Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.35902 del 22/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29839/2014 proposto da:

M.D., elettivamente domiciliato in Roma Via F. Galiani 68 presso lo studio dell’avvocato Selicato Pietro che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Selicato Sabino;

– ricorrente –

contro

Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– intimato –

avverso la sentenza n. 601/2013 della COMM. TRIB. REG., LAZIO, depositata il 30/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2021 dal Consigliere CIRESE MARINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giacalone Giovanni che ha chiesto che si dichiari estinto il giudizio.

FATTI DI CAUSA

M.D. proponeva ricorso avverso l’avviso di rettifica e liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate Ufficio Roma ***** aveva rettificato il valore dichiarato in relazione alla compravendita di un complesso immobiliare sito nel ***** e di alcuni terreni siti nella stessa zona.

La CTP di Roma accoglieva parzialmente il ricorso con una riduzione del 30% del valore accertato in considerazione dei costi necessari per rendere gli immobili utilizzabili.

Proposto appello da parte del contribuente, la CTR del Lazio con sentenza in data 30.10.2013 rigettava il gravame confermando la decisione di primo grado. Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione il contribuente articolando quattro motivi.

L’Agenzia delle Entrate depositava atto di costituzione al solo fine della partecipazione all’udienza.

Nelle more del giudizio, il contribuente ha depositato memoria con la quale, accertata l’avvenuta definizione della lite da parte del coobbligato solidale Grottarossa Immobiliare s.r.l. nel giudizio R.G. n. 29835/14 scaturente dal medesimo avviso di rettifica e liquidazione, chiede che venga disposta la sospensione del giudizio e quindi la successiva estinzione in virtù del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Grottarossa Immobiliare s.r.l., contribuente coobbligata in solido con l’odierno ricorrente, ha depositato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, nell’ambito del giudizio pendente presso questa Corte avente NRG 29835/2014, provvedendo al versamento degli importi dovuti in relazione ad essa, come attestato dall’Agenzia delle Entrate (doc. 1-3 allegati alla memoria per parte ricorrente).

Ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 14, “la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri”, sicché il presente giudizio deve essere dichiarato estinto, in conseguenza dell’estinzione di quello avente NRG 29835/2014.

Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

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