LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4718/2015 R.G. proposto da:
C.C., rappresentato e difeso dall’Avv. Enzo Morelli, in virtù di procura speciale conferita in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via Cavour, n. 228/B;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 3647/24/2014, depositata il 4 luglio 2014.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 25 maggio 2021 dal Consigliere Luigi D’Orazio.
RILEVATO
che:
1. La Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto da C.C. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano (n. 114/47/13), che aveva rigettato il ricorso presentato dal contribuente contro l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, per l’anno 2006, dell’Agenzia delle entrate, utilizzando il “redditometro”, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5, determinando il reddito attribuibile al contribuente in Euro 72.961,00. Il giudice d’appello rilevava che il contribuente era stato selezionato mediante un criterio oggettivo, costituito dal possesso di un’autovettura di almeno 21.4 CV mentre dall’anagrafe tributaria risultava una capacità contributiva non adeguata dall’anno 2003 all’anno 2007, con reddito pari a zero. Inoltre, evidenziava che il contribuente aveva dichiarato di aver goduto di una rendita annuale di circa Euro 40.000 dal 2001 al 2007, derivante dalla vendita della propria azienda. Aggiungeva che “agli atti risulta un atto registrato nel 2006, nel quale il contribuente dichiara di avere ricevuto tutta la somma dovuta e non risulta che nel 2007 avesse ricevuto una parte di tale somma”. Il giudice del gravame continuava affermando che “il contribuente dichiara di avere incassato il corrispettivo della cessione di un bene della società, ma al contempo risulta che lo stesso ha acceso una polizza assicurativa ed ha acquistato dei bot”.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente, depositando memoria scritta.
3. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo di impugnazione il contribuente deduce la “violazione e falsa applicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 14 febbraio 2007, tabella, punto 6, paragrafo 10 (aggiornamento per gli anni 2006 e 2007 del D.M. 10 settembre 1992, allegata tabella, modificato dal D.M. 19 novembre 1992", come da rinvio del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. In particolare, l’immobile indicato dalla Agenzia delle entrate ai fini dell’accertamento non è di proprietà del ricorrente. Inoltre, è illegittima l’imputazione degli interessi versati sul mutuo le rate di ammortamento del mutuo ipotecario dal conteggio degli accertatori sono superiori di oltre 47% rispetto a quanto realmente pagato.
2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente si duole della “violazione e falsa applicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 14 febbraio 2007, tabella, punto 6, paragrafo 9 (aggiornamento per gli anni 2006 e 2007 del D.M. 10 settembre 1992, legata tabella, modificato dal D.M. 19 novembre 1992), come da rinvio del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6, e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 163 (ex art. 127), come modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Il contribuente avrebbe dimostrato documentalmente che la superficie effettiva dell’immobile era in realtà di 80 mq, mentre l’Ufficio ha utilizzato una misura dichiaratamente “stimata ” del 25%.
3. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente si duole della “violazione e falsa applicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 14 febbraio 2007, tabella, punto 3.2 (aggiornamento per gli anni 2006 e 2007 della D.M. 10 settembre 1992, legata tabella, modificato dal D.M. 19 novembre 1992), come da rinvio del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. La voce che incide di più nella ricostruzione del redditometro è quella relativa alla autovettura giapponese *****, che viene indicata per un valore di circa Euro 30.000, come da listino “4 Ruote”. In realtà tale autovettura è stata acquistata per la somma di Euro 23.000.
4. Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Invero, risulta documentalmente l’incasso per il 2006 di somme di importo superiore a quanto accertato dall’Agenzia. Infatti, il ricorrente ha ceduto una delle sue imprese per la somma di Euro 362.000,00 con un pagamento rateale garantito da effetti cambiari, ovviamente restituiti al firmatario a seguito dell’intervenuto pagamento e, quindi, non più nella disponibilità del contribuente. Il piano rateale originario copriva l’anno 2006 con oltre Euro 40.000 di incassi, ed il successivo (anno 2007) con una cifra anche superiore. Il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto in anticipo anche le somme il cui incasso era previsto originariamente per l’anno 2007, sicché per il 2006 i propri introiti erano di circa Euro 80.000, contro Euro 40.000 previsti. Di tali somme l’Ufficio non ha tenuto conto.
5. Con il quinto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 2 e 3, e della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Invero le elaborazioni statistiche del redditometro non sono da sole sufficienti a motivare l’accertamento. Le risultanze del redditometro possono costituire solo una presunzione semplice, non dotata, di per sé, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
6. Con il sesto motivo di impugnazione il ricorrente si duole della “violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, e della Carta UE dei diritti fondamentali, art. 41, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, in quanto non si è mai instaurato il contraddittorio preventivo obbligatorio dell’Ufficio con il contribuente.
