Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.35848 del 22/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 19159/2017 r.g. proposto da:

COOPERATIVA EDILIZIA FANNY srl, (cod. fisc. P.Iva *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Gregorio De Palma, presso il cui studio è

elettivamente domiciliata in Bari, Viale della Repubblica n. 82;

– ricorrente –

contro

A.D., M.L., M.M., rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato Alberto Lucchese, con il quale elettivamente domicilia in Roma, alla Barnaba Tortolini n. 30, presso lo studio Placidi.

– controricorrenti –

avverso la sentenza del Tribunale di Bari, depositata in data 16.1.2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 7/10/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

RILEVATO

Che:

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bari ha rigettato l’appello proposto dalla COOPERATIVA EDILIZIA FANNY srl nei confronti di A.D., M.L., M.M. in relazione alla sentenza del Giudice di pace di Bari n. 1927 del 2012, con la quale era stato revocato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei soci della cooperativa per mancanza della delibera assembleare di riparto della spesa.

2. La sentenza, pubblicata il 16.1.2017, è stata impugnata da COOPERATIVA EDILIZIA FANNY srl con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui A.D., M.L., M.M., hanno resistito con controricorso;

3. Fissata l’udienza in Camera di consiglio, in data 23 luglio 2021 è pervenuto atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore della società ricorrente, per intervenuta transazione tra le parti, non notificato ai controricorrenti.

CONSIDERATO

Che:

Secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (cfr. Sez. U., Sentenza n. 3876 del 18/02/2010), a norma dell’art. 390 c.p.c., u.c., l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l’atto di rinuncia non è idoneo a determinare l’estinzione del processo, ma, poiché è indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità (cfr. anche: Sez. 3, Sentenza n. 27133 del 19/12/2006; n. 17187 del 2014; n. 12743 del 2016).

Dallo scrutinio degli atti emerge che l’atto di rinuncia sottoscritta dall’Avv. De Palma per la parte ricorrente non è stato notificato alle parti costituite, sicché occorre procedere alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con compensazione delle spese di questo giudizio di cassazione anche in considerazione della intervenuta transazione, allegata all’atto di rinuncia.

Non ricorrono le condizioni per ritenere dovuto dal ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo stabilito dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in quanto “tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame e non per quella sopravvenuta” (Cass. n. 13636/2015).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

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