Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.35929 del 22/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26932-2016 proposto da:

D.G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio dell’avvocato ANGELO COLUCCI, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

A.M., C.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VALLE CORTENO 41, presso lo studio dell’avvocato SILVIA MONTANI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI NEGLIA;

– controricorrenti –

contro

C.V., C.A., CI.AD., C.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 368/2016 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZ.DIST. DI TARANTO, depositata il 18/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO CHE:

1. Nel 2007 l’avvocato D.G.F. conveniva in giudizio A.M. e i fratelli G., V., A., Ad. e C.P., quali eredi di Ci.Gi., chiedendo che fossero condannati al pagamento pro quota di Euro 5.200, a titolo di prestazioni professionali, rappresentate dalla assistenza alle trattative stragiudiziali relative a un processo in corso, con redazione di una transazione e comparizione innanzi al notaio per la stipulazione di un contratto definitivo di vendita di un fondo, oggetto di un preliminare stipulato nel 1996. I convenuti, costituendosi, eccepivano la prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c. La causa è stata decisa dal Tribunale di Taranto con sentenza di rigetto per intervenuta prescrizione del diritto fatto valere (il Tribunale ha stabilito che, trattandosi di attività stragiudiziale autonoma, il dies a quo del decorso della prescrizione andava individuato nel giorno della comparizione davanti al notaio).

2. D.G. ha impugnato la sentenza; nel corso del giudizio d’appello è deceduto l’appellante; è stata quindi dichiarata l’interruzione del giudizio che è stato riassunto dagli appellati; si è costituito D.G.M., erede dell’appellante.

La Corte d’appello di Lecce, con sentenza 18 luglio 2016, n. 368, ha rigettato il gravame ed ha precisato che (pur non potendosi parlare di autonomia delle prestazioni svolte, collegate con il processo in corso) essendo Ci.Gi. deceduto ed essendo il processo, dopo l’interruzione, stato proseguito dagli eredi che avevano conferito in proprio un nuovo mandato all’avvocato D.G., il dies a quo del decorso della prescrizione andava comunque individuato nel giorno della convocazione davanti al notaio.

3. Avverso la pronuncia ricorre per cassazione D.G.M.. A.M. e C.G. resistono con controricorso.

Gli intimati V., A., Ad. e C.P. non hanno proposto difese.

Memoria è stata depositata dai controricorrenti e dal ricorrente, che ha anche depositato nota spese.

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso è articolato in due motivi.

1) Il primo motivo denuncia “violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 167 c.p.c., in relazione agli artt. 1722,2938 c.c., art. 2956 c.c., n. 2 e art. 2957 c.c.”: la Corte d’appello, nel ritenere prescritto il credito del ricorrente avrebbe pronunziato “su presupposti diversi da quelli sui quali il Tribunale aveva fondato il proprio opinare e prospettati dai convenuti”, così violando il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Il motivo è infondato. La Corte d’appello non ha certo violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato nel qualificare l’attività professionale peri quale è stato chiesto il compenso come non autonoma rispetto al processo che vedeva coinvolto C.G. e nel valorizzare i fatti, allegati e non controversi, della morte del medesimo, della interruzione del processo e del conferimento di un nuovo mandato da parte degli eredi, senza modificare il dies a quo del decorso della prescrizione (secondo la giurisprudenza di questa Corte, d’altro canto, “l’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l’inerzia del titolare, senza che rilevi l’erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte”, così, ex multis, Cass. 15631/2016).

2) Il secondo motivo riporta “violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 2957 c.c., in relazione all’art. 1722 c.c., art. 2956 c.c., n. 2 e art. 2957 c.c.”: il dies a quo della prescrizione, in ogni caso, andava individuato non nel 15 luglio 2004, data della infruttuosa presentazione davanti a notaio, ma nel 30 giugno 2005, data della interruzione del giudizio, che nel frattempo era proseguito, così che i tre anni non erano decorsi l’11 ottobre 2007, data della notificazione dell’atto introduttivo del processo.

Il motivo non può essere accolto. La Corte d’appello, applicando quanto previsto dall’art. 2957 c.c., comma 2 (“per gli affari non terminati la prescrizione decorre dall’ultima prestazione”), ha individuato l’ultima prestazione svolta in favore di Ci.Gi. nella redazione della transazione e nell’assistenza innanzi al notaio, pacificamente poste in essere tra maggio e giugno 2004, non avendo l’avvocato D.G. specificamente dedotto in primo grado o in appello (e neppure davanti a questa Corte) l’effettuazione di altra attività, stragiudiziale o giudiziale, in favore del cliente (v. p. 4 della sentenza impugnata).

II. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti che liquida in Euro 2.000, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

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