Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.35916 del 22/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11043/2015 R.G. proposto da:

K.U., rappresentato e difeso dall’Avv. Massimo Campailla e dall’Avv. Alberto Pasino, con domicilio eletto in Roma, via della Scrofa, n. 64, presso lo studio legale Zunarelli e Associati;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, n. 411/09/14 depositata il 20 ottobre 2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 29 ottobre 2021 dal Consigliere Giuseppe Nicastro.

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle entrate notificò a K.U. un avviso di accertamento, con il quale, a seguito di indagini bancarie svolte ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 7) – dalle quali erano emersi, tra l’altro e per quanto qui ancora rileva, alcuni bonifici effettuati da due società turche di trasporti internazionali (la Unkar Uluslararasi Nakliyat ve Ticaret A.S. e la Unkar Beynelminel Nkliyat Antrepoculuk Ticaret A.S.) sui conti correnti bancari intestati al K. – e sulla base delle presunzioni di cui allo stesso comma, n. 2), rettificò la dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente per il periodo d’imposta 2005, accertando le maggiori imposte conseguentemente dovute;

K.U. impugnò l’avviso di accertamento davanti alla Commissione tributaria provinciale di Trieste (hinc anche: “CTP”), deducendo che i suddetti “bonici (…) non costituivano un reddito di lavoro dipendente (in quanto) le somme di denaro trasferite dal conto corrente della Unkar al conto corrente personale di K. (…) servivano a coprire le spese vive sostenute dalla Unkar per i trasporti da essa effettuati dal porto di Trieste verso le diverse destinazioni” (così il ricorso);

la CTP rigettò il ricorso del contribuente;

avverso tale pronuncia, K.U. propose appello alla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia che, per la parte relativa ai suddetti bonifici, rigettò l’impugnazione del contribuente;

dopo avere citato alcune pronunce di questa Corte (tra le quali, Cass., 13/06/2007, n. 13819), la CTR motivò che “nel caso di specie alcuni fra gli argomenti addotti dal contribuente per contestare la ripresa a reddito delle somme riscontrate dall’Amministrazione finanziaria nella movimentazione dei conti correnti intestati a lui personalmente ovvero alle società di cui è socio/mandatario non hanno trovato in atti una prova sufficiente – “analitica”, impone la pronuncia teste’ ricordata (Cass., n. 13819 del 2007) – a vincere la presunzione legale. Per quanto attiene le somme versate agli autisti asseritamente per sostenere le spese di viaggio la presunzione non è certo superabile con l’indicazione a campione – n. 2 viaggi effettuati dal ***** il 13.3.2007 ed il *****: v. doc. all. 4 alla memoria difensiva ***** – di alcuni viaggi ed alcune spese anticipate e che si afferma sostenute. D’altro canto non si può certo condividere l’osservazione secondo la quale sarebbe stato impossibile documentare analiticamente le somme consegnate agli autisti cui si deve supporre, anche se consegnate brevi manu, abbia corrisposto la pretesa ed il rilascio da parte del singolo ricevente di un documento cartaceo, quantomeno per manlevare chi consegnava le somme – nel caso di specie l’ U. – da responsabilità nei confronti della società mandante. Tale documentazione si rendeva tanto più necessaria proprio per giustificare eventuali conguagli. D’altra parte gli activity report attestano solamente la regolarità delle operazioni di transito dei camion fra la Turchia e l’Europa via Trieste, regolarità di cui nessuno dubita, ma non certo l’effettivo anticipo delle spese che gli autisti avrebbero sostenuto nella restante parte del viaggio. Questo fermo restando che sono del tutto condivisibili le argomentazioni sviluppate dall’Ufficio finanziario cui ci si richiama riguardo alla scarsa credibilità sotto il profilo indiziario della tesi difensiva particolarmente riguardo al fatto che, peraltro in viaggi partiti dalla Turchia, gli autisti fossero dotati solamente a Trieste del denaro necessario per affrontare le spese future e non piuttosto – come sarebbe stato logico – già in partenza dalla c.d. casa madre e che l’anticipo di tali spese fosse così aleatorio da non potere essere previsto nella sua entità ab origine e, per contro, che vi dovesse provvedere solamente il referente di Trieste della società. Certamente non vale a superare la presunzione di cui s’e’ detto la mera affermazione secondo la quale il contribuente avrebbe svolto del tutto gratuitamente tutta l’attività inerente l’anticipazione delle somme agli autisti ed il riscontro delle spese sostenute con relativi conguagli sol perché socio a sua volta delle società mandanti – peraltro società di capitali – e sol perché interessato a beneficiare degli utli dell’attività sociale”;

avverso tale decisione – depositata in segreteria il 20 ottobre 2014 e non notificata – per la parte, sopra indicata, a lui sfavorevole, ricorre per cassazione U.K., che affida il proprio ricorso, notificato il 20/24 aprile 2015, a un unico motivo;

l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso, notificato il 29 maggio 2015.

