LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. NICASTRO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27949/2014 R.G. proposto da:
Z.C., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonino Guido Distefano, con domicilio eletto in Catania, piazza Abramo Lincoln, n. 3, presso lo studio dello stesso;
– ricorrente –
contro
Riscossione Sicilia s.p.a. (già Serit Sicilia s.p.a.), rappresentata e difesa dall’Avv. Valerio Scelfo, con domicilio eletto in Roma, viale Giulio Cesare, n. 21/23, presso lo studio dello stesso (studio De Luca Tamajo Bousier Niutta);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 1063/18/14 depositata il 27 marzo 2014.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 29 ottobre 2021 dal Consigliere Giuseppe Nicastro.
RILEVATO
che:
a seguito della liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione modello Unico/2007 per il periodo d’imposta 2006 effettuata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis, Serit Sicilia s.p.a., agente della riscossione per la Provincia di Catania, notificò a Z.C. una cartella di pagamento, recante l’iscrizione a ruolo di IRPEF, IRAP e IVA, con i correlativi interessi e sanzioni pecuniarie, per un importo complessivo di Euro 103.973,06, oltre ai compensi di riscossione;
con ricorso proposto nei confronti di Serit Sicilia s.p.a., Z.C. impugnò la cartella di pagamento davanti alla Commissione tributaria provinciale di Catania (hinc anche: “CTP”), che rigettò il ricorso del contribuente;
avverso tale pronuncia, Z.C. propose appello alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, che lo rigettò, con la motivazione che: a) “(e’) opportuno premettere che sul rapporto ente impositore/concessionario permane grande confusione, che deriva dalla pretermissione di elementari canoni sistematici. Posto che il concessionario è incaricato della riscossione della pretesa di cui l’ente è titolare, è palese la ratio del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10, secondo cui la cartella è impugnabile per vizi propri, e tanto contrassegna l’autonomia delle due sfere giuridiche. Ne discende che il concessionario in quanto autore/responsabile del procedimento di riscossione, è l’unico legittimato riguardo tutti i vizi del medesimo. In queste ipotesi la posizione dell’ente impositore dipende da quella del concessionario, nel senso che l’impugnazione della cartella radica l’interesse del primo o al suo intervento volontario a sostegno delle difese del concessionario (art. 105 c.p.c., comma 2), oppure alla chiamata in causa di quest’ultimo, oppure infine alla sua evocazione in giudizio da parte del contribuente che intenda far constare anche all’ente l’insussistenza della pretesa per effetto della demolizione della cartella. Sul punto però rileva l’orientamento di legittimità secondo cui, nonostante la rilevata autonomia dei vizi della cartella, occorre accertare se questa costituisca l’atto conclusivo del procedimento – che in tal caso non si è perfezionato, per cui parte in senso processuale è l’ente impositore – oppure sia atto proprio del concessionario, il quale pertanto è l’effettivo legittimato passivo, con la conseguenza che l’ente impositore ha interesse nei termini degli artt. 104 e 105 c.p.c.. (Cass. 26.9.2012 n. 16372, dejure giuffre’; conf. Cass. 22.12.2009 n. 27053, ibid.). Ne deriva da un lato che per l’una e per l’altra ipotesi si deve escludere il litisconsorzio necessario; dall’altro lato che l’autonomia del vizio della cartella sussiste o non sussiste secondo che la stessa sia stata o no preceduta da un atto dell’ente impositore relativo alla pretesa tributaria. E allora, la cartella deve essere contestata nei confronti dell’ente, unico legittimato passivo, ogni qual volta costituisca l’atto di ostensione della pretesa medesima: siccome accade per il controllo D.P.R. n. 602 del 1973, ex artt. 36.bis e 36.ter, e succ. mod. In tal senso, lo Z. aveva l’onere di evocare in giudizio l’Agenzia delle entrate di Catania, e quindi il Concessionario difettava e difetta di legittimazione passiva”; b) “(i)n sub.ne, si deve affermare la tempestività della costituzione in prime cure dello stesso atteso il deposito della comparsa di costituzione in data rispetto alla notifica; in ulteriore sub.ne la tardiva costituzione non preclude il deposito – e quindi la valenza – degli atti del procedimento”; c) “(q)uanto all’unico motivo opponibile al Concessionario, e cioè la notifica della cartella, lo stesso va rigettato giusta l’orientamento della Suprema Corte riguardo all’applicabilità dell’art. 156 c.p.c.”; d) “(l)e spese seguono la soccombenza e sono liquidate (d’ufficio, in mancanza di nota) in Euro 4.000,00 con distrazione ritualmente richiesta”;
avverso tale decisione – depositata in segreteria il 27 marzo 2014 e notificata il 2 ottobre 2014 – ricorre per cassazione Z.C., che affida il proprio ricorso, notificato il 12 novembre 2014, a cinque motivi;
Riscossione Sicilia s.p.a. (già Serit Sicilia s.p.a.) resiste con controricorso, notificato il *****.
