Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.35911 del 22/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26464-2015 proposto da:

F.G., F.N., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OPPIDO MAMERTINA, 4, presso lo studio dell’avvocato G.

NEGRETTI STUDIO, rappresentati e difesi dall’avvocato GIORGIO MARINO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2712/2015 della COMM. TRIB. REG. LAZIO, depositata il 13/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/07/2021 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA.

FATTI DI CAUSA

L’Ufficio di Roma ***** emise un avviso di accertamento nei confronti di F.G. e F.N. – quali eredi di I.S. – per l’anno d’imposta 2004, accertando ricavi non dichiarati sulla base delle ritenute d’acconto subite dalla contribuente, e così determinando il dovuto per IRPEF, IRAP e IVA. La C.T.P. di Roma accolse il ricorso dei F. con sentenza n. 486/10/13 del 17.12.2013, ma la C.T.R. del Lazio, con sentenza n. 2712/1/15 del 13.5.2015, riformò tale decisione, accogliendo l’appello dell’Ufficio. Osservò, in particolare, che la prova della debenza tributaria era evincibile dalla documentazione prodotta in appello dall’Agenzia delle Entrate, che il denunciato errore ai fini della quantificazione dell’IVA era stato emendato in corso di giudizio e che, quanto all’IRAP, gli appellati non avevano dimostrato la sussistenza di un’ipotesi di non assoggettabilità all’imposta.

F.G. e F.N. ricorrono ora per cassazione, sulla base di sei motivi. L’Agenzia delle Entrate ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di eventualmente partecipare alla pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, si denuncia testualmente “violazione del principio di trasparenza anche in sede di ricorso in appello da parte dell’Ufficio impositore”, rilevandosi che la defunta I.S. non aveva potuto presentare la dichiarazione dei redditi per essere deceduta prima della relativa scadenza, donde l’inapplicabilità del procedimento accertativo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 41, e la sussistenza di una causa di forza maggiore, il che vale anche per gli odierni ricorrenti, atteso che essi erano all’epoca entrambi minorenni.

1.2 – Con il secondo e il terzo motivo, si denunciano testualmente “inconferenza delle apposizioni di accertamento da parte dell’Ufficio, fondate su documentazione di provenienza dei committenti (mod. 770) eroganti compensi professionali”, nonché, in prosecuzione, “superfluità del richiamo alla inesistenza di preclusioni nuove prove nel procedimento di appello, per violazione dell’art. 112 c.p.c.”. In particolare, si evidenzia che l’accertamento dell’anno 2004 deve leggersi in combinazione con quello del 2005 (oggetto di separato ricorso) e che entrambi sono fondati su gravi errori di calcolo, come pure evincibile dalla lettura degli atti d’appello dell’A.F., con cui nella sostanza sarebbero state introdotte – in violazione dell’art. 112 c.p.c., ed anche in virtù della nuova produzione documentale – domande nuove, anche in relazione a crediti oramai inevitabilmente prescritti.

1.3 – Con il quarto motivo, concernente testualmente la “pretesa illegittimità della disposizione di annullamento priva di “valutazione sostitutiva”, sembra volersi censurare la valutazione operata dall’Ufficio circa la possibilità che, a fronte di contestazioni sul quantum debeatur, sia il giudice tributario a dover provvedere al relativo accertamento, nel contraddittorio delle parti, sebbene esso – nel contenzioso dell’anno 2004 – non avesse chiesto altro se non la conferma dell’avviso impugnato.

1.4 – Con il quinto motivo, concernente “IRAP lavoro autonomo”, si censura la decisione impugnata laddove ha ritenuto sussistente l’organizzazione imprenditoriale in capo alla I., addirittura smentita dallo stesso atto d’appello dell’Ufficio. La predetta, infatti, svolgeva l’attività di doppiatrice e non aveva necessità di alcuna organizzazione.

1.5 – Con il sesto motivo, infine, concernente la “necessità di deducibilità dei costi e spese anno 2004 e riferimenti 2003”, si rileva che la mancata presentazione della dichiarazione per l’anno 2004 è dovuta a forza maggiore, sicché non v’era alcun impedimento al riconoscimento dei crediti d’imposta maturati nel 2003.

2.1 – Anzitutto, è appena il caso di precisare che il giudizio di cassazione è un giudizio impugnatorio a critica vincolata, in cui il ricorrente deve rivolgersi alla Corte individuando uno specifico vizio di legittimità – che, in tesi, affligge la decisione impugnata – scegliendolo dal novero di quelli elencati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, e nel rispetto, tra l’altro, dei requisiti di contenuto-forma di cui agli artt. 365 e 366 c.p.c..

In proposito, vale la pena qui ribadire che “In tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, richiede per ogni motivo l’indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia” (da ultimo, Cass. n. 17224 del 2020). E ancora, con specifico riferimento al preteso vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, non può che richiamarsi il principio, ancor più di recente affermato da Cass., Sez. Un., n. 23745 del 2020, secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativa, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa”. Ed infine (per quanto qui interessa), va ribadito l’ulteriore principio secondo cui “Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista – pur rettamente individuata e interpretata – non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che e’, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità” (Cass. n. 640 del 2019).

Sulla base di queste premesse, si procederà di seguito allo scrutinio del ricorso, che come s’e’ visto – e contrariamente ai superiori dettami – già prima facie risulta privo della indicazione in rubrica di specifici vizi denunciabili in sede di legittimità, segue una linea talvolta ai limiti della comprensibilità, quasi sempre senza neppure confrontarsi con la decisione impugnata, neanche attinta da vere e proprie critiche o censure, i ricorrenti essendosi focalizzati sull’operato dell’Ufficio, più che su quello del giudice d’appello.

3.1 – Ciò posto, quelli che formalmente i ricorrenti hanno rubricato come primo, secondo, terzo, quarto e sesto motivo, non contengono la benché minima critica (se non, verosimilmente, nel complesso ritenendole per presupposte) alla decisione impugnata, incentrandosi le doglianze essenzialmente sull’operato dell’Ufficio e risolvendosi, nella sostanza, in altrettanti “non motivi”. Infatti, per quanto alcune questioni dedotte possano astrattamente rilevare nel contenzioso che occupa, esse sono state “conferite” in questo giudizio di legittimità in modo assolutamente confuso e aspecifico, tanto che questa Corte – ove anche volesse prenderle in considerazione – sarebbe costretta ad effettuarne una selezione di stampo inevitabilmente soggettivo, e ciò in guisa incompatibile con la sua funzione ordinamentale.

Vale solo la pena evidenziare, davvero ad abundantiam, che in nessun caso la morte del contribuente-persona fisica può di per sé costituire causa di forza maggiore onde mandare assolti gli eredi dagli adempimenti tributari, stante la chiara disposizione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 3, secondo cui “Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l’accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi”.

4.1 – Il quinto motivo, infine, è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

I ricorrenti – a parte un fugace riferimento alla contestata soggettività ai fini IRAP – non hanno infatti allegato, così contravvenendo al superiore disposto concernente l’onere di sufficientemente esporre i fatti processuali e sostanziali della controversia, di aver sollevato le specifiche contestazioni qui indicate circa l’assenza di organizzazione imprenditoriale sin dal primo grado (in appello essendo essi rimasti contumaci).

5.1 – In definitiva, il ricorso è nel complesso inammissibile. Nulla va disposto sulle spese del giudizio di legittimità, l’Agenzia non avendo svolto difese.

In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

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