LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3331-2015 proposto da:
C.C., C.A., C.R., D.R.I., D.R.M., D.R.L., D.M.A.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA IPPONIO 8, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO FERRI, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso le sentenze n. 772/2013, 773/2013, 774/2013, 775/2013, 776/2013 della COMM.TRIB.REG.LAZIO SEZ.DIST. di LATINA, depositate il 09/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2020 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.
RILEVATO
che:
1. C.A., C., R., D.R.I. e M., D.M.A.L. hanno proposto ricorso per cassazione, fondato su sei motivi, avverso le sentenze nn. 776, 775, 774, 773 e 772 del 2 dicembre 2012 della CTR del Lazio, deducendo che i giudici di appello, nell’accogliere parzialmente il gravame dell’Ufficio, avevano riconosciuto la legittimità della rettifica del valore dichiarato dell’area – compravenduta il 14 settembre 2006, limitatamente alla superficie di mq 20180, applicando il parametro di Euro 117,00 al mq come indicato nell’atto opposto.
L’amministrazione finanziaria resiste con controricorso. Preliminarmente va rilevato che i contribuenti hanno presentato, in data 22 giugno 2010 istanza di estinzione del giudizio, in quanto in diverso procedimento pendente dinanzi a questa Corte (n. RG 3703/2013), P.C., nella qualità di parte acquirente del fondo oggetto di causa, ha presentato domanda di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017, segnalando ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 11, che gli effetti del perfezionamento della domanda di definizione agevolata si estendono anche alle altre parti coobbligate in solido.
Con nota del 16 novembre 2020 l’Agenzia delle Entrate segnalava che il medesimo atto era stato impugnato anche con il ricorso n. RG 003703/2013 dai contribuenti coobbligati P.C. e L. e che il giudizio era stato dichiarato estinto. Effettivamente, con decreto n. 27539/2018 risulta che il Presidente, vista l’istanza depositata il 13 luglio 2018, con cui la parte controricorrente chiedeva la declaratoria della cessazione della materia del contendere a seguito della presentazione da parte del contribuente della domanda di definizione agevolata, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11 effettuata in data 29 settembre 2017 per l’anno 2006 (prot. telematico n. *****), dichiarava l’estinzione del processo, in quanto si era perfezionata la definizione.
Ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 11 la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 7.
Si è verificata dunque, dopo la proposizione del ricorso, una causa di estinzione ex lege del processo che deve essere qui dichiarata preliminarmente e che esclude la necessità di valutare le altre questioni sollevate dalle parti.
In ragione della sopravvenuta causa di estinzione, sussistono i presupposti di legge per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio, visto il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, convertito con modificazioni della L. 21 giugno 2017, n. 96; compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione civile della Corte di Cassazione tenutasi da remoto, il 17 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021