Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.35856 del 22/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26323-2016 proposto da:

STRADA DEI PARCHI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO CRISCUOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

IL CONSORZIO LE VALLI, in persona del Presidente e del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 292, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO CLEMENTE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

nonché contro D.A.L., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2183/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 7.4.2016 la Corte d’Appello di Roma ha respinto il gravame proposto dalla Strada dei Parchi spa (gestore del tratto autostradale *****) contro la sentenza di primo grado (Tribunale di Roma n. 17332/2009) che, in accoglimento della domanda proposta dal Consorzio Le Valli e da alcuni consorziati in proprio aveva condannato la suddetta società ad eseguire una serie di interventi di insonorizzazione indicati dal consulente tecnico di ufficio al fine di eliminare le intollerabili immissioni di rumori provocate dal traffico veicolare nei pressi dei loro immobili.

Per giungere a tale conclusione la Corte d’Appello, per quanto interessa in questa sede, ha rilevato:

– che l’osservanza delle normative tecniche speciali invocata dalla società appellante non era dirimente nell’escludere l’intollerabilità delle immissioni, dovendo la fattispecie essere vagliata in base alla disposizione generale dell’art. 844 c.c.;

– che pertanto il primo giudice aveva correttamente utilizzato il criterio comparativo differenziale di elaborazione giurisprudenziale in luogo di quello differenziale di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997, art. 4 essendo tenuta anche la società appellante ad osservare i parametri di riferimento prescritti dalla disciplina generale delle immissioni di cui all’art. 844 c.c.;

– che nel caso in esame le indagini peritali avevano accertato il superamento di tre decibel della rumorosità di fondo e pertanto sussisteva l’intollerabilità delle immissioni secondo il criterio comparativo differenziale.

2 Contro tale sentenza la società Strada dei Parchi ha proposto ricorso per cassazione con due motivi contrastati con controricorso dal Consorzio e dai consorziati.

La ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 Col primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 844 c.c., D.P.C.M. 14 novembre 1997, artt. 3, 4, e 5 nonché del D.P.R. n. 142 del 2004, art. 5 rimproverandosi alla Corte d’Appello un errore interpretativo che incide sul corretto rapporto e coordinamento tra norma primaria generale (art. 844 c.c.) e norma secondaria speciale (D.P.C.M. 14 novembre 1997 e D.P.R. n. 142 del 2004). Secondo la ricorrente infatti, fermo il principio secondo cui in tema di immissioni debba sempre trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 844 c.c., laddove – come nel caso di specie – esista una disposizione speciale (D.P.R. n. 142 del 2004) che nel riferirsi alle infrastrutture stradali esplicita in una indicazione numerica cosa debba intendersi per “normale tollerabilità”, tale disposizione speciale non può che avere funzione determinativa di un parametro che il legislatore del 1942 ha deliberatamente espresso in forma elastica (i.e. la “normale tollerabilità”). Il problema, quindi, ad avviso della ricorrente, non è se l’una disposizione abbia carattere pubblicistico e l’altra privatistico, quanto piuttosto quello di coordinare le due discipline. Occorre dunque considerare le normative di settore e gli interessi pubblici nel rispetto dell’esigenza di attuare compiutamente l’art. 42 Cost., comma 2.

Evidenzia inoltre la ricorrente la preesistenza dell’autostrada rispetto alle edificazioni degli edifici del Consorzio e dei Consorziati, i quali avevano pertanto già valutato l’impatto acustico dell’infrastruttura al momento dell’inizio dei lavori di costruzione.

1.2 Col secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 13 del 2009, art. 6 ter norma che rappresenta una specificazione di quella contenuta nell’art. 844 c.c. dettando i criteri di normale tollerabilità allorché la sorgente delle immissioni sia un’autostrada e la controversia coinvolga il pubblico concessionario. La corretta considerazione di tali circostanze, unitamente alla preesistenza dell’arteria autostradale, avrebbe dovuto condurre la Corte d’Appello ad una pronuncia di rigetto delle pretese degli attori.

2 I due motivi, che per la stretta connessione si prestano ad esame unitario, sono infondati.

La questione di diritto che pone la ricorrente riguarda il rapporto tra l’art. 844 c.c. e le disposizioni speciali e regolamentari contenenti l’indicazione di specifici parametri per la verifica dell’intollerabilità delle immissioni sonore. Si tratta quindi di definire funzioni e portata di tali parametri.

