Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.35901 del 22/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25563/2014 proposto da:

D+d Sas, in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Vicolo Orbitelli 31 presso lo studio dell’avvocato Clemente Michele che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Di Molfetta Liana;

– ricorrente –

contro

Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 538/2014 della COMM. TRIB. REG., PUGLIA, depositata il 05/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2021 dal Consigliere Dott. CIRESE MARINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Giacalone che ha chiesto che si dichiari estinto il giudizio.

FATTI DI CAUSA

La D+D s.a.s. di D.R.P. p. C. ricorre articolando cinque motivi per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia 5.3.2014, la quale, rigettando il gravame del contribuente confermava la decisione di primo grado che aveva rideterminato il valore del suolo ceduto con atto di compravendita ai fini dell’imposta di registro.

L’Agenzia delle Entrate depositava atto di costituzione al solo fine della partecipazione all’udienza.

Nelle more del giudizio, il contribuente ha depositato, in data 6.12.2019, istanza di sospensione del giudizio D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ex art. 11, comma 8, avendo presentato istanza di definizione agevolata della controversia. L’Agenzia delle Entrate depositava istanza di estinzione del giudizio avendo la Direzione Provinciale di Barletta, Andria e Trani comunicato che la contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, provvedendo altresì al relativo pagamento come da nota allegata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il contribuente ha aderito alla definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito in L. n. 136 del 2018;

Quest’ultima disposizione stabilisce che: “1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Sulla base della menzionata norma, va affermata la definibilità della controversia in esame; al riguardo rileva quanto ulteriormente stabilito dal citato art. 6, nel senso che: “(…) La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019; (…) Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. (…) 10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020. (…) 13. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”. Il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 12, stabilisce che: “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità prevista per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine”.

Inoltre, ai sensi del citato D.L., art. 6, comma 13, “In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”.

Nella fattispecie, non è stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, né è stato notificato diniego della definizione entro il 31 luglio 2020.

In ragione di siffatti rilievi, va dichiarata l’estinzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere.

Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, atteso che: “In tema di processo tributario, la definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv., con modif., in L. n. 136 del 2018 (c.d. “pace fiscale”) comprende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere”(Cass. n. 21826 del 2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione della Corte di Cassazione, il 7 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472