LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8079-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
D.G.A. AVV.TO, T.G.R. AVV.TO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2297/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 23/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la parte contribuente, lamentando l’inosservanza del termine di sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente, art. 12, ai fini del contraddittorio preventivo, proponeva ricorso avverso avvisi di accertamento relativi ad IVA, IRAP ed IRPEF per l’anno d’imposta 2008;
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate affermando che, per trattandosi accertamento c.d. “a tavolino” quando, come nel caso di specie, l’accertamento riguarda anche l’IVA (e quindi un tributo armonizzato), per l’Ufficio sussiste comunque l’obbligo di instaurare il contraddittorio preventivo, pena l’invalidità dell’atto di accertamento, purché nel giudizio contenzioso tributario il contribuente assolva all’onere di enunciare le ragioni, non meramente pretestuose, che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio preventivo fosse stato rispettato.
L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione e in prossimità dell’udienza depositava una istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, mentre la parte contribuente non si costituiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., e conseguente nullità della sentenza per omessa pronuncia dal momento che l’appello riguardava tutte le imposte (IRPEF; IRAP ed IVA) mentre l’argomentazione della sentenza impugnata (la circostanza che l’IVA è un tributo armonizzato e che dunque necessita del contraddittorio anche in caso di accertamento a tavolino) riguarda solo l’IVA e non anche IRPEF e IRAP.
Con il secondo motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, artt. 12 e 7, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, in quanto per un verso il contraddittorio vi è stato perché il contribuente aveva ricevuto un invito a presentare della documentazione e a seguito di tale invito questa documentazione è stata effettivamente esibita e per un altro verso non è stato dimostrato quale danno in concreto abbia subito l’attività difensiva della parte contribuente da tale asserito difetto del contraddittorio perventivo.
Rilevato che in data 29 settembre 2021 l’Agenzia delle entrate, per mezzo dell’Avvocatura dello Stato, proponeva istanza affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese;
considerato che l’Avvocatura dello Stato ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dal momento che la direzione provinciale di Catanzaro dell’Agenzia delle entrate aveva comunicato che la parte contribuente aveva presentato domanda D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 139 del 2018, e che la domanda e il relativo versamento sono stati effettuati nei termini prescritti dal citato art. 6, e che le spese devono essere compensate come previsto dal citato art. 6, comma 13 (Cass. n. 13395 del 2021; Cass. n. 26616 del 2020; Cass. nn. 29015, 29016, 29017, 29019 29020, 28560, 28438 del 2019).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021