LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rosanna – rel. Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25178-2016 proposto da:
CONDOMINIO *****, in persona dell’Amministratore pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. AVEZZANA 1, presso lo studio dell’avvocato ORNELLA MANFREDINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAROLA BUONINCONTI, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
Z.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CALO’, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO GABRIELLI, giusta delega in atti;
– controricorrente –
nonché contro N.L.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 50/2016 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI di BOLZANO, depositata il 02/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.
FATTI DI CAUSA
1. Il giudizio trae origine dalla domanda di pagamento, proposta con ricorso per decreto ingiuntivo, dal Condominio ***** di Bolzano nei confronti di Z.G. e N.L., avente ad oggetto il pagamento di spese condominiali.
1.1. Proposero opposizione gli ingiunti e dedussero che dette somme non erano dovute in quanto, secondo il regolamento di condominio, spettava a loro carico la quota di 55mc mentre la richiesta superava il valore dei millesimi relativi alla loro proprietà. Poice’ gli importi addebitati nel tempo superavano tali limiti, gli opponenti chiesero accertarsi la nullità delle Delib. 13 marzo 2006, Delib. 7 marzo 2006 e Delib. 27 febbraio 2008 e Delib. 26 marzo 2009 nella parte in cui stabilivano la quota di spese per il riscaldamento a loro carico in misura non corrispondente al regolamento di condominio; conseguentemente chiesero la revoca del decreto ingiuntivo e la restituzione delle somme pagate in misura superiore al dovuto.
1.2. Il Tribunale di Bolzano rigettò l’opposizione, ritenendo che le delibere impugnate fossero annullabili e non nulle e che non fosse stato rispettato il termine per proporre impugnazione.
1.3. La Corte d’appello di Bolzano, con sentenza del 2.4.2016, accolse parzialmente l’appello e, per l’effetto dichiarò nulla la Delib. 13 marzo 2006 e condannò il condominio al pagamento, in favore dei condomini, della somma di Euro 8000,00.
1.4. La decisione ha preso le mosse dal contenuto dell’art. 3 del regolamento condominiale del 29.1.1953, di tipo contrattuale, che riconosceva alla proprietà di Z.G. e N.L. la quota di diciotto millesimi; l’art. 6 del medesimo regolamento regolamentava le spese di riscaldamento considerando, in relazione alla proprietà degli opponenti, 55 m.c. poiché all’impianto di riscaldamento erano allacciati solo i vani soggiorno ed il bagno mentre il resto godeva di impianti autonomo.
1.5.Nel tempo, invece, le spese vennero addebitate nella misura di mc 101 fino a quando i proprietari dell’immobile chiesero chiarimenti in relazione a tale discrasia e l’assemblea condominiale, con Delib. 17 febbraio 2004 deliberò di verificare la cubatura da parte di un tecnico in modo da verificare la corrispondenza degli importi pagati con le previsioni del regolamento condominiale.
1.6. All’esito della verifica tecnica, in data 1.3.2004 venne deliberato il “ripristino dell’originario regolamento di condominio” e la restituzione della somma di Euro 8000,00".
1.7. Detta Delib. venne poi annullata con la Delib. 13 marzo 2006, con la quale l’assemblea ritenne validi i riparti dei consuntivi approvati, considerando le spese di riscaldamento relativo all’unità immobiliare dei condomini Z.- N. nella misura di m10, 1 millesimi del valore dell’immobile.
1.8. Secondo la Corte distrettuale, vi era stata quindi una violazione dell’art. 6 del regolamento condominiale poiché non era stato chiarito per quale ragioni si fosse passati da 101 mc previsti dal regolamento a 10,1 millesimi, non potendo il regolamento contrattuale essere modificato per (acta concludentia in assenza di Delib. modificativa adottata all’unanimità, solo sulla base della ripetuta approvazione dei bilanci consuntivi.
1.9. Detti bilanci erano quindi non nulli, dal momento che non modificavano i criteri di riparto previsti dal regolamento contrattuale, ma annullabili perché assunti in violazione del criterio regolamentare. In relazione a tali delibere, l’opposizione era inammissibile perché tardivamente proposta.
1.10. Diversamente, la Delib. 13 marzo 2006 era nulla perché con essa veniva modificato il regolamento di condominio, sostituendo il criterio, pattiziamente introdotto di suddivisione delle spese di riscaldamento considerando per la proprietà degli opponenti la quota di mc 55 per la gestione ordinaria e di 4-millesimi di valore per le spese di impianto e manutenzione ordinarla con il diverso calcolo basato su mc 101 e 10,1 millesimi.
