LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA delle ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresentata e difende.
– ricorrente –
contro
T.S.R., elettivamente domiciliato in Roma, via Germanico n. 168, presso lo studio dell’Avv. Luca Tantalo, e rappresentato e difeso, per procura a margine del controricorso con ricorso incidentale, dagli Avv.ti Francesco Di Caro e Gaetano Di Caro.
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza n. 216/2/13 della Commissione tributaria regionale della Basilicata, depositata il 4 ottobre 2013.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27 ottobre 2021 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.
RILEVATO
che:
T.S.R. vendette, con atto in data *****, un terreno edificatorio, ricevuto in donazione nel mese di marzo 2002, sito in ***** e facente parte del *****, per il prezzo dichiarato di Euro 195.000.
L’Agenzia delle entrate, in relazione a tale cessione, accertò una plusvalenza da assoggettare a tassazione, ai fini dell’Iperf dell’anno 2002, determinandola per differenza tra il valore del corrispettivo e il costo del terreno con riferimento alla data di inizio della lottizzazione.
Il ricorso proposto dal contribuente avverso l’atto impositivo venne parzialmente accolto dalla Commissione tributaria provinciale la quale rideterminò la plusvalenza secondo la valutazione operata dall’Ufficio in sede di accertamento con adesione.
La decisione, appellata dal contribuente, è stata integralmente riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Basilicata la quale annullava l’atto impositivo.
Il Giudice di appello riteneva che l’avviso di accertamento fosse stato emesso illegittimamente facendo riferimento a una plusvalenza realizzata ai sensi del D.P.R. n. 817 del 1986, art. 81, lett. a), e art. 82, comma 2, (attività di valorizzazione del terreno edificatorio) laddove era stato dimostrato che il T. aveva effettuato una mera rivendita di un bene ricevuto in donazione e che le opere e le attività prodromiche alla lottizzazione erano state effettuate dal donante.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso articolato su due motivi.
T.S.R. resiste con controricorso e propone ricorso subordinato e condizionato su due motivi.
Avviato il ricorso alla trattazione in Camera di consiglio, il controricorrente ha depositato memoria con cui ha chiesto a questa Corte di tenere conto del fatto nuovo intervenuto nelle more del giudizio costituito dall’avvenuta adesione da parte del contribuente alla procedura di definizione agevolata di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito con modificazione dalla L. n. 136 del 2018, allegando la relativa documentazione a conforto;
questa Corte con ordinanza resa all’esito della Camera di consiglio del 10 febbraio 2021 onerava il controricorrente della notifica all’Agenzia delle entrate dell’elenco della documentazione allegata alla memoria;
adempiuto dal controricorrente l’incombente il ricorso è stato avviato, nuovamente, ai sensi dell’art. 380 bis-1 c.p.c., alla trattazione in Camera di consiglio, in prossimità della quale il controricorrente depositava ulteriore memoria insistendo nella richiesta precedente.
CONSIDERATO
che:
il controricorrente-ricorrente incidentale ha versato in atti copia dell’avvenuta adesione alla definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 119 del 2019, art. 6, e di quietanze di versamento;
tali documenti sono stati notificati alla controparte;
ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto e che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; l’esito del giudizio per causa sopravvenuta esclude l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
Dichiara il processo estinto, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, convertito dalla L. n. 136 del 2018, con spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione, il 27 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021