LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4227/2015 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato
– ricorrente –
contro
S.A.M. s.a.s. di M.C. & c. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Sergio Manfredonia, con domicilio eletto in Roma, presso l’avv. Massimo Manfredonia, alla via del Corso n. 4;
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 6374/32/14 depositata il 20/06/2014 non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 17/09/2021 dal Consigliere Roberto Succio.
RILEVATO
che:
– con la sentenza di cui sopra la CTR ha accolto l’appello della società contribuente e quindi in riforma della decisione della CTP di Benevento ha sancito la illegittimità dell’atto impugnato, cartella di pagamento per IVA e IRAP relativi all’anno d’imposta 2005;
– avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; la società contribuente resiste con controricorso e ha depositato memoria ex art. 380 bis-1 c.p.c..
CONSIDERATO
che:
– con il solo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto tempestiva la correzione degli errori commessi in sede di dichiarazione per il 2005, proposta con istanza irrituale di autotutela nel 2008 unitamente al versamento delle somme dovute e formulata all’Ufficio non con dichiarazione integrativa ma – appunto – per mezzo di istanza di autotutela antecedente la notifica della cartella di pagamento e successiva alla notifica del c.d. “avviso bonario”;
– il motivo è all’evidenza fondato;
– è invero pacifico in atti che la rettifica della dichiarazione richiesta dal contribuente aveva per oggetto una diversa determinazione dei tributi dovuti, che andavano – proprio in forza della stessa – ridotti nel loro ammontare;
– pertanto, per il periodo d’imposta 2005, la dichiarazione integrativa di quella precedente, erronea, andava presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, quindi entro il 31.10.2007;
– orbene, indipendentemente dalla forma utilizzata dal contribuente in questo originale caso per chiedere la rettifica della dichiarazione che è profilo invero irrilevante e che rende quindi inconferente l’eccezione di inammissibilità del motivo di ricorso proposta dalla contribuente sul punto nel proprio atto (pag. 6 del controricorso), questa Corte ritiene costantemente (Cass. Sez. U, Sentenza n. 13378 del 30/06/2016, che ha risolto il contrasto tra due indirizzi giurisprudenziali, uno dei quali citato in controricorso e non condiviso dalle Sezioni Unite, poi seguita tra le altre da Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11507 del 11/05/2018; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27583 del 30/10/2018; quindi ancora da Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 30796 del 28/11/2018) che in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, se diretta ad evitare un danno per la P.A. (D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria;
– per le sopra esposte ragioni, quindi, il ricorso va accolto con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale in diversa composizione che accerterà, sotto questo ultimo profilo sopra citato, la sussistenza o meno della pretesa azionata dall’Ufficio e statuirà anche quanto alle spese del giudizio di Legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021