1.11. Con la Delib. 1 marzo 2005, che aveva correttamente applicato il regolamento di condominio, poi annullata con la Delib. 13 marzo 2006, era stato riconosciuto, in favore degli opponenti, da parte del condominio un debito di Euro 8000,00 per le somme riscosse dall’ente negli anni pregressi in conseguenza dell’errato conteggio dei millesimi per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di riscaldamento.
1.12. Detto riconoscimento da parte del condominio, in favore dei condomini, era valido anche se assunto a maggioranza in quanto idoneo a rappresentare la volontà dell’ente in forza del principio maggioritario.
2. Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso il Condominio ***** sulla base di due motivi ed ha depositato memoria illustrativa in prossimità dell’udienza.
2.1. Hanno resistito con controricorso Z.G. e N.L..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1137,1138,1123 e 1418 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte di merito dichiarato la nullità della Delib. del 13 marzo 2006, che aveva annullato la Delib. 1 marzo 2005 – con cui era stato ripristinato il regolamento di condominio e Deliberato il rimborso di Euro 8000,00 nonostante la predetta non modificasse l’art. 6 del regolamento condominiale del 1954. Sostiene il ricorrente che la Delib. 13 marzo 2006 sarebbe annullabile sicché l’opposizione sarebbe inammissibile per tardività.
2.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1958 e 1135 c.c.., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver ritenuto che la Delib. 1 marzo 2005 contenesse una ricognizione di debito e che, in seguito all’annullamento della Delib. 13 marzo 2006 vi fosse la riviviscenza della precedente e per essere la ricognizione di debito incompatibile con la deliberazione a maggioranza.
2.1. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente sono infondati.
2.2. Le Sezioni Unite, con sentenza del 14/04/2021, n. 9839, sono di recente intervenute al fine di dirimere il contrasto in materia di ripartizione delle spese condominiali, delineando i rapporti tra la annullabilità e la nullità delle delibere condominiali.
2.3. Il massimo organo della nomofiliachia, confermando o quanto già affermato da queste Sezioni Unite con la sentenza n. 4806 del 2005, ha affermato che le delibere in materia di ripartizione delle spese condominiali sono nulle per impossibilità giuridica dell’oggetto ove l’assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni, modifichi i criteri di ripartizione delle spese, stabiliti dalla legge o in via convenzionale da tutti i condomini, da valere – oltre che per il caso oggetto della Delib. – anche per il futuro.
2.4. Sono, invece, meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell’esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative.
2.5. Le Sezioni Unite hanno ripercorso il sistema delle invalidità delle delibere condominiali a partire dalla riforma adottata con la L. n. 220 del 2012, assumendo che l’art. 1137, comma 2, utilizzando l’espressione ” contrarie alla legge o al regolamento”, ha certamente inteso generalizzare il regime della annullabilità per qualsiasi tipo di vizio, onde preservare la stabilità delle delibere ed assicurare la funzionalità e la continuità del condominio.
2.6. E’ stato quindi confermato il più recente indirizzo giurisprudenziale che ha affermato il diverso principio secondo cui, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, il limite alla rilevabilità d’ufficio dell’invalidità della sottostante Delib. non opera allorché si tratti di vizi implicanti la sua nullità, in quanto la validità della Delib. rappresenta un elemento costitutivo della domanda di pagamento (si veda tra le altre Cass., Sez. II, 12 gennaio 2016 n. 305; Id., 23 luglio 2019 n. 19832). Per la Corte, non esiste giustificazione per limitare la cognizione del giudice della opposizione alle sole questioni di inefficacia o inesistenza della Delib. assembleare, come sostenuto dal diverso orientamento, che esigeva l’onere per il condomino di impugnare dapprincipio la Delib. e poi, eventualmente, opporre il decreto ingiuntivo.
2.7. Tale ragionamento, difatti, oltre a porsi in contrasto con il principio di economia processuale espresso dall’art. 111 Cost., mal si coniuga con la struttura del giudizio di opposizione, il quale si configura come un giudizio ordinario di cognizione sulla fondatezza del titolo a sostegno della pretesa di pagamento delle spese. Si pone quindi come ammissibile l’eventuale eccezione di nullità o annullabilità della Delib. condominiale sollevata all’interno del giudizio di opposizione.