Il tema non è nuovo, essendosi questa Corte più volte occupata della materia delle immissioni sonore provocate dal traffico veicolare o comunque da attività connesse ai trasporti o alla produzione ed è sempre pervenuta alla conclusione che in tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 208 del 2008, art. 6-ter conv., con modif., dalla L. n. 13 del 2009, al quale non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell’art. 844 c.c., con l’effetto di escludere l’accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell’interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione (cfr. tra le varie, Sez. 3 Sentenza n. 20198 del 07/10/2016 Rv. 642613; Sez. 3, Sentenza n. 20927 del 16/10/2015 Rv. 637537). E ancora, in materia di immissioni, mentre è senz’altro illecito il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell’interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l’eventuale rispetto degli stessi non può fare considerare senz’altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi di cui all’art. 844 c.c., tenendo presente, fra l’altro, la vicinanza dei luoghi e i possibili effetti dannosi per la salute delle immissioni Sez. 2, Sentenza n. 939 del 17/01/2011 Rv. 615959; Sez. 3, Sentenza n. 8474 del 27/04/2015 Rv. 635208; Cass. n. 1151/03; Cass. n. 1418/06; Cass. n. 939/2011; Cass. n. 17051/2011 e, in materia di rumorosità da sorvolo aereo: Cass. n. 15233/2014).

Sempre in tema di immissioni rumorose si è affermato più di recente che i parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell’ambiente (dirette alla protezione di esigenze della collettività, di rilevanza pubblicistica), pur potendo essere considerati come criteri minimali inderogabili, al fine di stabilire l’intollerabilità delle emissioni che li superino, non sono sempre vincolanti per il giudice civile il quale, nei rapporti fra privati, può pervenire al giudizio di intollerabilità ex art. 844 c.c. delle dette emissioni anche qualora siano contenute nei summenzionati parametri, sulla scorta di un prudente apprezzamento che tenga conto della particolarità della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica. La relativa valutazione, ove adeguatamente motivata, nell’ambito dei principi direttivi indicati dal citato art. 844 c.c., con specifico riguardo al contemperamento delle esigenze della proprietà privata con quelle della produzione, costituisce accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità (Sez. 2 -, Ordinanza n. 23754 del 01/10/2018 Rv. 650628).

Si altresì precisato (cfr. Sez. 3 Sentenza n. 20198/2016 cit. sempre in tema di immissioni provenienti da attività collegate al trasporto (movimentazione di vagoni ferroviari) che il limite di tollerabilità delle immissioni non ha carattere assoluto, ma è relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti; spetta, pertanto, al giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell’ambito dalla stessa (cfr. anche Sez. 2, Sentenza n. 1606 del 20/01/2017 Rv. 642471 soprattutto in motivazione).

Si è affermato (v. Sez. 3, Sentenza n. 8474 del 27/04/2015 Rv. 635208 in tema di immissioni derivanti da trasporto ferroviario e quindi sempre in fattispecie assimilabile alla presente) che l’osservanza delle normative tecniche speciali non può ritenersi dirimente nell’escludere l’intollerabilità. In tale ambito, la fattispecie deve infatti essere vagliata secondo l’ordinario criterio di cui alla disposizione generale dell’art. 844 cit.; nel senso che il superamento della soglia codicistica di tollerabilità delle immissioni ben può essere riscontrata pur nell’accertato rispetto dei limiti di cui alla normativa tecnica.

La tematica è stata oggetto di disamina giurisprudenziale anche nell’ottica di una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni in commento.

Come già rilevato da questa Corte infatti (v. sentenza n. 8474/2015 cit.) la valutazione imposta al giudice ex art. 844 c.c. risponde – nel contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà – alla tutela di preminenti diritti di rilievo costituzionale, come quello alla salute ed alla qualità della vita; ciò nega che possa attribuirsi rilevanza dirimente, nell’escludere il superamento della soglia tollerabilità, alla priorità temporale di un determinato uso.

E le conclusioni fin qua affermate non sono inficiate da quanto previsto dalla L. n. 13 del 2009, art. 6 ter di conv. del D.L. n. 208 del 2008 (secondo cui: “nell’accertare la normale tollerabilità’ delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell’art. 844 c.c., sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso”).

