Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35882 del 22/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7737-2020 proposto da:

D.V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato WALTER TAMMETTA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4811/19/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 09/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:

d.V.A. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, n. 48811/2019 dep. il 9 agosto 2019, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per Irpef anno 2011, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), per maggior reddito da lavoro autonomo da assoggettare alla imposta sostitutiva del 20% (avendo il contribuente aderito al regime fiscale semplificato), ha accolto l’appello dell’Ufficio. L’accertamento traeva origine dalla incongruenza fra il reddito dichiarato (Euro. 1.319,00) in relazione alla composizione del nucleo familiare (moglie e figlio a carico) e delle spese sostenute (per rate di mutuo, polizza di assicurazione, spese sanitarie e trasporti), oltre a prestazione professionale per la quale non era stata emessa fattura e versamenti in conto corrente non giustificati.

La CTP accoglieva il ricorso sulla base dell’eccessiva durata della verifica fiscale, e nel merito sulla carenza di prova sulla omessa fatturazione; riteneva che le rate di mutuo erano state onorate ricorrendo al fondo domestico del contribuente, incrementato da prelievi sul libretto di risparmio cointestato con il figlio e dal reddito del coniuge.

La CTR ha riformato nel merito la sentenza di primo grado, sia in relazione alla notifica dell’accertamento, effettuata prima di 60gg dalla conclusione del contraddittorio endoprocedimentale, trattandosi di accertamento cd. a tavolino; sia per carenza di motivazione su aspetti decisivi dell’accertamento. In particolare, trattandosi di accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32 commi 1 e 2, l’Ufficio ben poteva avvalersi di dati ed elementi attinti dalle indagini bancarie che costituiscono presunzioni ex lege di maggiori redditi, con inversione dell’onere della prova sul contribuente. Ha poi confermato le altre riprese (prestazioni professionali non fatturate e presunzione di maggior reddito per rate di mutuo) in relazione al reddito netto dichiarato.

L’Agenzia si costituisce ex art. 370 c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo si deduce omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la CTR omesso l’esame delle prove documentali prodotte “idonee a disarticolare in termini determinanti, l’esito della scelta decisoria adottata”;

2. Col secondo motivo si deduce nullità della sentenza, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., dell’art. 111 Cost., ex art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la CTR omesso la pronuncia sul raggiungimento della prova avverso le tre omesse fatturazioni contestate, nonché sui versamenti in contanti sul proprio conto corrente.

3. Il ricorso è fondato.

Va premesso che in ipotesi di accertamento sintetico basato anche su indagini bancarie, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, è posto a carico del contribuente l’onere di dimostrare che il reddito ricavato dagli indici di spesa non esisteva o esisteva in misura inferiore (tra le tante, cfr. Cass., n. 16912/2016; n. 10037/2018; n. 27811/2018);

La CTR ha correttamente ribadito tale principio, ma poi non ha tenuto conto della prova contraria offerta dal contribuente e non ha valutato la documentazione prodotta.

La CTR doveva infatti anche tener conto – e motivare – sulla documentazione allegata dal contribuente, con cui egli ha inteso giustificare il reddito dichiarato in relazione agli indici di maggior capacità contributiva. In particolare la CTR non ha esaminato i documenti attestanti l’estraneità del contribuente al pagamento di importi per risarcimento del danno (documenti allegati fin dal primo grado di giudizio). La Commissione regionale si è così limitata a valorizzare le presunzioni di maggior reddito, senza esaminare e valutare la documentazione allegata dal contribuente per giustificare gli indici di spesa rilevati con l’accertamento sintetico dall’Agenzia.

Al fine del più ampio rispetto del principio costituzionale di capacità contributiva, nel processo che sia instaurato a seguito di accertamenti sintetici e induttivi per la determinazione dell’obbligazione fiscale del soggetto giuridico d’imposta, costituisce principio a tutela della parità delle parti quello secondo cui all’inversione dell’onere della prova, che impone al contribuente l’allegazione di prove contrarie per la dimostrazione della inesistenza del maggior reddito attribuito dall’Ufficio, deve seguire, ove a quell’onere di allegazione il contribuente abbia provveduto, un esame analitico da parte dell’organo giudicante, che non può pertanto limitarsi a giudizi sommari, privi di ogni riferimento alla massa documentale entrata nel processo. Il principio, a garanzia della parità e del regolare contraddittorio processuale per la corretta definizione del rapporto giuridico d’imposta, è tanto più pervasivo quanto più si rifletta sulla limitazione di accesso nel settore tributario ai mezzi di prova, in parte inibiti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4 (Cass. n. 21700/2020).

Nel caso di specie, pertanto, il Collegio doveva esaminare la specifica documentazione allegata dal contribuente (assegno di risarcimento intestato ad altro soggetto; conferimento di incarico e fattura n. 4 /2010; assegno intestato ad altro soggetto e fattura n. 1/2011; certificazione assicurazione su estraneità del ricorrente in relazione a un sinistro; entità delle liquidità contenute del libretto di risparmio al fine di verificare la capienza per il pagamento delle rate di mutuo), valutandone analiticamente l’ammissibilità e l’idoneità a giustificare la provvista necessaria a sopportare l’acquisto o il mantenimento dei beni, in relazione al reddito dichiarato, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 comma 1, in quanto il giudice di merito deve prendere in considerazione il complessivo quadro probatorio al fine di verificare l’esistenza o meno di operazioni fatturate e dedotte (Cass. n. 9958 del 2008; Cass. n. 21953 del 2007).

Dalla lettura della sentenza invece è dato evincere che tale attività è stata omessa dal giudice regionale, che ha così fatto malgoverno tanto degli elementi da selezionare al fine di formulare un giudizio critico logico ed esente da errori materiali, quanto, più in generale, delle regole giuridiche preposte all’esame delle prove.

La sentenza va dunque cassata e il giudizio va rinviato alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Lazio, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

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