LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1770/2017 proposto da:
A.G., + ALTRI OMESSI, tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati MICHELE IACOVIELLO, SILVIA SANTILLI;
– ricorrenti –
contro
FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA BANCA COMMERCIALE ITALIANA IN LIQUIDAZIONE, in persona dei Liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI n. 13, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PALLINI, rappresentato e difeso dagli avvocati ENRICO BRUGNATELLI, PIETRO ICHINO, FRANCESCO BRUGNATELLI;
– controricorrente –
e contro
C.Q., + ALTRI OMESSI;
– intimati –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO definito con sentenza n. 13380/2016 depositato il 02/12/2016 R.G.N. 80930/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.
FATTO E DIRITTO
Con decreto del 2.12.16 il tribunale di Milano rigettava l’opposizione allo stato passivo del fondo pensioni per il personale BCI in liquidazione, in relazione all’istanza di ammissione presentata da numerosi lavoratori.
In particolare, il tribunale ha ritenuto che l’art. 27 dello statuto (che prevede l’attribuzione a lavoratori con dati requisiti delle plusvalenze nel comparto immobiliare del fondo pensioni BCI) sia applicabile solo al normale esercizio dell’attività del fondo e non anche alla fase finalizzata alla sua cessazione, in quanto con accordo sindacale 10.12.04 l’art. 27 era stato abrogato implicitamente, essendosi deciso di destinare il ricavato della liquidazione dell’intero patrimonio del fondo (e non più delle sole plusvalenze) a date categorie di pensionati e pensionabili. Il tribunale ha altresì ritenuto infondate le pretese dei lavoratori cosiddetti “non aderenti”, ossia di quei lavoratori che non avevano aderito alla riforma del fondo del 1999 ed avevano chiesto la liquidazione della loro posizione individuale, ritenendo che proprio per tale liquidazione essi erano nell’impossibilità di dolersi della successiva spartizione del fondo senza la loro partecipazione; del pari e per le stesse ragioni infondate erano le domande di coloro che erano comunque andati in pensione, conseguendo la prestazione previdenziale in forma di capitale, o che comunque avevano chiesto ed ottenuto l’anticipazione di una parte della pensione.
Avverso tale sentenza ricorrono 42 lavoratori per nove motivi, cui resiste con controricorso il Fondo.
Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 2909 c.c., per aver affermato il giudicato in relazione a sentenza intervenuta invece inter alios.
Con il secondo motivo si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 3 – violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla mancata approvazione Covit della modifica statutaria e sulla dedotta nullità dell’accordo collettivo.
Con il terzo motivo si deduce violazione del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 18, comma 7 e art. 2117 c.c., per l’impossibilità dell’accordo sindacale di incidere sui diritti degli iscritti già maturati.
Con il quarto motivo si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul privilegio ex art. 2751 bis e 2754 c.c..
Con il quinto motivo si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver ritenuto abrogato l’art. 27 dello Statuto malgrado il fondo avesse affermato il contrario nelle sue difese.
Con il sesto motivo si deduce violazione del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 17 e della L. n. 252 del 2005, art. 19, per avere la sentenza impugnata trascurato l’assenza dell’approvazione del COVIP per le modifiche dello statuto.
Con il settimo motivo si deducesi deduce violazione del D.Lgs. n. 124 del 1993, artt. 3 e 17, per avere la decisione impugnata ritenuto lo statuto del Fondo derogabile dal contratto collettivo.
Con i motivi ottavo e nono si deduce violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., per non aver interpretato complessivamente il contratto ed averlo mal interpretato travisando il comportamento dei sindacati.
Occorre premettere in linea generale che la specifica questione al centro della controversia che vede contrapposte le parti è stata già oggetto di esame da parte di questa Corte nella sentenza n. 22267/2021, resa all’esito della discussione in pubblica udienza del 3 marzo 2021, le cui valutazioni sono del tutto trasponibili in questa sede che riguarda gli stessi profili.