Si tratta infatti di norma alla quale deve darsi una interpretazione costituzionalmente orientata, e non necessariamente derogatoria del principio di accertamento in concreto della normale tollerabilità da parte del giudice; tenuto anche conto del principio generale per cui “il limite della tutela della salute è da ritenersi ormai intrinseco nell’attività di produzione oltre che nei rapporti di vicinato, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, dovendo considerarsi prevalente, rispetto alle esigenze della produzione, il soddisfacimento ad una normale qualità della vita” (Cass. n. 5564 dell’8 marzo 2010).

La norma qui in esame è stata, del resto, già sottoposta al vaglio del giudice delle leggi (Corte Cost. ordinanza n. 103 del 2011), il quale ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale su di essa dedotta, proprio sull’assunto che dal solo dettato dell’art. 6 ter cit. non può aprioristicamente evincersi portata derogatoria e limitativa dell’art. 844 c.c., senza prima “tentare di sperimentare diverse interpretazioni idonee a preservare la norma stessa dai sollevati profili di denunciata incostituzionalità, omettendo di motivare adeguatamente in ordine alla impossibilità di dare di essa una lettura idonea a superare tali dubbi (ordinanze n. 15 del 2011 e n. 322 del 2010)”. In quell’occasione, ha osservato ancora la Corte Cost. che: “sul plano ermeneutico, appare infatti completamente inesplorato il tentativo di fornire una identificazione del significato e dell’ambito della assai generica locuzione sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso contenuta nella norma in esame, cui il rimettente conferisce del tutto apoditticamente una portata derogatoria rispetto alla disciplina codicistica in tema di immissioni”. Identificazione di significato che non potrebbe prescindere nel vagliare l’eventuale influenza di tale clausola di salvezza rispetto ai criteri civilistici di accertamento del limite della normale tollerabilità delle immissioni acustiche – dal criterio guida della protezione del diritto alla salute; sulla base, però, non già del mero rispetto di un limite tabellare assoluto, bensì della concreta incidenza (id est: tollerabilità) delle immissioni nello specifico e mutevole contesto della loro manifestazione. Così come imposto dall’ormai consolidata interpretazione giurisprudenziale dell’art. 844 c.c., disposizione che lo stesso art. 6 ter prevede che continui ad essere applicata. Non a caso, il problema è stato dal giudice delle leggi incentrato proprio sul presupposto dell’ormai pacifico orientamento di legittimità “che differenzia – quanto ad oggetto, finalità e sfera di applicazione – la disciplina contenuta nel codice civile dalla normativa di diritto pubblico: l’una posta a presidio del diritto di proprietà e volta a disciplinare i rapporti di natura patrimoniale tra i privati proprietari di fondi vicini; l’altra diretta – con riferimento ai rapporti tra i privati e la p.a. – alla tutela igienico-sanitaria delle persone o comunità esposte”.

Tornando al caso di specie la Corte d’Appello di Roma si è attenuta puntualmente ai principi di diritto sopra enunciati, avendo ritenuto non dirimente l’osservanza delle normative tecniche speciali ed avendo invece verificato il rispetto dei parametri secondo il criterio del c.d. “differenziale comparativo”, di cui alla disciplina “generale” dettata dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, art. 4, comma 1.

Solo per completezza, va rilevata la novità della questione di diritto del “preuso (implicante necessariamente accertamenti in fatto)”, affrontata in ricorso a pagg. 7 e 10 e poi ripresa in memoria a pag.3: la mancanza assoluta di riferimenti nella sentenza impugnata e di informazioni da parte della ricorrente sulla proposizione della tematica nei giudizi di merito induce a ritenere che sia stata introdotta per la prima volta in questa sede: il relativo esame è dunque precluso (cfr. tra le tante, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 32804 del 13/12/2019 Rv. 656036; Sez. 2, Ordinanza n. 2038 del 24/01/2019 Rv. 652251; Sez. 1, Sentenza n. 28480 del 22/12/2005 Rv. 585743).

In definitiva il ricorso, nonostante l’apprezzabile sforzo interpretativo, omette di confrontarsi con la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata anche alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale e pertanto deve essere rigettato con inevitabile addebito di spese a carico della parte soccombente.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater-, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 4.300,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

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