste da tempo alcun contrasto di giurisprudenza e che, a fronte di un precedente contrario rimasto isolato, non e’, pertanto, ravvisabile, la grave ed eccezionale ragione che ha indotto il tribunale a compensare le spese del giudizio di opposizione.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha disposto la compensazione delle spese del giudizio di opposizione fornendo, a sostegno della decisione assunta, una motivazione solo apparente ed obiettivamente incomprensibile. Non si comprende, infatti, ha osservato il ricorrente, come un isolato e remoto arreso giurisprudenziale, a fronte di quattro e più recenti pronunce che hanno sostenuto l’orientamento opposto, possa costituire un caso di contrastanti orientamenti giurisprudenziali e, tanto meno, di grave ed eccezione ragione, di pari o maggiore gravità, rispetto alla novità della questione trattata o al mutamento della giurisprudenza, per compensare le spese del giudizio di opposizione.

3. I due motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati. Invero, l’art. 91 c.p.c., comma 2 (nella formulazione introdotta dal D.L. n. 132 del 2014, conv. dalla L. n. 162 del 2014 – applicabile ratione temporis in quanto il ricorso introduttivo di primo grado è stato proposto dopo il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione – così come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, che ne ha dichiarato l’illegittimità nella parte in cui tale norma non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, “anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”) legittima la compensazione delle spese di lite, ove non sussista reciproca soccombenza, soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni Ric. 2021 n. 11004 – Sez. 6-2 – c.c. 30 settembre 2021 dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92 c.p.c., comma 2. La sussistenza di tali presupposti, peraltro, è rimessa all’accertamento in fatto del giudice di merito ed e’, quindi, suscettibile di sindacato in sede di legittimità nei limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5.

4. Nel caso in esame, la Corte ritiene che, a fronte del contrasto interpretativo che lo stesso ricorrente ammette, la motivazione addotta dal tribunale non risulta né apparente né illogica, ed, in ogni caso, che l’accertamento svolto sul punto dal giudice di merito non è stato utilmente censurato per omesso esame di fatti decisivi risultanti dalla decisione impugnata o dagli atti di causa.

5.11 ricorso dev’essere, quindi, respinto. Peraltro, poiché il giudice di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, senza che il ricorrente abbia offerto ragioni sufficienti per mutare tali orientamenti, il ricorso, a norma dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c., e’, in realtà, inammissibile.

6. Nulla per le spese di lite in mancanza di controricorso.

7. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dal L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

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