In quella decisione, questa Corte ha preso atto che, con i diversi provvedimenti resi in relazione al Fondo (oggetto della controversia sub judice e di altre aventi ad oggetto pretese analoghe), il tribunale aveva affermato che con accordo sindacale 10.12.04 le parti sociali avevano disciplinato la destinazione del ricavato della liquidazione dell’intero patrimonio del fondo (e non più delle sole plusvalenze) ed in favore dei soli pensionati successivi al 2000 e dei lavoratori in attività al 2004, così derogando alla precedente disciplina (che prevedeva tra l’altro le plusvalenze in favore solo di coloro che erano già in servizio al 1993 ed erano rimasti tali anche dopo il 1999).
Si è quindi ritenuto che non si tratta a ben vedere dell’abrogazione dell’art. 27 dello Statuto e della precedente disciplina, ma solo di una deroga alle vecchie previsioni in relazione alla liquidazione dell’intero fondo, sicché non colgono nel segno i motivi di ricorso che fanno riferimento alla non abrogazione delle norme pregresse: in altri termini, le vecchie norme non si applicano non in quanto abrogate, ma in quanto non si riferiscono alla liquidazione del fondo, disciplinato solo dalle norme successive.
Le nuove norme sono state correttamente ritenute legittime dal tribunale sebbene le stesse avessero per alcuni profili carattere peggiorativo rispetto alle pregresse.
In ordine a tale profilo, si è rilevato (richiamando Cass. Sez. L, Sentenza n. 13960 del 19/06/2014, Rv. 631647 – 01) che, nell’ipotesi di successione tra contratti collettivi, le modificazioni “in peius” per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, dovendosi escludere che il lavoratore possa pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente, in quanto le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall’esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (art. 2077 c.c.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale.
Nella specie, l’accordo collettivo su richiamato, in quanto non ha inciso sui soggetti che avevano già acquisito il diritto al trattamento pensionistico (come appunto coloro che erano andati in pensione, ed avevano perciò già ricevuto il trattamento pieno, così facendo affidamento anche per il futuro su tali importi), appare ragionevole e rispettoso del dettato normativo di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993, che ammette che, in presenza di squilibri finanziari nella gestione di fondi di previdenza complementare costituiti per contratto collettivo, la stessa contrattazione può rideterminare la disciplina delle prestazioni.
E’ peraltro affermazione ricorrente di questa Corte che il lavoratore non può pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva che più non esiste perché caducata o sostituita da altra successiva. Le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, dando luogo a diritti quesiti sottratti al potere dispositivo delle organizzazioni sindacali, ma operano dall’esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché, nell’ipotesi di successione di contratti collettivi, le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (ex art. 2077 c.c.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo e individuale (in tal senso, Cass., 10 ottobre 2007, n. 21234, che richiama Cass., 28 novembre 1992, n. 12751; Cass., 5 novembre 2003, n. 16635).
Nella richiamata sentenza la Corte ha esaminato le doglianze dei ricorrenti quanto alla loro esclusione dalla liquidazione immobiliare del fondo anche ai sensi delle disposizioni del 2004, esclusione affermata dal tribunale per motivo legato all’avvenuta liquidazione della loro posizione in capitale prima del 2004: i ricorrenti, infatti, vorrebbero beneficiare della liquidazione immobiliare del fondo in ogni caso, al pari dei “pensionati” (coloro che dopo il 2000 avevano cessato il rapporto percependo pensione) e dei c.d. “attivi” (coloro che erano in attività all’entrata in vigore delle nuove disposizioni del 2004).
In quella sede si è rilevato che i ricorrenti sono soggetti diversi: alcuni sono non aderenti alla riforma del fondo del 1999, altri sono aderenti alla riforma del 1999 ma sono andati in pensione prima del 2004, conseguendo però la prestazione in forma di capitale; altri erano c.d. anticipati, ossia avevano fruiti dell’anticipazione del trattamento (ricorrendo i motivi per i quali detta anticipazione era possibile prima della scadenza).
