Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.35974 del 22/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15318-2015 proposto da:

ENI S.P.A., quale incorporante della AGIP PETROLI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44, presso lo studio dell’avvocato MATTIA PERSIANI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 308/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 01/04/2015 R.G.N. 814/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 1.4.2015, la Corte d’appello di Catania ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da ENI s.p.a. avverso la cartella esattoriale con cui l’INPS le aveva richiesto il pagamento di contributi omessi per sgravi indebitamente fruiti in relazione a contratti di formazione e lavoro stipulati nel periodo *****;

che avverso tale pronuncia ENI s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;

che l’INPS ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto che l’INPS non avesse prestato acquiescenza o comunque non avesse riconosciuto il suo diritto a fruire delle agevolazioni relativamente ai lavoratori nominativamente indicati nella nota del 18.12.2008, prodotta dal CTP dell’Istituto nel corso delle operazioni peritali disposte in prime cure, e/o comunque per non avere ritenuto che con riguardo alla loro posizione non vi fosse contestazione ulteriore;

che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta nullità della sentenza ex artt. 101,112 e 115 c.p.c. per avere la Corte territoriale posto a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio (vale a dire la necessaria compresenza, ai fini del legittimo godimento degli sgravi, tanto dei requisiti soggettivi previsti dalla legge in capo ai lavoratori assunti quanto del requisito oggettivo dell’incremento occupazionale, da riferirsi all’intera organizzazione aziendale) senza concedere previo termine a difesa;

che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di omesso esame circa un fatto decisivo per non avere la Corte di merito valorizzato le risultanze della CTU disposta in prime cure da cui emergeva che lo stesso INPS aveva riconosciuto la spettanza degli sgravi in relazione a 17 lavoratori con anzianità di disoccupazione superiore ai 12 mesi al momento dell’assunzione;

che il secondo motivo va esaminato con priorità, involgendo la legittimità del giudizio di fatto compiuto dalla Corte territoriale in ordine al mancato assolvimento dell’onere probatorio concernente la situazione occupazionale dell’azienda al momento della stipula dei contratti di formazione e lavoro e, più precisamente, che la loro stipulazione (non) abbia realizzato una “creazione netta di posti di lavoro” nel senso voluto dal diritto dell’Unione;

che, al riguardo, va preliminarmente ricordato che, qualora il giudice ponga a fondamento della decisione una questione di fatto o mista di fatto e diritto, che sia rilevabile d’ufficio, la parte soccombente può dolersi della decisione ex art. 101 c.p.c., comma 2 solo qualora la violazione del dovere del giudice di assegnare un termine a difesa abbia vulnerato la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini (così Cass. S.U. n. 20935 del 2009);

che, tanto premesso, deve coerentemente ritenersi che la locuzione “questione rilevata d’ufficio”, di cui all’art. 101 c.p.c., comma 2 debba essere circoscritta alle questioni siano esse di fatto o miste di fatto e diritto – che implichino la valorizzazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, non potendo certamente la parte attrice, che abbia errato nella delimitazione del thema decidendum e del thema probandum relativi al fatto costitutivo del diritto, confidare nel proprio errore per essere rimessa in termini al fine di chiedere prove o integrare le proprie argomentazioni difensive;

che, diversamente argomentando, la previsione di cui all’art. 101 c.p.c., comma 2, si troverebbe in flagrante contraddizione con il sistema delle preclusioni assertive e probatorie cui è informato, ex artt. 414 e 416 c.p.c., il processo del lavoro, ciò che non è consentito ipotizzare in ossequio al principio di coerenza che deve necessariamente postularsi per l’ordinamento positivo;

che, nel caso di specie, è evidente che i giudici di merito, nell’affermare che “la mancata allegazione e la mancata prova sulla situazione occupazionale concernente l’intera azienda Li, con tutte le sue articolazioni produttive, non permette nemmeno di valutare l’ulteriore condizione, prevista dalla normativa, che cioè vi sia stata la “creazione netta di nuovi posti di lavoro”, che sarebbe sufficiente per legittimare la fruizione degli sgravi in oggetto” (così pag. 13 della sentenza impugnata), non hanno posto a fondamento della decisione una “questione” concernente un fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto fatto valere in giudizio, bensì hanno dato una specifica interpretazione (la cui correttezza, peraltro, nemmeno la stessa parte ricorrente revoca in dubbio) dell’onere di allegazione e prova concernente il fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, ossia del diritto a fruire degli sgravi, per come conformato a seguito della decisione della Commissione Europea n. 2000/128/CE;

che, risultando pertanto infondata la censura di cui al secondo motivo, rimangono necessariamente assorbiti i restanti mezzi di censura, entrambi presupponendo che la situazione occupazionale rilevante ai fini del diritto agli sgravi fosse quella esistente nello stabilimento in cui erano state effettuate le assunzioni con contratto a tempo determinato;

che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 8.200,00, di cui Euro 8.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

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