LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11646-2021 proposto da:
C.M., rappresentato e difeso dall’Avvocato ROSSELLA SIDOTI per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso l’ORDINANZA della CORTE D’APPELLO DI CATANIA, depositata l’11/2/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/9/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.
FATTI DI CAUSA
La corte d’appello, con l’ordinanza in epigrafe, ha dichiarato l’inammissibilità, in quanto tardivo, del ricorso con il quale l’avv. C.M. aveva proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso maturato dallo stesso per l’attività difensiva prestata in favore di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
La corte, in particolare, dopo aver premesso che l’opposizione proposta è riconducibile al D.P.R. n. n. 115 del 2002, art. 170, e all’art. 702 bis c.p.c., ha ritenuto che, a fronte di un decreto reso in data 5/3/2020 e notificato in pari data, il ricorso, proposto solo in data 5/6/2000, fosse tardivo. C.M., con ricorso notificato il 20/4/2021, ha chiesto, per un motivo, la cassazione dell’ordinanza. Il Ministero della giustizia è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo articolato, il ricorrente, lamentando la violazione o l’omessa applicazione del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, e del D.L. n. 23 del 2020, art. 36, comma 1, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto la tardività del ricorso senza, tuttavia, considerare che, in forza delle norme citate, sono stati sospesi, tra il 9 marzo 2020 ed il 15 aprile 2020, prorogato fino all’11 maggio 2020, i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale. Ne consegue, ha aggiunto il ricorrente, che il termine di trenta giorni per l’opposizione avverso il decreto di liquidazione, comunicato il 5/3/2020, è spirato l’8/6/2020 per cui il ricorso, depositato il 5/6/2020, è tempestivo.
2. Il motivo è fondato. La sospensione dei termini per il compimento degli atti processuali, disposta dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 2, conv. in L. n. 27 del 2020, e dal D.L. n. 23 del 2020, art. 36, comma 1, conv. in L. n. 40 del 2020, tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020, infatti, ha comportato che, a fronte di un decreto di liquidazione comunicato il 5/3/2020, il termine di trenta giorni per la proposizione dell’opposizione prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 106 del 2016) è scaduto solo (sabato) 6 giugno 2020, per cui il ricorso, depositato il 5/6/2020, doveva essere senz’altro considerato come tempestivo.
2. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e l’ordinanza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Catania che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Catania che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021