Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.35839 del 22/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 38087/2019 proposto da:

G.E., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Pacilio Raffaele, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.D., nella qualità di tutrice dei minori G.C., G.G., Gu.Gi., G.R., domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Mauro Vincenzino, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, V.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 141/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, pubblicata il 04/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/03/2021 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTI DI CAUSA

1.- Con sentenza emessa nell’aprile 2018, il Tribunale per i Minorenni di Napoli ha dichiarato lo stato di adottabilità di G.R. (nata nel *****), di Gu.Gi. (nato nel *****), di G.C. (nata nell'*****) e di G.G. (nata nel *****).

Avverso questa pronuncia il padre di minori, G.E., ha proposto impugnazione avanti alla Corte di Appello di Napoli. Che la ha respinto con sentenza depositata in data 14 novembre 2019.

2.- La Corte napoletana ha rilevato, prima di tutto, che la decisione del primo grado ha “ampiamente ed esaustivamente motivato in ordine ai comportamenti abbandonici dei genitori, non coniugati, dei minori G., richiamando tutti gli atti significativi del lungo procedimento, che pure aveva offerto agli stessi genitori l’opportunità di ricucire il rapporto con i quattro figli, che erano stati condotti in comunità perché la madre li aveva abbandonati (verosimilmente, anche per sottrarsi alle violenze del compagno assistite dai figli e, in particolare, dalla più grande R.) e il padre non era in grado di assisterli perché tornava tardi a casa dal lavoro”.

3.- Ha aggiunto poi – quanto alla madre, V.V. -, che nel caso si è trattato di “una ben precisa scelta, per quanto sofferta e dolorosa, di abdicazione ai proprio ruolo genitoriale, nella convinzione che questa fosse la soluzione migliore per i figli”. Quanto alla posizione del padre, ha rilevato che questi si è limitato a manifestare il “mero proposito di riparare alle precedenti mancanze”, “non supportato da atteggiamenti e progetti educativi oggettivamente idonei al recupero della situazione in atto”: “e’ evidente la velleitaria progettualità del G. che ha tentato di ricucire il rapporto con la V. sul falso presupposto che solo la stessa potesse occuparsi dei figli in quanto lui è occupato al lavoro”.

Nessuno dei parenti entro il quarto grado – ha precisato ancora la sentenza – “ha mostrato interessamento per i bambini, né i nonni materni che hanno revocato la disponibilità all’affidamento delle sorelline più piccole, né i parenti paterni che non si sono presi cura dei nipoti nemmeno facendo mai loro visita nelle comunità che li ospitavano”.

4.- Dal canto loro, le piccole C. e G. hanno “riferito di non ricordare nulla dei rapporti familiari anteriori al loro collocamento in comunità”. Gi. ha “commentato di “avere solo ricordi vaghi e confusi” al riguardo, mostrandosi piuttosto ritroso e lapidario”. La più grande R. ha riferito che “non sente il bisogno di rientrare nella famiglia di origine per i litigi frequenti tra i genitori; sente invece il bisogno di avere una famiglia e di non essere separata dal fratello Gi. e vuole mantenere un rapporto con le sorelline; in comunità si trova bene, non ha difficoltà di relazione con le coetanee e gli operatori della struttura”.

5.- Avverso questo provvedimento G.E. ricorre per cassazione, affidandolo a due motivi.

Resiste, con controricorso, l’avvocata A.D., nella sua qualità di tutore dei minori G..

6.- Non hanno svolto difese nel presente giudizi gli altri intimati.

RAGIONI DELLA DECISIONE

7.- I motivi di ricorso sono stati intestati nei termini qui di seguito riportati.

Primo motivo: “violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento alla L. n. 184 del 1983, artt. 1 e 8 e 15, nonché dell’art. 8 Convenzione Diritti dell’uomo e art. 3 Convenzione New York”.

Secondo motivo: “violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento alla L. n. 184 del 1983, art. 12”.

8.- Il primo motivo di ricorso rileva che la decisione della Corte napoletana si è basata su un esame non completo, né sufficientemente approfondito, della fattispecie concreta, con riferimento alla posizione del padre. Non è stata tenuto in conto l’esigenza lavorativa di questi, né l’impegno che ha profuso coi figli.

La prognosi negativa sul recupero della capacità genitoriale di G.E. si regge solo su una mera “congettura dei servizi sociali, e dei responsabili della casa famiglia, priva di idonea argomentazione e soprattutto senza giustificazione”.

9.- Il Collegio ritiene meritevole di accoglimento il motivo.

E’ da rilevare, al riguardo, che – secondo il costante orientamento di questa Corte – l’adozione (in special modo, quella c.d. legittimante) si pone come extrema ratio: come rimedio da adottare, cioè, quando ogni diversa alternativa si manifesti non utilizzabile nella prospettiva del prevalente interesse del minore.

Ciò implica, tra l’altro, che l’accertamento dello stato di effettivo abbandono del minore dev’essere condotto in maniera particolarmente attenta e rigorosa, dispiegando ogni risorsa disponibile e prima di tutto quella data della consulenza tecnica sul punto.

Come ha rilevato la pronuncia di Cass., 14 marzo 2017, n. 6552, i giudizi formulati dai servizi sociali non possono essere recepiti dal giudice del merito “in modo del tutto acritico”, secondo quanto avvenuto nel caso concretamente in esame. Peraltro verso, pure è da ricordare che “alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore è possibile ricorrere solo in presenza di fatto gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriali” (cfr. Cass., 14 aprile 2016, n. 7391).

10.- Il secondo motivo di ricorso assume che “nessuna indagine è stata posta in essere” dai giudici del merito – “al fine di individuare senza ombra di dubbio” l’eventuale sussistenza di parenti disponibili all’adozione dei minori G. e in possesso dei requisiti prescritti dalle norme di legge.

11.- Il motivo è inammissibile.

Esso, infatti, non si confronta con la ratio decidendi adottata dalla Corte napoletana sul punto. Che ha positivamente constatato in modo compiuto la non disponibilità di parenti entro il quarto grado all’incombenza (cfr. sopra, nel n. 3); e pure ha riportato il rilievo svolto dal giudice del primo grado in questa direzione (“ad avviso del G. solo la madre dei bambini” si sarebbe potuta occupare dei minori, “stante l’assenza di parenti sia materni che paterni disponibili a prendersi cura dei minori o, quanto meno, a supportarlo, nel delicato compito di genitore”).

12.- In conclusione va accolto il primo motivo di ricorso, respinto il secondo motivo. Di conseguenza va cassata, per la parte relativa al primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata e la controversia rinviata, per quanto di ragione, alla Corte di Appello di Napoli che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni inerenti alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; respinge il secondo. Cassa, nei termini indicati in motivazione, la sentenza impugnata e rinvia, per quanto di ragione, la controversia alla Corte di Appello di Napoli che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni inerenti alle spese del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione, omettere le generalità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

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