Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.35834 del 22/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7918/2019 proposto da:

S.S., quale madre e S.V., quale nonna della minore S.G., domiciliate in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentate e difese dall’avvocato Miraglia Francesco, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

N.F., quale curatore speciale della minore S.G., domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa da se medesima;

– controricorrente –

contro

Procura Generale presso la Corte di Appello di Firenze, Servizio Sociale di Pisa quale tutore provvisorio della minore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2895/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, pubblicata il 12/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/02/2021 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTI DI CAUSA

1.- Con sentenza depositata nel luglio 2018, il Tribunale dei Minorenni di Firenze ha dichiarato lo stato di adottabilità di S.G., nata il ***** da S.S..

La madre e la nonna di S.G., V., hanno impugnato il provvedimento avanti alla Corte di Appello di Firenze. Che la ha respinta con sentenza depositata in data 12 dicembre 2018.

2.- Con riferimento alla posizione della madre di G., la Corte territoriale ha rilevato non essere possibile un giudizio di idoneità: dalle risultanze fornite dei Servizi Sociali, infatti, “emerge un definitivo disinteresse di S. alla procedura e alla figlia, indicato dall’interruzione dei rapporti con il Servizio sociale e con il Servizio di salute mentale, dalla rottura dei rapporti con la madre, dall’allontanamento dal nucleo familiare”.

D’altronde, le conclusioni della CTU “escludono l’opportunità che la minore permanga con la madre per la maggior tutela del suo diritto a una adeguata crescita psico-fisica”; pure “e’ evidente dalla storia sin qui percorsa dalla diade madre-figlia che nessun legame si è stabilito tra di loro, poiché l’unica persona che ha avuto una stabilità di rapporti con G. sin dal momento della nascita è la nonna”.

3.- Quanto alla posizione della nonna di G., la sentenza ha ritenuto che – “al di là delle intenzioni sempre dimostrate in ordine alla sua volontà di occuparsi della minore” – “non vi sia una concreta possibilità che ciò corrisponda a benessere fisico e psichico della bambina”.

“La stessa V. è stata oggetto di un provvedimento di perdita di affidamento in relazione alla figlia, che è stata affidata ai Servizi sociali nel ***** per poi entrare e uscire da comunità con periodi di permanenza abitativa presso la madre”. V. “ha “consentito” o comunque non ha adeguatamente percepito gli abusi che il padre commetteva sulla minore e ciò per i suoi trascorsi familiari anch’essi estremamente problematici”. “Anche oggi l’atteggiamento che ella ha con la propria figlia appare denotato da ambivalenza se solo si pensi alle ulteriori due denunce fatte per il comportamento assunto dalla figlia e di cui alla relazione dei Servizi Sociali, in contrasto con le conclusioni di ripristino degli incontri finalizzati al rientro di G. in famiglia”.

“Attualmente permangono” – si è aggiunto – serie difficoltà di vita concreta”, posto che S.V. è disoccupata e vive del sussidio della propria madre. D’altra parte, “la situazione abitativa appare compromessa (avendo ella maturato un debito di oltre 11 mila Euro)”.

Non è da credere poi che la nonna – “al di là delle sue certe ed affettuose ragioni” – possa svolgere un’adeguata funzione educativa nei riguardi della minore: nei fatti, è “iperstimolante e poco rispettosa dei tempo della bambina”, che i comportamenti della nonna fanno “innervosire”.

4.- Pure nel riconoscimento che quelle di S. e di V. sono storie di “difficoltà e di abusi”, è da sottolineare – ha concluso la pronuncia – la loro “assenza di risorse relazionali e di accudimento necessari per soddisfare i bisogni emotivi e di crescita di una bambina”.

Ne’ può essere opposto che la bambina non è attaccata a loro, ma alla famiglia affidataria, perché (solo) con quest’ultima ha avuto modo di permanere con i tempi propri di una vita normale: in realtà, “e’ stata la madre a rifiutare sin da subito il ricovero presso una struttura che le accogliesse entrambe e che da allora si è avuta una alternanza di presenza agli incontri; che tale situazione, di ricovero in struttura, non poteva e non può prolungarsi; che il comportamento della nonna si “posto come sostitutivo del rapporto materno, come una seconda possibilità di rapporto genitoriale”.

5.- Avverso questo provvedimento S.S. e V. hanno proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi.

6.- Ha resistito, con controricorso, l’avvocata N.F., quale curatore speciale della minore.

Gli altri intimati non hanno svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

7.- Il primo motivo di ricorso censura la sentenza per violazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1 e 8, come modificata dalla L. n. 149 del 2001.

