LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32090-2019 proposto da:
S.F., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato OLINDO DI FRANCESCO;
– ricorrente –
contro
GESA AG 2 SPA IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1962/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 25/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la parte contribuente proponeva ricorso avverso avviso di accertamento relativo alla TIA per l’anno d’imposta 2010;
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso compensando le spese di giudizio;
la Commissione Tributaria Regionale, su appello della parte contribuente, respingeva tale appello affermando che “una delle ipotesi in cui il giudice può compensare le spese è quando la Commisisone Tributaria, come nel caso di specie, ha mutato il proprio orientamento, in tal modo spiazzando chi ha agito nella convinzione di avere ragione. In tal caso si tratta di un errore giustificabile che viene perdonato con la compensazione delle spese”.
La parte contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso mentre GESA AG 2 s.p.a. in liquidazione non si costituiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia motivazione apparente e violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, nonché degli artt. 91 e 92 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto corretta la motivazione delle spese di lite avvenuta in primo grado, la quale aveva così motivato: “sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite in considerazione del carattere controverso della questione posta alla base della decisione”, considerando oltretutto che il mutamento di indirizzo al quale si richiama il giudice di primo grado in materia di notifiche è avvenuto per mezzo della sentenza della Cassazione a sezioni unite n. 24822 del 9 dicembre 2015, data decisamente anteriore rispetto al termine del 31 dicembre 2015 che ricade in capo al notificante in materia di tributi locali ai fini della notifica dell’atto.
Il motivo di impugnazione è infondato.
Secondo questa Corte, infatti:
ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Cost., la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92 c.p.c., comma 2 (Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 18 febbraio 2019, n. 4696; Cass. 7 novembre 2019, n. 28658).
La Commissione Tributaria Regionale si è attenuta al suddetto principio affermando che “una delle ipotesi in cui il giudice può compensare le spese è quando la Commissione Tributaria, come nel caso di specie, ha mutato il proprio orientamento, in tal modo spiazzando chi ha agito nella convinzione di avere ragione. In tal caso si tratta di un errore giustificabile che viene perdonato con la compensazione delle spese”, facendo riferimento, come ammesso dallo stesso ricorrente, alla sentenza delle sezioni unite della Cassazione n. 28422 del 9 dicembre 2015 e cogliendo oltretutto la ratio del suddetto principio.
Peraltro il ricorso per un verso denuncia promiscuamente in un unico motivo la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e (implicitamente, là dove lamenta una motivazione apparente) del n. 4, con il che il motivo sarebbe specificamente inammissibile per mescolanza non scindibile dei vizi (Cass. 10 febbraio 2017, n. 3554; Cass. 27 ottobre 2017, n. 25557; Cass. n. 8943 del 2021) e per un altro verso sarebbe inammissibile perché risulta carente anche sotto il profilo dell’autosufficienza (Cass. n. 19989 del 2021 e Cass. n. 29495 del 2020), là dove afferma che il mutamento di indirizzo al quale si richiama il giudice di primo grado in materia di notifiche è avvenuto per mezzo della sentenza della Cassazione a sezioni unite n. 24822 del 9 dicembre 2015 (citata nei suoi estremi ma né riportata nel ricorso né ad essa allegata e senza spiegare in cosa sia consistito il mutamento di giurisprudenza), senza che sia riportato lo stralcio della sentenza di primo grado in cui ad essa si faccia riferimento cosicché risulta poco chiara l’argomentazione del motivo di ricorso là dove afferma che la data di pubbicazione di suddetta sentenza sarebbe decisamente anteriore rispetto al termine del 31 dicembre 2015 che ricade in capo al notificante in materia di tributi locali ai fini della notifica dell’atto, senza oltretutto indicare quando in concreto sia avvenuta la notifica e senza spiegare perché tale mutamento di giurisprudenza non sarebbe rilevante nella decisione del giudice di primo grado di compensare le spese.
L’unico motivo di impugnazione è pertanto infondato e il ricorso va conseguentemente rigettato; nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituita GESA AG 2 s.p.a. in liquidazione.
PQM
rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021