7. Con il settimo motivo di impugnazione ricorrente deduce “l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, in quanto il giudice d’appello ha omesso l’esame di fatti decisivi così individuati: illegittima imputazione delle rate di mutuo per l’immobile non di proprietà; errata computazione delle rate di mutuo versate; illegittima imputazione della quota interessi pagata sul mutuo; errata computazione della superficie effettiva dell’immobile; mancata imputazione pro quota dell’immobile a tutti i residenti risultanti da certificazione anagrafica; imposizione multipla sull’immobile; illegittimo computo dell’autovettura pagata ratealmente; errato computo dell’autovettura usata come bene strumentale l’esercizio dell’impresa; errato computo del costo di acquisto dell’auto; errato computo del valore effettivo dell’auto; mancata considerazione dell’incasso dell’anno in contestazione di oltre Euro 80.000 contro circa Euro 73.000 accertati; insufficienza delle elaborazioni statistiche del redditometro a supportare da sole l’accertamento; mancata instaurazione del contraddittorio preventivo previsto dalle norme interne e soprattutto Europee.
8. Con l’ottavo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la “violazione dell’art. 132 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, in quanto la sentenza d’appello è nulla per macroscopico difetto strutturale della motivazione che si regge su un assunto, quale il corrispettivo della cessione di un bene, con cui sarebbe stata accesa una polizza assicurativa e sarebbero stati acquistati dei bot, che si riferisce pacificamente all’anno 2007, e non all’anno in contestazione (2006). Il giudice d’appello, quindi, ha ripreso l’errore compiuto dall’Agenzia delle proprie controdeduzioni, in ordine alla destinazione di Euro 260.000,00 che il contribuente aveva dimostrato di aver incassato nel 2007, per la vendita di un immobile. Ne’ si è tenuto conto del milione di Euro incassato da parte del padre del contribuente nella stessa compravendita immobiliare, ai fini del coefficiente familiare.
9. Con il nono motivo di impugnazione il contribuente lamenta la “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, nell’art. 2909 c.c., e dell’art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Infatti, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, nella versione vigente all’epoca dei fatti, imponeva che l’incongruità dei redditi dichiarati sussistesse per 2 o più periodi di imposta. Con riferimento all’anno di imposta 2007, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 6129 del 2014, passata in giudicato, ha accolto il ricorso del contribuente contro l’avviso di accertamento, emesso sempre con il metodo del redditometro. In tale sentenza sono state accolte tutte le contestazioni sugli errori di fatto e di diritto commessi dall’Ufficio nell’anno 2007, errori che sono praticamente identici a quelli relativi all’avviso di accertamento per l’anno 2006.
10. Il nono motivo, che va esaminato preliminarmente in quanto potenzialmente assorbente tutte le altre doglianze, è fondato.
10.1. Invero, dalla sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 6129/44/2014, depositata il 25 novembre 2014, passata in giudicato, come da rituale attestazione in calce alla stessa (il giudicato si è formato dopo la pubblicazione della sentenza d’appello, 4 luglio 2014), emerge che il quinquennio di osservazione è relativo agli anni 2006/2010, mentre il riferimento al pregresso (anni dal 2003 in poi), con reddito di impresa pari a zero, è servito esclusivamente alla selezione del contribuente da accertare con il metodo del redditometro.
Gli anni oggetto dell’accertamento, in tale quinquennio, risultano esclusivamente il 2006 e il 2007, non essendo stata smentita tale circostanza dall’Agenzia delle entrate, sicché per gli anni 2008, 2009 e 2010 i redditi dichiarati dal contribuente erano allineati alla sua capacità reddituale.
10.2.Per questa Corte, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, nel prevedere che l’Ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con decreto del Ministero delle Finanze, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta, non richiede che, necessariamente, tali periodi siano consecutivi od anteriori a quello per il quale si effettua l’accertamento (Cass., sez. 5, 9 gennaio 2009, n. 237).
Pertanto, la circostanza che per l’anno 2007, successivo a quello oggetto di esame (2006), sia intervenuta una pronuncia della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 6129/44/2014, passata in giudicato, successivamente alla definizione del giudizio di appello della presente controversia, avvenuta con sentenza depositata il 4 luglio 2014, con cui è stato accolto il ricorso del contribuente per tale annualità, fa venire meno il presupposto della sussistenza della incongruità dei redditi per almeno due anni, nel quinquennio preso in considerazione (Cass., sez. 6-5, 13 marzo 2018, n. 6075; Cass., sez. 5, 29 gennaio 2021, n. 2071). Il giudicato favorevole al contribuente per il 2007 determina, quindi, l’accoglimento del ricorso del contribuente, in relazione al nono motivo, con assorbimento di tutti gli altri.
11. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, ma, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, deve essere decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso originario del contribuente.
12. Le spese dei gradi di merito devono essere compensate tra le parti, sussistendone giusti motivi. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dell’Agenzia delle entrate, per il principio della soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.
13. Non può essere accolta la richiesta, formulata dalla ricorrente, di condanna dell’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, in quanto il ricorso per cassazione è stato accolto esclusivamente per l’intervenuto giudicato relativo ad altro anno di imposta, non ravvisandosi, dunque, né mala fede né colpa grave nella condotta della Agenzia delle entrate che si è limitata a svolgere attività difensiva con il controricorso.
P.Q.M.
accoglie il nono motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente.
Compensa interamente tra le parti le spese dei giudizi di merito.
Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 3.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, Iva e cpa, oltre rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15%.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021