LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3259-2016 proposto da:
MINISTERO DEL LAVORO, – DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI LIVORNO, (già DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LIVORNO), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI N. 12;
– ricorrente –
contro
G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO n. 12, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANO PUNGI’, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE PALLA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 452/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 23/07/2015 R.G.N. 726/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.
RILEVATO
CHE:
1. la Corte di Appello di Firenze, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha annullato l’ordinanza ingiunzione adottata il 13 settembre 20.12 dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Livorno nei confronti dell’impresa individuale G.C. relativa a sanzioni amministrative “pe’r la mancata assicurazione del rapporto di lavoro con il dipendente A.H. dal dicembre 2003 al febbraio 2007, per complessivi Euro 76.093,60”;
2. la Corte – per quanto ancora qui interessa – ha ritenuto che la DTL non “abbia assolto l’onere della prova in ordine alla qualificazione del rapporto come subordinato o parasubordinato” tra il G. e l’ A.; ha aggiunto che “la maxi sanzione CT 1906 viene comunque meno per la sentenza della Corte costituzionale n. 254 del 13.11.2014 – sopravvenuta nel corso del giudizio di secondo grado – con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che la prevedeva”;
4. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Ministero del Lavoro – DTL di Livorno con unico articolato motivo; il G. ha resistito con controricorso, illustrato anche da memoria.
CONSIDERATO
CHE:
1. con il motivo di ricorso, rivolto espressamente avverso il capo di sentenza di secondo grado con cui è stata annullata la sanzione individuata con il codice 9106 per essere stati impiegati lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, si denuncia: “illegittima disapplicazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 36-bis, comma 7, lett. a), primo periodo dovuta ad un’erronea lettura della sentenza n. 254 del 2014 della Corte costituzionale”;
si deduce che la declaratoria di incostituzionalità ha riguardato unicamente le sanzioni civili stabilite dal D.L. n. 223 del 2006, art. 36 bis, comma 7, lett. a), conv. con modificazioni, nella L. n. 248 del 2006, e non la cd. “maxi sanzione” ivi prevista; si argomenta, poi, che se il fondamento dell’annullamento giudiziale dell’ordinanza ingiunzione volesse ravvisarsi nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto non provata l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, si sostiene che la disciplina in esame ricomprende “qualsiasi forma di impiego, ivi comprese le forme riconducibili a rapporti di lavoro autonomo ma non parasubordinato, quale quello che, secondo la ricostruzione ricavabile dalla sentenza impugnata, sarebbe ravvisabile, nel caso di specie, tra il Sig. A. ed il Sig. G.”; infine si eccepisce che l’illecito sanzionato avrebbe natura permanente, con conseguente applicabilità, nella specie, della “maxi sanzione” stabilita dalla normativa sopravvenuta;
2. la censura non può trovare accoglimento;
vero è che la Corte fiorentina non ha tenuto conto che, in tema di sanzioni previste per l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, la sentenza della Corte Cost. n. 254 del 2014 che ha dichiafato l’incostituzionalità del D.L. n. 223 del 2006, art. 36 bis, comma 7, conv. con modif. in L. n. 248 del 2006 – riguarda esclusivamente le sanzioni civili applicabili e non invece le sanzioni amministrative, la cui disciplina non è stata interessata dall’intervento del giudice delle leggi (cfr. Cass. n. 26489 del 2018), pur tuttavia, come ricordato nello storico della lite, risulta che la stessa Corte d’Appello, con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede di legittimità, ha ritenuto che, in difetto di prova che avrebbe dovuto essere fornita dall’ingiungente, tra l’ A. ed il G. non sussistesse un rapporto di lavoro né subordinato né parasubordinato;
quanto poi alla pretesa applicabilità della disciplina sopravvenuta rappresentata dal D.L. n. 223 del 2006, art. 36-bis, comma 7, lett. a), primo periodo, conv. con modif. dalla L. n. 248 del 2006, che consentirebbe l’inflizione della cd. “maxi-sanzione” alla mancata registrazione di un qualsiasi “lavoratore” impiegato nell’impresa, anche con rapporto di lavoro autonomo non parasubordinato, è appena il caso di rilevare come appaia dirimente la considerazione che, in caso di omessa registrazione nelle scritture contabili dei lavoratori dipendenti, ai sensi del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, conv. nella L. n. 73 del 2002, la modifica apportata a detta norma dal D.L. n. 223 del 2006, art. 36 bis, comma 7, conv. nella L. n. 248 del 2006, non si applica alle violazioni antecedenti all’11 agosto 2006 (cfr. Cass. n. 3088 del 2016) e che si è ritenuto (cfr. Cass. n. 25037 del 2020) che l’illecito che eventualmente ne discende “ha la connotazione di un illecito di tipo omissivo istantaneo ad effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui, decorso il termine nOrmativamente stabilito per la comunicazione dell’assunzione agli uffici competenti, la stessa non viene effettuata”; sicché il Ministero non può invocare a sostegno della propria pretesa una normativa successiva al momento della realizzazione della condotta sanzionata risalente al dicembre del 2003;
4. conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con parziale correzione della motivazione, risultando comunque il dispositivo della sentenza impugnata conforme al diritto ex art. 384 c.p.c., u.c.; tuttavia quanto ritenuto dalla Corte territoriale in ordine all’ambito di operatività della sentenza n. 254 del 2014 della Corte costituzionale, che ha indotto l’Amministrazione alla presente impugnazione, porta il Collegio a ritenere ricorrano ragioni per compensare integralmente le spese del giudizio di legittimità;
non sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, nei confronti dell’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato istituzionalmente esonerata, per valutazione normativa della sua qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. SS. UU. n. 9938 del 2014; Cass. n. 5955 del 2014; Cass. n. 23514 del 2014; Cass. n. 1778 del 2016).
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 14 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021