LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16392/2015 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Palermo, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
Orchidea s.r.l., in persona del l.r.p.t.,
– intimata –
avverso la sentenza n. 3844/17/14 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, pronunciata il 27 novembre 2014, depositata il 15 dicembre 2014 e non notificata;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale Visonà Stefano, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del terzo motivo di ricorso;
udita la relazione del cons. Andreinba Giudicepietro;
sentito l’avvocato dello Stato Gianna Galluzzo, che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per avvenuta definizione della lite D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, conv. dalla L. n. 236 del 2018, ed il procuratore generale Visonà Stefano, che nulla ha opposto.
RILEVATO
che:
l’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Palermo, ricorre con tre motivi avverso l’Orchidea s.r.l. per la cassazione della sentenza n. 3844/17/14 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, pronunciata il 27 novembre 2014, depositata il 15 dicembre 2014 e non notificata, che ha rigettato gli appelli della società contribuente e dell’ufficio, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa degli avvisi di accertamento per maggiori Ires ed Irap relative agli anni di imposta 2006 e 2007;
la C.t.p. di Ragusa, in primo grado, aveva parzialmente accolto il ricorso della società contribuente, rideterminando sia i maggiori ricavi, sia i costi deducibili, dichiarando illegittimo l’accertamento basato sulle rimanenze;
la C.t.r., con la sentenza impugnata, per quanto ancora di interesse, riteneva illegittima la procedure di calcolo delle rimanenze adottata dall’ufficio, fondata sulla semplice presunzione che la società avrebbe effettuato nuovi acquisti di merce solo una volta esaurite le scorte;
a seguito del ricorso, la società contribuente è rimasta intimata;
il Procuratore generale, Visonà Stefano, con requisitoria scritta ha chiesto l’accoglimento del terzo motivo di ricorso;
in udienza, l’avvocato dello Stato Gianna Galluzzo ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per avvenuta definizione della lite D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, conv. dalla L. n. 236 del 2018, ed il procuratore generale Visonà Stefano nulla ha opposto.
CONSIDERATO
che:
preliminarmente, deve rilevarsi che l’avvocato dello Stato ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio, depositando istanza in tal senso del direttore provinciale dell’Agenzia delle entrate;
risulta all’ufficio che la società contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, artt. 6 e 7;
l’ufficio ha anche comunicato che l’istanza risulta regolare e che la società ha effettuato il pagamento di quanto dovuto;
tanto premesso, può dichiararsi l’estinzione del procedimento e la cessazione della materia del contendere;
ai sensi di legge, le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate; l’esito del giudizio per causa sopravvenuta esclude l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il processo per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. dalla L. n. 136 del 2018.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021