Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.35926 del 22/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13677/2014 proposto da:

M.C., Mo.Li., elettivamente domiciliati in Roma, Foro Traiano 1/a, presso lo studio dell’avvocato Cosmelli Giorgio, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Barbieri Michele;

– ricorrenti –

contro

Agenzia Delle Entrate Ufficio *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4287/2013 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di FIRENZE, depositata il 21/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/10/2021 dal Consigliere Dott. CIRESE MARINA.

RILEVATO

che:

Mo.Li. e M.C. impugnavano per cassazione, con tre motivi, la decisione della Commissione Tributaria Centrale Sezione di Firenze che aveva rigettato l’appello dei contribuenti avverso la sentenza della CTP di Pisa che aveva a sua volta rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento n. 294/1579 per Irpef e Ilor con cui erano stati rettificati i redditi dichiarati per l’anno 1984.

L’Agenzia delle Entrate si costituiva con controricorso.

CONSIDERATO

che:

con memoria depositata in data 7.10.2021 parte contribuente ha rappresentato di essersi avvalsi della definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, e che la stessa si è perfezionata;

a sostegno di tali asserzioni, parte ricorrente ha depositato, in allegato alla memoria, copie della domanda, tempestivamente presentata il 23 maggio 2019, di definizione agevolata della controversia nonché del versamento della prima rata secondo un piano di pagamento che prevede n. 20 rate con scadenza trimestrale nonché di n. 8 rate successive;

tanto premesso, il Collegio rileva che, a norma del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, commi 12 e 13, “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine (comma 12).

In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (comma 13)”;

rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione, né risulta intervenuto diniego della definizione, il processo va dichiarato estinto a norma delle disposizioni appena citate; ai sensi del terzo periodo del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, le spese di tale processo restano a carico della parte che le ha anticipate; la declaratoria di estinzione del processo esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass., 30/09/2015, n. 19560, 12/10/2018, n. 25485);

visto l’art. 391 c.p.c..

P.Q.M.

dichiara estinto il processo e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472