LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. FILOCAMO Fulvio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17077-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ISTITUTO PICCOLE ANCELLE DI CRISTO RE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA GIULIA MONACO;
SANTO STRATO SRL IN LQUIDAZIONE ISTITUTO PICCOLE ANCELLE DI CRISTO RE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato SERGIO DI SERAFINO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 797/2017 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, depositata il 01/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott. FULVIO FILOCAMO.
RILEVATO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre averso la sentenza n. 797/17 della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva rigettato l’appello proposto dall’Ufficio per la riforma della sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della società Santo Strato S.r.l. e dell’Istituto Piccole Ancelle di Cristo Re i quali avevano impugnato un avviso di liquidazione per tassa di Registro emessa dall’Ufficio in relazione al valore dichiarato nella compravendita di un immobile.
Ricorre l’Agenzia delle entrate con due motivi.
La società Santo Strato S.r.l, ha presentato difese con memoria.
Prima dell’udienza è stata depositata dalla società Santo Strato S.r.l. richiesta di sospensione del processo D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10, e, successivamente, istanza congiunta con l’Agenzia delle Entrate di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese a seguito dell’accoglimento della definizione agevolata, con pagamento della prima rata, D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6.
CONSIDERATO
che:
La società Santo Strato S.r.l. ha richiesto la definizione agevolata della controversia pendente e la sospensione del giudizio, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 1, conv. con modif., in L. n. 136 del 2018, depositando la domanda di definizione agevolata con la quietanza di versamento delle somme richieste in unica rata; l’Agenzia delle entrate, tramite l’Avvocatura di Stato, con memoria ha richiesto l’estinzione del giudizio attestando la regolarità del procedimento di definizione agevolata; sussistono dunque i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio e le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (citato art. 13, comma 1, ult. prop.).
Da quanto ora esposto consegue l’estinzione del giudizio per la società Santo Strato S.r.l. e l’Istituto Piccole Ancelle di Cristo Re, con compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per la società Santo Strato S.r.l. e l’Istituto Piccole Ancelle di Cristo Re, con compensazione delle spese di causa.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale da remoto, il 15 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021