LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23062/2016 R.G. proposto da:
S.P., rappresentato e difeso dall’avv. Felice Giovanni Pilo, con domicilio eletto in Roma alla Via P. Falconieri n. 100, presso l’avv. Paola Fiecchi;
– ricorrente –
contro
G. E P. S.A.S. DI P.P., in persona del legale rappresentante p.t.;
– intimata-
avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari – Sezione di Sassari – n. 372/2015, pubblicata in data 25.8.2015;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.6.2021 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato;
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ceroni Francesca, che ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità o – subordine – di respingere il ricorso.
FATTI DI CAUSA
La G. e P. s.a.s ha ottenuto dal tribunale di Sassari il decreto ingiuntivo n. 242/2001, nei confronti di S.G. per il pagamento del corrispettivo di merce.
L’ingiunto ha proposto opposizione, sostenendo che la società non aveva praticato gli sconti concordati, richiedendo un importo maggiore del dovuto.
Il tribunale, ritenuta la fondatezza delle contestazioni dell’opponente, ha revocato l’ingiunzione, condannando il S. al pagamento del prezzo risultante dall’applicazione dello sconto per le sole forniture effettuate nel *****, con esclusione di quelle relative agli anni *****.
Su appello dell’opponente, la Corte di Cagliari ha confermato la decisione, ponendo in rilievo come lo stesso acquirente avesse nell’atto di opposizione – lamentato la mancata applicazione dello sconto solo per le forniture del *****, avendo dedotto l’avvenuta applicazione delle agevolazioni per gli anni 1995-96 e il riconoscimento dello sconto per gli anni 1998-1999 mediante l’emissione di un’apposita nota di credito, senza avanzare alcuna richiesta di riduzione per tali ultime annualità. La sentenza ha inoltre stabilito che anche l’iva era stata computata correttamente sul prezzo scontato e non su quello pieno, valorizzando i conteggi depositati dall’opponente.
La cassazione della sentenza è chiesta da S.P., nella qualità di erede di S.G., con ricorso in due motivi.
La G. e P. s.a.s non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto della tempestività del ricorso.
La sentenza di appello – non notificata – è stata depositata in data 25.8.2015, mentre la notifica del ricorso è stata richiesta in data 30.9.2016, quindi nel termine di un anno di cui all’art. 327 c.p.c. nel testo applicabile prima delle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009, considerata la data di instaurazione del giudizio di primo grado (2001) – tenendo conto della sospensione feriale di gg. 31, operante a far data dal 2015 anche per i giudizi già pendenti al momento dell’entrata in vigore del D.L. n. 132 del 2014, convertito con L. n. 162 del 2014, che ha ridotto la durata della suddetta sospensione feriale (Cass. 1240/2019).
2. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
La Corte distrettuale – interpretando erroneamente il contenuto dell’atto di opposizione – avrebbe omesso di pronunciare sulla spettanza dello sconto sul prezzo delle forniture eseguite nel biennio 1998-1999, sebbene il S., avendo dichiarato che la riduzione era stata operata solo sul prezzo delle forniture effettuate nel 1995, avesse inteso ottenerne il riconoscimento anche quelle eseguite negli anni successivi.
Il motivo è inammissibile.
Lo stesso ricorrente, pur lamentando un vizio di omessa pronuncia su un’eccezione asseritamente formulata nel giudizio di opposizione, riconosce che la Corte di merito, esaminando il contenuto delle difese dell’ingiunto, abbia negato che il S. avesse richiesto l’applicazione dello sconto anche per le forniture eseguite in anni diversi dal *****, avendo quindi respinto l’eccezione per motivi di rito, senza affatto violare l’art. 112 c.p.c..
La censura – per come formulata – finisce, in definitiva, per contestare la correttezza della motivazione della sentenza riguardo al modo in cui sono state interpretate le tesi difensive dell’opponente, sconfinando inammissibilmente sul piano delle valutazioni rimesse al giudice di merito, sorrette – nello specifico da logica e esaustiva motivazione (Cass. 2148/2004; Cass. 20322/2005; Cass. 11103/2020).
Come ha evidenziato la sentenza e come conferma anche il contenuto dell’atto di opposizione, il S. aveva rappresentato che i rapporti commerciali tra le parti risalivano agli inizi degli anni 90 e che solo nel 1995, in ragione delle quantità acquistate, era stato concordato uno sconto sul prezzo unitario di ogni singolo articolo acquistato, riduzione da effettuare mediante l’emissione di note di credito da parte della società fornitrice.
Nel corso del ***** era stata concordata una riduzione per gli anni 1995-96, pari a Lire 6.325.295, mentre non era stato possibile pervenire al concreto riconoscimento della riduzione per il ***** e il 1998-99. Solo successivamente, con nota n. 1233/1999 erano stati regolati i rapporti relativamente a tale ultimo biennio, restando in sospeso la fissazione del prezzo definitivo per il ***** (cfr. atto di opposizione, pagg. 2-3).
Difatti “in data 30.9.1999 la G. & P. emise la nota di credito n. ***** per l’importo di Euro 20.000.000, riferendola però agli acquisti effettuati nel 1998/1999, piuttosto che all’anno *****, per il quale non erano stati ancora chiusi i conti” (cfr. atto di opposizione, pagg. 2 e 3), deduzioni queste ultime che effettivamente prospettavano la mancata applicazione delle riduzioni di prezzo solo per il *****, senza alcuna richiesta di ulteriori sconti anche per le forniture eseguite nel biennio successivo.
3. Il secondo motivo deduce la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 13 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
La Corte di merito, pur avendo correttamente affermato che l’iva deve essere calcolata sul prezzo effettivamente concordato dai contraenti, sarebbe giunta a risultati errati, non avendo considerato che i corrispettivi erano stati fatturati a prezzo pieno senza applicare lo sconto, sì da negare all’acquirente una cospicua riduzione di imposta.
Anche tale motivo è inammissibile.
La Corte di merito, nel confermare la pronuncia di primo grado, ha posto in rilievo che gli importi fatturati erano già comprensivi dello sconto – corrispondendo al prezzo effettivamente concordato, su cui andava applicata la tassazione – salvo che per il *****, annualità per la quale il prezzo andava ridotto di Lire 13.871.308, per un importo finale di Euro 34.518,55, in conformità agli accertamenti svolti dal c.t.u..
Ha inoltre dato atto che “il consulente non aveva ricompreso l’Iva sull’importo determinato a titolo di sconto usualmente praticato dalla G. & P. alla ditta S.”, evidenziando però che la circostanza che lo sconto fosse stato applicato sul “prezzo iva esclusa” emergeva dalla documentazione depositata dallo stesso opponente.
In definitiva, la sentenza non è in contrasto con il principio, ricavabile dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 13 secondo cui la tassazione a fini iva va applicata sul prezzo effettivo – quale risultante da eventuali riduzioni concordate dalle parti – mentre la correttezza dei risultati pratici cui è pervenuto il giudice territoriale attiene a profili di fatto – sottratti al controllo di legittimità per gli aspetti dedotti in ricorso – stante comunque la genericità delle contestazioni sollevate in questa sede, non sorrette dall’esposizione dei necessari riferimenti – anche numerici – al contenuto degli atti di causa e, segnatamente, alla documentazione depositata dal S. nel giudizio di opposizione, che il giudice di merito ha invece ritenuto decisiva per respingere le tesi sostenute in proposito dall’appellante.
Il ricorso è quindi inammissibile.
Nulla sulle spese, essendo la G. & P. s.a.s. rimasta intimata.
Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021