Nonostante la diversità delle figure, la Corte ha rilevato che tutti i detti soggetti sono però accomunati in quanto nessuno di essi ha diritto alla prestazioni invocate (le plusvalenze immmobiliari), avendo tutti ottenuto la liquidazione della quota in capitale ed essendo cessata la relativa iscrizione al fondo: in altri termini, i lavoratori sono cessati dal fondo incassando il proprio “zainetto” (ossia la propria quota capitalizzata individuale da erogare in caso di cessazione dell’iscrizione al fondo: cfr. Cass. Sez. L, sentenza n. 21224 del 10.10.2007), in toto o pro quota mediante riscossione di una anticipazione a valere sullo “zainetto” medesimo. Dunque, i partecipanti al fondo, sino a quando hanno mantenuto la loro partecipazione al fondo, hanno beneficiato, in ragione della quota detenuta, dei rendimenti annuali del fondo, mediante attribuzione proporzionale ai loro “zainetti”individuali. Nel momento i cui i predetti hanno riscosso lo “zainetto” (potendolo poi investire liberamente in altri impieghi disponibili e ponendosi al riparo dei rischi connessi con il futuro andamento del fondo, inclusa la sua insolvenza) o chiesto un’anticipazione, essi hanno sciolto ogni rapporto con il fondo.
Ciò è coerente con la natura del fondo, che è a contribuzione definita, seguendo un regime nel quale è fissato il livello di contribuzione (sulle caratteristiche di detti fondi, v. Cass. Sez. L, sentenza n. 9042 del 5/6/12), restando le prestazioni fluttuanti e variabili in relazione ai rendimenti del patrimonio. I fondi di tale natura, infatti, operano come i fondi comuni di investimento, sicché chi ritira in tutto o in parte il proprio investimento, quale che sia il relativo motivo, da quel momento in poi ha diritto solo al rendimento del fondo per la sola eventuale parte dell’investimento residuo.
La posizione dei ricorrenti è dunque diversa da quella dei “pensionati” e degli “attivi”, il che spiega le previsioni della liquidazione solo in favore di questi ultimi da parte della disciplina del 2004, correttamente letta dalla decisione impugnata, nel pieno rispetto dei criteri ermeneutici codificati (nello stesso senso, in fattispecie analoga, Cass. Sez. L, sentenza n. 23416 del 23/10/2017).
Le pretese dei ricorrenti sono dunque infondate in relazione a quanto sin qui detto.
Il ricorso, oltre alla questione principale esaminata, solleva altri profili ulteriori, i quali pure tuttavia vanno disattesi.
In particolare, il richiamo da parte del tribunale di sentenza di legittimità – il cui numero è stato erroneamente indicato – che ha respinto il ricorso avverso la sentenza 438/08 della Corte d’appello è frutto di errore che non incide sul passaggio in giudicato della richiamata pronuncia (motivo primo); non vi è stata alcuna omissione di pronuncia da parte del tribunale che ha ritenuto legittima la riforma del fondo ed infondate le pretese, peraltro prescritte, dei ricorrenti (motivi secondo e terzo); non vi è stata omissione di pronuncia in ordine al privilegio invocato dai ricorrenti, i quali -come risulta dagli atti – hanno chiesto la sostituzione degli importi dello stato passivo con altri importi, ma non hanno chiesto la revisione del grado di preferenza dei minori importi già ammessi dai liquidatori (motivo quarto); il tribunale non ha introdotto alcuna questione nuova, limitandosi ad accogliere la tesi dell’inapplicabilità dell’art. 27 a seguito del passaggio dalla fase attiva del fondo alla sua liquidazione ed alla chiusura dei rapporti previdenziali (motivo quinto); non vi è stata alcuna modifica dello statuto del Fondo e non vi era alcuna necessità dell’approvazione della Covip (sesto e settimo motivo); la violazione della disciplina ermeneutica non deriva dalla mera contrapposizione di una diverso convincimento dell’interprete, occorrendo la specifica deduzione del canone violato, nella specie carente (motivi ottavo e nono).
Anche per tali osservazioni il provvedimento impugnato merita dunque conferma.
Ne deriva il rigetto del ricorso.
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i requisiti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore del Fondo in Euro 7000 per competenze professionali ed Euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021
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