Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.35970 del 22/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25620-2016 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIRO MENOTTI 24 SCALA B INT presso lo studio dell’avvocato LORETTA BURELLI, che la rappresenta difende unitamente all’avvocato MASSIMILIANO SINACORI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

PRIULI INVESTIMENTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato MARINO BISCONTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENRICO TOGNETTI, GIOVANNI MANONI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1632/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 14/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 14.7.2016, la Corte d’appello di Venezia ha rigettato l’impugnazione del lodo arbitrale del 26.3.2010 proposta da A.A. nei confronti della Friuli Investimenti s.r.l., in forza del quale era stato disposto il trasferimento ex art. 2932 c.c. in capo alla A. dell’immobile sito in ***** subordinatamente al versamento da parte della medesima del residuo corrispettivo, quantificato in Euro 222.325,00.

Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione A.A. sulla base di cinque motivi ed ha depositato memorie illustrative in prossimità dell’udienza.

La Friuli Investimenti s.r.l. ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ pregiudiziale – in quanto attinente alla procedibilità del ricorso – il rilievo del mancato deposito, da parte della ricorrente, della copia conforme della sentenza impugnata munita della relata di notifica.

L’art. 369 c.p.c. prevede, a pena di improcedibilità che il ricorrente debba depositare, unicamente al ricorso, copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relata di notifica. Quest’ultimo onere, in particolare, è funzionale all’ordinato svolgersi del giudizio di legittimità e soprattutto alla verifica della tempestività dell’impugnazione (ex multis Cass. 12658/2017).

Tale rigore va contemperato con la normativa e la giurisprudenza Eurounitaria formatasi in relazione all’art. 6 della Convenzione Enti, secondo cui la disciplina nazionale relativa all’accesso alla giustizia non può ledere tale diritto nella sua sostanza (cfr Corte eur. DU 16. 6. 2015 ric. Mazzoni N. 20485/06), sicché i giudici nazionali devono verificare l’esistenza o meno di una restrizione sproporzionata al diritto di accesso della parte a un tribunale negli Stati Membri dell’Unione (cfr. la sentenza 15.9.2016 sul ricorso n. 32610/07 in causa Trevisanato, relativa al quesito di diritto regolato dall’art. 366 bis c.p.c.). Si tratta, quindi, di bilanciare l’esigenza funzionale di porre regole di accesso alle impugnazioni con quella a un equo processo, da celebrare in tempi ragionevoli, come prescritto dall’art. 47 della Carta di Nizza.

La giurisprudenza più recente ha mitigato quindi il rigore formalistico dell’art. 369 c.p.c., prevedendo che non abbia luogo la sanzione della improcedibilità qualora la sentenza impugnata, unitamente alla relata di notifica, risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Cassazione civile, sez. un., 2/5/2017, n. 10648).

Un’altra ipotesi in cui, nonostante l’omesso deposito della sentenza impugnata e della relata di notificazione, il ricorso va egualmente ritenuto procedibile è integrata qualora la sua notificazione si sia perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza indicata nel ricorso e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo cui tende la prescrizione normativa ovvero di consentire al giudice di accertarne la tempestività del termine in relazione al termine di impugnazione (Cass., sez. VI, n. 11386/2019 e Cass. n. 17066 del 2013).

Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno depositato la copia autentica della sentenza impugnata, pubblicata in data 14.7.2016 e notificata in data 5.9.2016, come affermato nel ricorso introduttivo, né essa è contenuta nel fascicolo della controricorrente.

Inoltre, la notifica del ricorso, avvenuta il 3.11.2016, non si è perfezionata entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, considerata la sospensione dei termini feriali.

La riduzione della durata del periodo di sospensione feriale – attualmente decorrente dal 1 al 31 agosto di ogni anno ai sensi della L. n. 742 del 1969, art. 1 nel testo modificato dal D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, conv. con modif. dalla L. n. 162 del 2014 – è infatti immediatamente applicabile con decorrenza dall’anno 2015, in forza dell’art. 16, comma 1 stesso D.L., a nulla rilevando la data di introduzione del giudizio, in attuazione, peraltro, del principio “tempus regit actum” (Cassazione civile sez. VI, 31/12/2020, n. 30053).

Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

Dichiara improcedibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di cassazione, il 24 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

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