Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.35969 del 22/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23065-2016 proposto da:

I.A., rappresentato e difeso dall’avvocato UBALDO MARRONE, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.G.F.P., D.G.P., D.G.M., DI.GR.MA., D.G.G., D.G.R., D.G.S., EURO COSTRUZIONI s.n.c.

– intimati –

avverso la sentenza n. 566/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 2505/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. CERONI FRANCESCA, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso;

Lette le memorie depositate dal ricorrente in prossimità

dell’udienza.

RAGIONI IN FATTO DELLA DECISIONE Con citazione del 2/8-7/9/2004 I.A. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo D.G.F.P., in proprio e quale legale rappresentante della Euro Costruzioni S.n.c., nonché i soci della stessa società, deducendo di avere stipulato con il D.G., nella qualità, un preliminare di compravendita immobiliare, privo di data, ed avente ad oggetto un appartamento da realizzare in *****, la cui consegna era prevista *****.

Inoltre, aveva versato una caparra di Lire 20.000.000 e l’ulteriore acconto di Lire 30.000.000, ma il preliminare si era risolto per mutuo dissenso ed il D.G. si era impegnato a restituire la somma incassata giusta dichiarazione del 4 gennaio 1995, entro trenta giorni dalla sottoscrizione.

La domanda di restituzione era già stata accolta dallo stesso Tribunale nei confronti del D.G., ma era interesse dell’attore ottenere analoga condanna anche nei confronti della società e dei soci illimitatamente responsabili.

Nella resistenza dei convenuti, il Tribunale con la sentenza n. 2692/2009 accoglieva la domanda solo verso la società.

Avverso tale sentenza proponeva appello principale l’ I., dolendosi della mancata condanna anche dei soci, ed appello incidentale i convenuti, che contestavano la correttezza della sentenza di condanna emessa verso la società.

La Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza n. 566 del 25 marzo 2016, in accoglimento dell’appello incidentale, ed in riforma della sentenza appellata, ha rigettato la domanda dell’attore, compensando le spese del doppio grado.

La sentenza, disattesa l’eccezione di nullità del contratto preliminare per indeterminatezza dell’oggetto, in quanto sollevata per la prima volta solo in appello, rilevava che effettivamente il contratto stesso era da riferirsi alla società, avendo allo stesso preso parte D.G.G., all’epoca legale rappresentante ed amministratore della società, in tale veste (né andava trascurato che si trattava di immobile da costruire a cura della società).

Anche la quietanza della somma di Lire 30.000.000 recava la spendita del nome della società, essendo stato previsto il versamento degli acconti in base allo stato di avanzamento dei lavori.

Era poi emersa la prova che la successiva scrittura, con la quale si prevedeva l’impegno a restituire gli importi incassati in conseguenza del preliminare, era stata sottoscritta da D.G.G., che nel diverso giudizio intentato dall’ I. aveva riconosciuto di avere ricevuto le somme.

Tuttavia, secondo i giudici di appello, era meritevole di accoglimento l’appello incidentale dei convenuti i quali avevano contestato la validità della forma dell’accordo con il quale sarebbe stato risolto il preliminare.

Infatti, la domanda dell’attore era correlata al presupposto dell’intervenuta risoluzione del contratto de quo, ma la legge prescrive che il mutuo consenso debba essere redatto in forma scritta, ove abbia ad oggetto contratti per i quali è prescritta la forma scritta ad substantiam, quale è appunto il preliminare di vendita immobiliare.

Nella fattispecie, non emergeva che il contratto preliminare intervenuto tra le parti fosse stato validamente risolto, dovendosi quindi ritenere che fosse ancora efficace.

Ciò precludeva quindi all’attore di poter richiedere la restituzione delle somme versate.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione I.A. sulla base di tre motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa fase.

Il ricorrente ha depositato memorie in prossimità dell’udienza. Il ricorso è stato quindi esaminato in camera di consiglio senza l’intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, secondo la disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176.

RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. nonché dell’art. 1322 c.c. e art. 1362 c.c. e ss., nonché degli artt. 1350 e 1351 c.c.

La Corte d’Appello ha rigettato la domanda attorea sul presupposto che il contratto preliminare, in esecuzione del quale erano state versate le somme di cui l’ I. chiedeva la restituzione, non fosse mai venuto meno, ma in tal modo ha trascurato la rilevanza della volontà delle parti come manifestata nella scrittura del 4 gennaio 1995, sottoscritta da entrambi i contraenti.

La violazione dell’art. 112 c.p.c. scaturisce dal fatto che la domanda proposta non implicava la risoluzione del contratto di compravendita, ma aveva ad oggetto il pagamento di una somma di denaro di cui era prevista la restituzione con la scrittura del 4 gennaio 1995.

