LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –
Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –
Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1522/2015 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
C.A.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Liguria, Genova, n. 753/02, pronunciata il 28 febbraio 2014 e depositata il 12 giugno 2014, non notificata.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 29 aprile 2021 dal Co: Marcello M. Fracanzani.
RILEVATO
1. Il contribuente era socio e legale rappresentante della società Addobbi C. s.n.c. di A.C. in liquidazione, la quale era attinta da due distinti avvisi di accertamenti ai fini IRAP e IVA, ambedue per l’anno d’imposta 1999. I due atti impositivi diretti alla società venivano ritualmente avversati ma, in pendenza dei giudizi di merito, l’Amministrazione finanziaria provvedeva all’iscrizione a ruolo, ancorché in modo parzialmente errato. Uno dei due debiti erariali, e segnatamente l’IRAP, veniva invero imputato erroneamente all’anno 1998.
2. Impugnata la cartella esattoriale, i giudizi di merito si concludevano in senso parzialmente favorevole ad ambo le parti, venendo essa dichiarata legittima ai fini IVA ma illegittima ai fini IRAP.
3. Alla cartella di pagamento diretta alla società faceva seguito quella diretta al socio, riportante lo stesso errore (IRAP per anno 1998), e da quest’ultimo ritualmente avversata.
4. I due giudizi di merito erano favorevoli al contribuente: l’erronea indicazione dell’anno d’imposta inficiava irrimediabilmente la legittimità dell’atto impositivo.
5. Insorge con ricorso avanti a questa Corte l’Avvocatura generalo dello Stato, svolgendo tre motivi di doglianza. Rimane intimato il contribuente.
CONSIDERATO
1. Con il primo motivo il patrono erariale prospetta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
1.1 In particolare, dubita che il vizio materiale della cartella fosse tale da inficiarne la legittimità. Invero, trattandosi di un mero errore materiale e ben potendo il contribuente comprendere appieno la pretesa erariale ascrittagli, il suo diritto di difesa non poteva dirsi in alcun modo compromesso.
2. Con il secondo motivo l’Avvocatura dello Stato denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, in parametro all’art. 360 c.p.c., n. 3.
2.1 In via subordinata rispetto al primo motivo di ricorso, la difesa erariale prospetta l’illegittimità della sentenza perché l’errore materiale, afferente l’anno d’imposta 1998 indicato ai fini IRAP, non poteva comportare l’illegittimità della cartella nella parte in cui essa recepiva, senza errore alcuno, il debito erariale ai fini IVA per l’anno d’imposta 1999.
3. Con il terzo motivo di ricorso la parte ricorrente censura l’omesso esame e/o motivazione circa un fatto decisivo e controverso in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
3.1 Segnatamente, ripropone la stessa doglianza svolta nel secondo motivo ma sotto il diverso profilo dell’omesso esame e/o motivazione.
4. Tanto premesso occorre dare atto che, successivamente all’instaurazione del presente giudizio di Cassazione, la decisione impugnata è stata oggetto di un procedimento di revocazione avanti la CTR, la quale ha favorevolmente accolto l’impugnazione giusta sentenza n. 1196/2017. A seguito del venir meno della sentenza oggetto di giudizio, il patrono erariale ha poi depositato atto di rinuncia al ricorso non preceduto, però, dalla sua notifica.
5. Nel caso in esame occorre dare atto che la mancata notifica dell’atto di rinuncia, stante l’omessa costituzione di parte intimata, non impedisce l’estinzione del giudizio (cfr. Cass., V, n. 18566/2019). Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021