Riscossione Sicilia s.p.a. ha depositato una memoria;
con ordinanza emessa nella Camera di consiglio del 26 febbraio 2021, questa Corte ha disposto l’acquisizione dei fascicoli d’ufficio dei gradi di merito, rinviando, a tale scopo, la causa a nuovo ruolo.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, degli artt. 148 e 149 c.p.c., della L. 20 novembre 1982, n. 890, artt. 3 e 14, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, per non avere la CTR rilevato l’inesistenza della notificazione della cartella di pagamento impugnata in quanto effettuata: a) mediante invio diretto, da parte dell’agente della riscossione, di raccomandata con avviso di ricevimento, anziché tramite un agente notificatore abilitato; b) a persona diversa dal destinatario dell’atto, senza che, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b-bis), fosse stata data notizia della notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata;
con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10, e del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39, per avere la CTR affermato che, per le censure diverse da quelle relative alla notificazione della cartella di pagamento, il contribuente doveva chiamare in giudizio l’ente impositore, in quanto l’agente della riscossione era privo di legittimazione passiva;
con il terzo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, della L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 6 e 7, e dell’art. 115 c.p.c., in quanto – premesso che l’agente della riscossione non aveva mai contestato che “dalla dichiarazione non risultavano imposte complessivamente dovute, che furono liquidate solo sulla base di una rettifica, non meglio chiarita della dichiarazione stessa” – la notificazione della cartella di pagamento avrebbe dovuto essere preceduta dalla cosiddetta comunicazione di irregolarità, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 3, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, comma 3, nonché della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, la mancanza della quale “non consentiva di ricostruire /Iter logico e argomentativo in virtù del quale si era proceduto al recupero”, “che non poteva (…) ricostruirsi sulla base della sola lettura della cartella di pagamento impugnata”, con la conseguente violazione anche dell’obbligo di motivazione degli atti;
con il quarto motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla insussistenza del debito tributario azionato”, non avendo l’agente della riscossione fornito la prova del fondamento della pretesa fiscale di cui all’impugnata cartella di pagamento;
con il quinto motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione del cit. codice, art. 91, in quanto “(p)er le ragioni dedotte in giudizio i Giudici di secondo grado avrebbero dovuto accogliere il ricorso e condannare la Riscossione Sicilia S.p.A. alle spese di giudizio”;
il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2);
come recentemente ribadito dalla Sezione sesta di questa Corte (Cass., 17/07/2021, n. 15832), nella speciale composizione prevista dal paragrafo 46.2 delle vigenti tabelle di organizzazione della Corte, in tema di notificazione del provvedimento impugnato a opera della parte, ai fini dell’adempimento del dovere di controllare la tempestività dell’impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il cosiddetto termine “lungo” di cui all’art. 327 c.p.c., procedendo all’accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l’impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine “breve” di impugnazione (nonché nell’ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all’art. 325 c.p.c., cosicché sorge a carico del ricorrente l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all’art. 372 c.p.c., comma 2, la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall’art. 369 c.p.c., comma 1, la cui mancata osservanza comporta l’improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione dello stesso risulti effettuata prima della scadenza del termine “breve” a decorrere dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l’ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio (in senso analogo, in precedenza, Cass., 19/01/2018, n. 1295);
Cass., n. 15832 del 2021, ha altresì chiarito che la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, contenuta nel ricorso per cassazione, costituisce l’attestazione di un “fatto processuale” l’avvenuta notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione e, in quanto manifestazione dell’autoresponsabilità” della parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere, in capo a essa, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2), l’onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relata di notifica;
nel presente giudizio, la dichiarazione contenuta nel ricorso – là dove, accanto all’indicazione degli estremi della sentenza oggetto di impugnazione, si precisa che essa è stata notificata (nella specie il ricorrente, nel frontespizio del ricorso, afferma di ricorrere “per la cassazione della sentenza n. 1063/18/14, pronunciata nel giudizio iscritto al n. 3707/11 R.G.A., dalla 18 Sezione della Commissione Tributaria Regionale di Palermo – Sezione Staccata di Catania il 27 febbraio 2014, depositata in Segreteria il 27 marzo 2014, notificata in data 2 ottobre 2014”), senza ulteriori specificazioni – deve essere logicamente intesa, in ragione della sua collocazione, come dichiarazione dell’avvenuta notificazione della sentenza presso il procuratore costituito, ai fini della decorrenza del termine “breve” di impugnazione (Cass., n. 15832 del 2021);
alla stregua di quanto precede, posto che il ricorso è stato notificato (il 12 novembre 2014) oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, mediante deposito nella segreteria della CTR (il 27 marzo 2014), della sentenza impugnata, rilevato che il ricorrente non ha provveduto a depositare copia della sentenza impugnata munita della relazione di notificazione, e non risultando tale relazione presente tra gli atti del fascicolo processuale, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile;
le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., comma 1, e sono liquidate come indicato in dispositivo.
PQM
dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.300,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi di Euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, – comma inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del suddetto art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021
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