2.8. L’eccezione di nullità, difatti, impedendo alla Delib. di produrre effetti può sempre essere dedotta nel giudizio, anche in via di semplice eccezione e deve essere rilevata d’ufficio (art. 1421 c.c.). L’annullabilità invece deve essere oggetto di una specifica domanda riconvenzionaie proposta nel rispetto del termine di impugnazione previsto dall’art. 1137 c.c., in contrapposizione con la previsione generale dall’art. 1447 c.c. che sancisce la facoltà, imprescrittibile, di eccepire l’annullabilità del negozio contro la pretesa di pagamento.
2.9. L’atto negoziale emesso dall’ente collettivo produce dei riflessi tali per cui esso o è valido o è invalido per tutti i destinatari, non potendosi ammettere una efficacia relativa a seconda del singolo condomino impugnante (Cass. Sez. II., 29 gennaio 2021 n. 2127).
2.10. Per tale ragione, ai sensi dell’art. 1135 c.c., comma 1 e 2, la Delib. che intendesse variare in astratto i criteri stabiliti dalla legge o dallo statuto è affetta da nullità. Al contrario la Delib. che prescrivesse, nel caso concreto, una ripartizione diversa dal criterio legale è affetta da annullabilità in quanto i potere non mancherebbe in astratto ma si assumerebbe come scorrettamente esercitato.
2.11. Quanto al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia a nullità dedotta dalla parte o rilevata d’ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione, sia l’annullabilità di tale deliberazione, con la differenza che qualora sia dedotta l’annullabilità della Delib., in via d’azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell’atto di citazione, ai sensi dell’art. 1137 c.c., comma 2, deve essere rispettato il termine perentorio ivi previsto. E’ invece inammissibile la rilevabilità d’ufficio dell’eccezione con la quale l’opponente deduca solo l’annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento.
2.12. La Corte di merito si è conformata ai principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza N. 9839/2021.
2.13 In primo luogo, il riparto delle spese era previsto dall’art. 3 del regolamento condominiale del 29.1.1953, di tipo contrattuale, trasfuso negli atti di compravendita, che riconosceva alla proprietà di Z.G. e N.L. la quota di diciotto millesimi in relazione alle spese di conservazione e manutenzione ” salvo quanto stabilito negli articoli seguenti”.
2.14. L’art. 6 del medesimo regolamento regolamentava le spese di riscaldamento considerando, in relazione alla proprietà degli opponenti, 55 m.c. poiché all’impianto di riscaldamento erano allacciati solo i vani soggiorno ed il bagno mentre il resto dell’appartamento godeva di impianto autonomo.
2.15. La Delib. oggetto di causa 13 marzo 2006 era affetta da nullità perché modificava i criteri di riparto previsti dal regolamento contrattuale, a differenza delle delibere assunte in violazione del criterio regolamentare, tanto che, in relazione ad esse, l’opposizione è stata dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta.
2.16. Secondo l’interpretazione fornita dal giudice di merito, la Delib. impugnata doveva essere letta in relazione alle delibere precedenti, che avevano riconosciuto l’erroneo calcolo delle spese in violazione del regolamento condominiale ed avevano previsto il rimborso del maggiore importo versato dagli opponenti.
2.17.In particolare, la precedente Delib. aveva disposto la convocazione dell’assemblea entro il 15.6.2005, prevedendo, all’ordine del giorno, “la modifica dell’attuale regolamento condominiale e delle relative tabelle dei valori millesimali”. Detta Delib. aveva annullato quella dell’1.3.2005, che aveva deliberato di “ripristinare l’originario regolamento di condominio”.
2.18. Ne consegue quindi la nullità della Delib. 13 marzo 2006 perché con essa veniva modificato a maggioranza il regolamento di condominio, avente natura contrattuale, sostituendo un diverso criterio di calcolo in relazione alle spese di riscaldamento che è stato applicato anche nelle delibere successive.
2.19. Con la Delib. 1 marzo 2005, che aveva correttamente applicato il regolamento di condominio, poi annullata con la Delib. 13 marzo 2006, era stato riconosciuto, in favore degli opponenti, da parte del condominio un debito di Euro 8000,00 per le somme riscosse dall’ente negli anni pregressi in conseguenza dell’errato conteggio dei millesimi per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di riscaldamento.
2.20. Detto riconoscimento da parte del condominio, in favore dei condomini, era valido anche se assunto a maggioranza in quanto idoneo a rappresentare a volontà dell’ente in forza del principio maggioritario.
3. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
3.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di cassazione, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021
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