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), la violazione e/o falsa applicazione del cit. codice, art. 116, in quanto “la sentenza dei Giudici di seconde cure si limita ad affermare che la documentazione prodotta non sarebbe idonea a superare la presunzione legale in materia di accrediti su conti correnti quando, al contrario, dimostra inequivocabilmente che il bonifico di Euro 49.950 è stato effettuato dalla società partecipata turca al conto corrente personale di K.U. al fine di coprire le spese vive sostenute da dette società per i trasporti effettuati dal porto di Trieste verso le diverse destinazioni”, di talché “(r)isulta(va) soddisfatto, nel caso di specie, l’onere di prova contraria gravante sul contribuente”, “prova (che) era stata fornita (…) già in sede amministrativa ma è stata del tutto svalutata dalla Commissione tributaria regionale”;

preliminarmente, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del motivo sollevata dalla controricorrente sull’assunto che, con esso, “si pretende un riesame dello stretto merito della causa”;

l’eccezione è fondata;

la giurisprudenza di questa Corte è ormai pacifica nel senso che, “(i)n tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili” (Cass., 29/07/2016, n. 15857; nello stesso senso, Cass., 04/08/2010, n. 18081, 30/12/2015, n. 26111);

questa Corte è altresì orientata nel senso che, “in materia di accertamenti bancari, all’onere probatorio gravante sul contribuente che vuole superare la presunzione legale posta dalle predette disposizioni a favore dell’erario – che, avendo fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c., per le presunzioni semplici -, di fornire non una prova generica, ma una prova analitica (sul punto, vedi Cass. 26111 del 2015 e la copiosa giurisprudenza ivi richiamata) idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (in termini, Cass. n. 18081 del 2010, Cass. n. 22179 del 2008 e Cass. n. 26018 del 2014), corrisponde l’obbligo del giudice di merito, da un lato, di operare una verifica rigorosa dell’efficacia dimostrativa delle prove fornite dal contribuente a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, e, dall’altro, di dare espressamente conto in sentenza delle risultanze di quella verifica” (Cass., 03/05/2018, n. 10480, Cass. 30/06/2020, n. 13112);

la CTR ha rispettato tali principi e, in particolare, questi ultimi due obblighi;

la sentenza impugnata ha infatti verificato, secondo il proprio prudente apprezzamento, l’efficacia dimostrativa degli elementi giustificativi offerti dal contribuente – in particolare, l’indicazione “a campione (…) di alcuni viaggi ed alcune spese anticipate” e i cosiddetti activity reports – dando espressamente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto che tali elementi non fossero idonei a dimostrare che le contestate movimentazioni bancarie non erano riferibili a operazioni imponibili;

in tale contesto, il riferimento alla violazione dell’art. 116 c.p.c., è del tutto inconferente atteso che, “(p)oiché l’art. 116 c.p.c., prescrive come regola di valutazione delle prove quella secondo cui il giudice deve valutarle secondo prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti, la sua violazione e, quindi, la deduzione in sede di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, è concepibile solo: a) se il giudice di merito valuta una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l’ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale); b) se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando la norma in discorso (oltre che quelle che presiedono alla valutazione secondo diverso criterio della prova di cui trattasi). La circostanza che il giudice, invece, abbia male esercitato il prudente apprezzamento della prova è censurabile solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5” (Cass., 20/12/2007, n. 26965, Cass. 19/06/2014, n. 13960);

da quanto si è detto appare evidente che, con il motivo in esame, il ricorrente sollecita piuttosto in realtà questa Corte a compiere una nuova valutazione dei medesimi elementi e delle correlative risultanze istruttorie già valutati dalla CTR secondo il proprio prudente apprezzamento, compito che è riservato al giudice di merito;

da ciò consegue l’inammissibilità del motivo;

il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile;

le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., comma 1, e sono liquidate come indicato in dispositivo.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, – comma inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del suddetto art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

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