Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.35895 del 22/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15678/15 R.G. proposto da:

MAGIC MACHINE S.R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall’avv. Vincenzo Maria Cesaro, e dall’avv. Bruno Cantone, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, alla via Calabria, n. 56;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Campania n. 10782/17/14 depositata in data 10 dicembre 2014;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13 ottobre 2021 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello.

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate, verificato che la Magic Machine s.r.l., esercente l’attività di gestione di apparecchi elettronici da gioco, aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi per l’anno 2007, notificò alla società avviso di accertamento, determinando un maggior reddito d’impresa, sulla base dei dati ricevuti dall’Agenzia dei Monopoli di Stato, con conseguente recupero a tassazione di IRES e IRAP.

2. Il ricorso della contribuente innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli venne rigettato con sentenza avverso la quale venne interposto appello dalla società, che dedusse di avere prodotto anche all’Agenzia delle entrate copia del proprio bilancio depositato presso il Registro delle imprese, nonché tutti gli F/24 dei versamenti effettuati in acconto e saldo per la medesima annualità d’imposta.

3. I giudici d’appello, accogliendo parzialmente il gravame, osservarono che risultava pacifica la circostanza della sostanziale omissione della dichiarazione dei redditi e, quindi, fondato e legittimo l’accertamento basato sui dati forniti dall’Agenzia dei Monopoli di Stato, il cui ammontare era stato attribuito per il 50 per cento a reddito. Rilevarono, altresì, che né in sede di richiesta di accertamento con adesione, né in sede contenziosa, la contribuente aveva presentato la documentazione comprovante i costi sostenuti nell’esercizio, essendosi limitata a produrre copia del bilancio depositato al Registro delle imprese; affermarono, tuttavia, che sussisteva il diritto della società a vedersi computati tutti i versamenti effettuati in conto e a saldo ai fini Ires e Irap per l’anno 2007.

4. Contro la suddetta decisione la Magic Machine s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo, cui resiste l’Agenzia delle entrate mediante controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso la società contribuente, censurando la decisione impugnata per “omesso e/o contraddittorio esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41”, lamenta che la C.T.R., dopo una corretta valutazione dei fatti, con motivazione contraddittoria, ha riconosciuto esclusivamente la detrazione degli importi già versati.

Assume che la pronuncia è contraddittoria laddove riconosce che vi è stata una omissione di dichiarazione, non attribuendo rilevanza al bilancio, e poi riconosce il diritto alla detrazione delle imposte già versate, la cui fonte va rinvenuta proprio nel bilancio per l’anno 2007, nel quale il maggior reddito di Euro 160.311,00 era stato riportato nei ricavi d’esercizio ottenuti per complessivi Euro 189.579,00. Secondo la tesi prospettata dalla contribuente, i ricavi complessivi andavano contrapposti ai costi della produzione, che in bilancio risultavano evidenziati in Euro 118.955,00. E ciò perché la rettifica non poteva non riguardare le voci indicate in bilancio come oneri deducibili.

Sottolinea pure che l’Agenzia delle entrate, avendo determinato un compenso complessivo di Euro 320.623,00, da ripartirsi nella misura del 50 per cento fra il gestore delle apparecchiature e gli esercenti ad esso riferibili, aveva determinato il volume dei ricavi da dichiarare come reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 85 t.u.i.r., accertando, citato ex art. 41-bis, un maggior reddito d’impresa e, quindi, un maggior imponibile ai fini Ires e Irap, senza tenere conto degli elementi contabili desunti dal bilancio d’esercizio depositato presso la Camera di Commercio. Soggiunge che la C.T.R., da un lato, ha distorto il significato del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis, e, dall’altro, ha erroneamente valutato la documentazione, utilizzando a proprio piacimento il bilancio.

2. Il ricorso va accolto nei limiti che di seguito si espongono.

2.1. La Commissione tributaria regionale, prendendo le mosse dalla omessa dichiarazione da parte della contribuente, presupposto che legittima la ricostruzione induttiva del reddito, si è limitata a riconoscere il solo diritto della società a vedersi detrarre i versamenti già effettuati ai fini Ires e Irap ed a confermare nel resto l’atto impositivo, sull’assunto che non sarebbe stata fornita adeguata prova dei costi sostenuti nell’esercizio, nonostante la pacifica redazione del bilancio, tempestivamente prodotto dalla società.

2.2. Le argomentazioni dei giudici di appello non possono essere condivise, stante il principio di derivazione del reddito imponibile (art. 83 t.u.i.r., comma 1, primo periodo) che rende la disciplina del bilancio “presupposta” dal legislatore tributario, che non entra nel merito delle scelte effettuate dal redattore del bilancio, assunto quest’ultimo, in tesi generale, come “mero fatto” ai fini della determinazione del reddito d’impresa (Cass., sez. 5, 13/08/2020, n. 17011).

2.3. Come questa Corte ha avuto modo di chiarire (Cass., sez. 5, 18/04/2019, n. 10902), per le imposte sui redditi delle società di capitali, la determinazione della base imponibile e’, di regola, ispirata al criterio della “dipendenza”, ossia della “derivazione” dal risultato del conto economico, redatto in conformità dei canoni del codice civile e dei principi contabili nazionali, e tale principio è stato recepito dall’art. 83 t.u.i.r., cosicché “nella dichiarazione fiscale l’imponibile è liquidato apportando all’utile o alle perdite di esercizio quelle sole variazioni previste in esecuzione dello stesso t.u.i.r., per la basilare esigenza di contemperare i necessari margini di discrezionalità del prudente apprezzamento imprenditoriale – propri del sistema civilistico – con i canoni di certezza, semplicità e prevenzione anti-elusiva che modulano l’interesse fiscale”.

Analogamente in tema di Irap, opera ai fini della determinazione della base imponibile delle società commerciali la regola della derivazione dei costi sostenuti dal conto economico redatto secondo i criteri del codice civile (Cass., sez. 5, 20/12/2019, n. 34176) 2.4. Nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, l’Amministrazione finanziaria deve, comunque, determinare, induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, senza che possano operare le limitazioni previste dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 (ora art. 109), in tema di accertamento dei costi, disciplinando tale norma la diversa ipotesi in cui una dichiarazione dei redditi, ancorché infedele, sia comunque sussistente, e, quindi, deve, ricostruire il reddito del contribuente tenendo conto anche delle componenti negative emerse dagli accertamenti compiuti ovvero, in difetto, determinate induttivamente, al fine di evitare che, in contrasto con il principio della capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., venga sottoposto a tassazione il profitto lordo, anziché quello netto (Cass., sez. 5, 4/02/2021, n. 2581; Cass., sez. 5, 20/01/2017, n. 1506; Cass., sez. 5, 19/02/2009, n. 3995).

2.5. Nel caso di specie, l’Ufficio finanziario di ciò non ha tenuto conto e, pertanto, la sentenza impugnata, dichiarando legittimo l’accertamento, si è discostata dai principi su esposti, incorrendo nei vizi di violazione di legge denunciati in ricorso.

3. In conclusione, il ricorso va accolto nei limiti di cui in motivazione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla competente Commissione tributaria regionale, in diversa composizione per nuovo esame, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

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