LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21238/2016 R.G. proposto da:
PREFETTURA DI FIRENZE – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, in persona del Prefetto p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
C.R.D., rappresentato e difeso dall’avv. Gianpietro Beghin, con procura in calce al controricorso;
– controricorrente-
avverso la sentenza n. 542/2016 del TRIBUNALE DI FIRENZE, depositata il 11.2.2016;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza non partecipata del 30/6/2021 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.
FATTI DI CAUSA
C.R.D. ha proposto opposizione dinanzi al giudice di pace di Firenze avverso 8 verbali di accertamento con cui gli era stata contestata la mancata esibizione dei fogli di registrazione del cronotachigrafo installato sul veicolo indicato in atti, con riferimento al periodo compreso tra il *****, e gli era stato applicato un numero di sanzioni pari ai giorni per i quali l’obbligo di esibizione era stato disatteso.
Il Giudice di pace ha respinto l’opposizione, regolando le spese.
Con sentenza n. 542/2016, il tribunale di Firenze ha parzialmente riformato la decisione, affermando che, nell’ipotesi in cui l’obbligo di esibizione dei fogli di registrazione sia violato per più giorni, si configura un’unica violazione e non tante infrazioni autonome.
Ha perciò disposto l’annullamento di tutti i verbali successivi al primo, con riduzione della sanzione ad Euro 51,00.
Il Ministero dell’interno propone ricorso basato su un unico motivo.
C.R.D. resiste con controricorso e con memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 727 del 1978, art. 19 e dell’art. 14, comma 2, del Reg. CE 3281/1985, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, contestando al tribunale di aver erroneamente ritenuto che la mancata esibizione di più fogli giornalieri di registrazione configuri un’unica violazione. Secondo la Prefettura, la norma contempla una autonoma sanzione per ciascuno giorno per il quale – nell’intervallo indicato dalla disposizione – il conducente non sia in grado di esibire di fogli, giustificandosi l’applicazione di più sanzioni nel caso di violazione reiterate.
2.1. Il ricorso è inammissibile.
Il controricorrente ha notificato la sentenza impugnata in data 7.4.2016 a mezzo pec, sicché il ricorso, notificato mediante spedizione postale ai sensi della L. n. 53 del 1994, in data 12.9.2016 è tardivo, essendo a tale data ormai decorso il termine di sessanta giorni per proporre l’impugnazione in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 325 c.p.c., comma 2.
Le spese seguono la soccombenza, come da liquidazione in dispositivo.
Non sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, trattandosi di ricorso proposto da amministrazione dello Stato (Cass. 1778/2016).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la Prefettura di Firenze al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 900,00 per compenso, oltre da iva c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 30 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021