La Corte fiorentina – si assume – ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore, pur in presenza di soluzioni alternative per la conservazione del diritto di questa di “crescere ed essere educata nella propria famiglia, essendo risultata idonea la nonna”.

“Il fine dell’adozione” – si precisa – “non può mai essere quello di ricercare una “famiglia migliore” per i bambini”. La nonna si è sempre dichiarata disponibile a prendersi cura della nipote. E’ sempre stata presente agli incontri protetti, “dimostrando il proprio attaccamento alla nipote e cercando di aderire alle prescrizioni del servizio”.

La decisione del giudice del merito è stata assunta “in forza di elementi prevalentemente ipotetici e sul “giudizio” (se non addirittura “pregiudizio”) in ordine alla problematicità della famiglia di G.. La nonna di G. ha certamente una storia familiare, oltre che personale, difficile, ma questo non può di per sé condurre il giudice del merito a formulare un giudizio prognostico negativo anche per il futuro, oltre ogni probabilità”.

8.- Il motivo non può essere accolto.

La giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni precisato che, “in tema di dichiarazione dello stato di adottabilità, ove i genitori siano considerati privi della capacità genitoriali, la natura personalissima dei diritti coinvolti e il principio secondo cui l’adozione ultrafamiliare costituisce l'”extrema ratio” impongono di valutare anche le figure vicariali dei parenti più stretti” – quali presi in considerazione dalla vigente normativa (entro il quarto grado, cioè), che abbiano rapporti significativi con il bambino e si siano resi disponibili alla sua cura ed educazione -, al fine di accertare la loro idoneità ad “assicurare l’assistenza e la crescita in modo adeguato del minore”.

La valutazione della figura vicariale – si è in via consecutiva puntualizzato – deve di necessità essere formulata attraverso la considerazione in concreto di dati ed evidenze oggettivi, quali le osservazioni rilevate dai servizi sociali, che hanno avuto contatti con il bambino e monitorato anche il suo ristretto ambito familiare, con una valutazione della personalità e della capacità educativa e direttiva del minore posseduta dai componenti di detto nucleo, se del caso anche per il tramite di un consulente tecnico esperto nella materia”.

Su questi profili si vedano, in particolare, le pronunce di Cass., 9 gennaio 2020, n. 274; Cass. 11 aprile 2018, n. 9021; Cass., 16 febbraio 2018, n. 3915; Cass., 24 novembre 2015, n. 23979; Cass., 28 gennaio 2011, n. 2102; Cass., 10 agosto 2006, n. 18113.

9.- La sentenza della Corte di Appello di Firenze, che è stata impugnata, si è correttamente conformata ai principi appena richiamati.

La valutazione della non idoneità della nonna V. si è infatti basata – in modo specifico e articolato – sui dati ed elementi forniti dai servizi sociali, come pure espressamente riportati in motivazione (cfr. spec., p. 3 s.).

E così: “la nonna non è parsa capace di fare fronte ai bisogni di sviluppo affettivi ed educativi del minore”; “l’assistente sociale dà conto di insorte difficoltà economiche a carico di V.”; questa è disoccupata e vive con il supporto della madre (i.e.: la bisnonna di G.”), anch’ella seguita dai servizi sociale con interventi per la non autosufficienza”.

10.- Il secondo motivo censura la decisione del giudice del merito per violazione della L. n. 184 del 1983, art. 2, avendo questa “ritenuto ostativo al ricongiungimento della minore, di soli due anni, alla famiglia di origine l’attaccamento della stessa alla famiglia affidataria e per avere al contempo valutato negativamente il mancato legame alla madre e alla nonna, pure essendo stata loro sottratta un mese dopo la nascita e quindi prima del consolidamento di qualsivoglia rapporto affettivo”.

11.- Il motivo non può essere accolto.

Come chiarito anche dalla giurisprudenza di questa Corte, affidamento etero familiare e dichiarazione di adottabilità sono istituti distinti tra loro, né direttamente comparabili.

In particolare, l’affidamento etero familiare, di cui alla L. n. 184 del 1983, art. 2, costituisce una misura provvisoria, inidonea a sopperire ad un cronico stato di abbandono del minore (cfr., Cass., 29 gennaio 1992, n. 938; Cass., 26 gennaio 2011, n. 1837).

12.- In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato.

Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente, da liquidarsi nella misura di Euro 2.500,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre ad accessori di legge.

In caso di diffusione, omettere le generalità.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che non sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

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