Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.35897 del 22/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17412/2015 R.G. proposto da:

Z.D., rappresentato e difeso dall’avv. Enzo Giorgi, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Leonardo Greppi n. 77, presso l’avv. Antonio Bianchi;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3632/9/14 della Commissione tributaria regionale del Lazio, pronunciata in data 22 maggio 2014, depositata in data 3 giugno 2014 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 ottobre 2021 dal consigliere Andreina Giudicepietro.

RILEVATO

che:

Z.D. ricorre con quattro motivi avverso l’Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza n. 3632/9/14 della Commissione tributaria regionale del Lazio, pronunciata in data 22 maggio 2014, depositata in data 3 giugno 2014 e non notificata, che ha rigettato l’appello del contribuente, in controversia concernente l’impugnativa dell’avviso di accertamento per maggiore Irpef relativa all’anno di imposta 2003 in conseguenza della plusvalenza realizzata a seguito di cessione di azienda posta in essere il 7/5/2003;

a seguito del ricorso, l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso;

il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 14 ottobre 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e dell’art. 342 c.p.c., dell’art. 111 Cost., per avere la C.t.r. parzialmente rigettato l’appello stante l’asserita mancanza di specificità dei motivi su cui lo stesso si fondava nonostante abbia dato atto della presenza delle seppur ” scarne considerazioni critiche rispetto alla sentenza di primo grado, riportate alle pp. 3-4";

il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente non riporta i motivi di appello per consentirne una valutazione;

inoltre, la C.t.r. ha comunque riconosciuto l’ammissibilità delle doglianze relative alla prova della plusvalenza accertata, che è proprio il motivo sul quale fa leva la censura del ricorrente;

con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 58 ed 86, in quanto la C.t.r., pur avendo accertato l’esistenza di un costo residuo dell’avviamento (per Euro 103.191,00) superiore dunque al prezzo di vendita (per Euro 80.000,00) ha comunque ritenuto sussistente una plusvalenza imponibile;

il motivo è fondato e va accolto;

risulta pacifico che il ricorrente avesse impugnato l’accertamento della plusvalenza derivante dalla cessione, deducendo l’omesso scomputo delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie;

secondo il ricorrente, l’ufficio, nel determinare la plusvalenza tassabile, avrebbe dovuto calcolare la differenza tra il corrispettivo conseguito con la cessione e il costo non ammortizzato dei beni materiali e dei diritti immateriali dell’azienda, come previsto dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 58 ed 86, e risultante dalle scritture contabili obbligatorie;

dalla sentenza impugnata, che, sul punto, richiama la decisione di primo grado, risulta che il ricorrente aveva prodotto in giudizio la pag. 13 del libro cespiti, nella quale era indicato il valore “aggiornato” attribuito all’avviamento ed il minor prezzo realizzato nella vendita;

tali valori sono stati disattesi dall’ufficio, che, come risulta dalla sentenza impugnata, sostiene di aver determinato il valore dell’avviamento con riferimento a quello accertato per l’imposta di registro, con l’applicazione dei parametri di cui al D.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, comma 4;

questa Corte ha rilevato che, “in tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui al D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, avente efficacia retroattiva, esclude che l’Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l’Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l’accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria” (ex multis, da ultimo, Sez. 5, Sentenza n. 12131 del 08/05/2019);

pertanto, alla luce della normativa citata, a fronte della contestazione del ricorrente, la C.t.r. avrebbe dovuto valutare se l’ufficio avesse evidenziato ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti nella determinazione del valore dell’avviamento e della conseguente plusvalenza conseguita dal contribuente;

con il terzo motivo, il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 41 bis e 42, del D.P.R. 22 dicembre 1986, artt. 58 ed 86, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la C.t.r. avrebbe acriticamente ritenuto valide le argomentazioni fornite dall’Agenzia delle entrate, condivise dal giudice di primo grado, secondo cui il contribuente non avrebbe fornito idonea documentazione atta a giustificare le dovute decurtazioni;

con il quarto motivo, il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2729 e 2695 c.c., artt. 3 e 53 Cost., D.P.R. n. 917 del 1986, art. 1) avendo la C.t.r presuntivamente ritenuto esistente la asserita plusvalenza sulla base di presunzioni che si appalesano essere prive della gravità, precisione e concordanza richiesta dalle norme in argomento;

i motivi risultano assorbiti nell’accoglimento del precedente, in quanto, come si è detto, la C.t.r. ha omesso di valutare se l’ufficio avesse evidenziato indizi, gravi, precisi e concordanti nella determinazione del valore dell’avviamento e della conseguente plusvalenza conseguita dal contribuente;

in conclusione, il secondo motivo di ricorso va accolto nei limiti di cui in motivazione, assorbiti terzo e quarto e dichiarato inammissibile il primo;

la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla C.t.r. del Lazio, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, assorbiti terzo e quarto e dichiarato inammissibile il primo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla C.t.r. del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

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