Ne consegue che il rigetto appare correlato ad una questione che esulava da quelle ritualmente sottoposte all’attenzione del giudice.

Inoltre, la sentenza ha trascurato di valutare la manifestazione di autonomia negoziale di cui alla scrittura privata del 4 gennaio 1995, la quale non poteva che essere interpretata come volontà anche di non dare più esecuzione al preliminare e quindi di risolverlo per mutuo consenso.

Il secondo motivo denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame del fatto decisivo rappresentato dalla scrittura privata sopra ricordata, la cui interpretazione non poteva che deporre per la estrinsecazione della volontà delle parti di risolvere per mutuo dissenso anche il preliminare di vendita immobiliare.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, vanno disattesi.

La sentenza impugnata, facendo richiamo al principio anche di recente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 30446/2018), secondo cui la risoluzione consensuale di un contratto preliminare riguardante il trasferimento, la costituzione o l’estinzione di diritti reali immobiliari è soggetta al requisito della forma scritta “ad substantiam” (conf. Cass. n. 13290/2015) – principio peraltro nemmeno contestato da parte ricorrente – ha però, pur facendo riferimento alla scrittura invocata dall’ I., escluso che le parti avessero posto in essere un mutuo dissenso rispetto al preliminare, e che pertanto, essendo ancora efficace tale contratto, non potesse trovare accoglimento la domanda di restituzione avanzata dall’attore.

Deve sicuramente escludersi la violazione dell’art. 112 c.p.c., come peraltro si evince anche dalla stessa argomentazione spesa dal ricorrente, il quale ha chiaramente ancorato la domanda restitutoria spiegata all’intervenuta risoluzione del contratto, risoluzione che viene riconosciuto essere un presupposto logico dell’obbligazione dedotta in giudizio (cfr. ricorso a pag. 6).

Poiché, quindi, il diritto a ricevere le somme indicate in citazione presuppone lo scioglimento consensuale dal precedente contratto, in esecuzione del quale l’ I. aveva versato le somme alla società, è evidente che lo scioglimento del contratto costituisce, in presenza di una contestazione da parte dei convenuti, una questione pregiudiziale la cui disamina si palesa necessaria proprio in vista della delibazione della domanda di condanna proposta.

Quanto, invece, alle dedotte violazioni di legge le censure mosse sono inammissibili per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Questa Corte, nella sua più autorevole composizione, anche di recente ha confermato che (Cass. S.U. n. 34469/2019) in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità.

Infatti, (cfr. Cass. n. 342/2021) l’onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, qualunque sia il tipo di errore (“in procedendo” o “in iudicando”) per cui è proposto, non può essere assolto “per relationem” con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata (conf. Cass. n. 28184/2020 secondo cui occorre specificare in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata “localizzazione” del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull’osservanza del principio di autosufficienza dal versante “contenutistico”; Cass. n. 29093/2018).

La sentenza impugnata, pur riferendo a pag. 4 dell’esistenza della scrittura invocata dal ricorrente, assumendo che la stessa contenesse l’impegno del D.G. a restituire le somme incassate, ha tuttavia, quanto meno implicitamente, negato che potesse altresì valere a determinare la risoluzione per mutuo consenso del preliminare, avendo affermato che non vi era mai stata una delle cause idonee a determinare il venir meno dell’efficacia del contratto.

A fronte di tale argomentazione, il ricorrente si limita ad invocare la diversa efficacia della scrittura del 4 gennaio 1995, assumendo, in maniera però del tutto generica anche l’erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale, limitandosi solo a richiamare dette norme, ma senza in alcun modo dettagliare quale sia stato l’errore interpretativo commesso dal giudice di appello.

Inoltre, e tornando al profilo di inammissibilità sopra evidenziato, omette di indicare in quale sede processuale tale documento sia stato prodotto in sede di merito ed ove sia attualmente reperibile, trascurando, altrettanto colpevolmente di riprodurne, sia pure per sintesi, il contenuto, riferendo unicamente la circostanza che la scrittura conteneva l’impegno del D.G. di restituire “i soldi dell’acconto dell’immobile in Lire 55.200.000” (così a pag. 2 del ricorso), circostanza della quale dà atto anche la sentenza gravata, ma senza in alcun modo individuare il restante contenuto della scrittura dal quale poter inferire la affermata volontà delle parti di recedere consensualmente dal contratto già concluso.

2. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., quanto alla regolamentazione delle spese di lite, ma trattasi di motivo evidentemente formulato sul presupposto della fondatezza dei precedenti motivi e della necessità di dover regolare le spese in base all’auspicata affermazione di soccombenza dei convenuti.

L’esito infausto delle doglianze mosse con i primi due motivi coinvolge anche in punto di infondatezza il motivo in esame.

3. Nulla a disporre quanto alle spese atteso che le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

4. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

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