LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19927-2016 proposto da:
M.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERTO LITTA MODIGNANI 18, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO ALOI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALDO ALOI;
– ricorrente –
contro
ENEL ITALIA SRL, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 54, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO TROTTA, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 766/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 17/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO CHE:
1. Nel 2004 M.T. convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Catanzaro, la società Enel.it, deducendo di avere acquistato dalla convenuta dei dispositivi e sonde (palmari) e che tali dispositivi si erano rivelati difettosi; chiese quindi di condannare la convenuta al risarcimento del danno. Costituendosi, la convenuta anzitutto sollevò eccezione di prescrizione e decadenza in relazione alla denuncia dei vizi ai sensi degli artt. 1490 e 1495 c.c., contestando la mancata tempestiva denuncia dei vizi e il superamento del termine annuale per la proposizione dell’azione. Il Tribunale Catanzaro, premesso che grava sulla parte venditrice l’onere di provare la tardività della denuncia dei vizi, affermò che la tardività non era stata dimostrata dalla convenuta, mentre l’attrice aveva dato “prova documentale di avere denunciato i vizi in tempo utile”; accolse così la domanda e condannò la convenuta a pagare la somma, liquidata in via equitativa, di Euro 25.000.
2. La decisione è stata impugnata dalla convenuta (nel frattempo divenuta Enel Servizi s.r.l.). La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza 17 maggio 2016, n. 766, ha accolto il gravame. Il giudice d’appello ha anzitutto precisato che è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, una volta eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull’acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l’esercizio dell’azione, l’onere della prova di avere denunziato i vizi nel termine di cui all’art. 1495 c.c. La Corte d’appello ha poi rilevato come il Tribunale avesse sì affermato l’avvenuta dimostrazione della tempestività della denuncia “mediante la prova documentale”, ma che tale affermazione era apodittica, non avendo il Tribunale indicato alcun elemento dimostrativo al riguardo e che non era d’altro canto possibile procedere a una integrazione della motivazione sulla base delle difese della originaria parte attrice in primo e in secondo grado. Mancando nel caso in esame – ha concluso la Corte d’appello – non solo la dimostrazione del rispetto del termine degli otto giorni per la denuncia dei vizi, ma la stessa allegazione della loro effettiva sussistenza (mancando la puntuale allegazione del numero dei palmari viziati e della consistenza dei vizi che li hanno interessati), la domanda originaria doveva ritenersi infondata.
3. Avverso la pronuncia ricorre per cassazione M.T.. Enel Italia s.r.l. (già Enel Servizi s.r.l.) resiste con controricorso. La controricorrente ha depositato memoria. Memoria è stata depositata anche dal ricorrente, insieme a documenti la cui produzione è inammissibile ai sensi dell’art. 372 c.p.c..
CONSIDERATO
CHE:
I. Il ricorso è articolato in tre motivi.
1) I primi due motivi sono inammissibili.
Il primo motivo denuncia in rubrica “violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3”, senza poi specificare nel successivo sviluppo quali siano le norme violate, facendo invece riferimento alla mancata considerazione di una fattura prodotta dalla controparte e limitandosi poi a ribadire che erano stati trasmessi i ticket con l’indicazione delle date di rottura dei palmari e di una comunicazione con cui si richiamavano le segnalazioni già trasmesse, non(ché le dichiarazioni di due testimoni, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto generico il documento con l’indicazione dei ticket aperti e della loro data (p. 5 del provvedimento impugnato) e mancante la stessa allegazione del numero dei palmari difettosi e della consistenza dei vizi.
Il secondo motivo – rubricato “violazione ed errata applicazione delle norme di diritto”, norme non indicate nel successivo sviluppo – si sostanzia in una ripetizione del precedente, ribadendo che è stato “ampiamente dimostrato” che i palmari sono stati riparati.
2) Il terzo motivo non può essere accolto. Si contesta “omissione di elementi determinanti nella valutazione della causa”, in quanto il giudice d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, avendo erroneamente attribuito l’onere della prova della tempestività della denuncia dei vizi al venditore, quanto invece il Tribunale ha ritenuto provata la tempestività della denuncia.
In realtà, il giudice d’appello ha correttamente precisato l’orientamento di questa Corte e ha poi ritenuta indimostrata l’affermazione del Tribunale circa la prova documentale della tempestività della denuncia.
II. Il ricorso va quindi rigettato.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 20 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021
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