Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.3598 del 12/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25969-2016 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO NICOLAI 16/A, presso lo studio dell’avvocato MARCO ZELLI, rappresentato e difeso dagli avvocati CHIARA PIMPINELLA, PAOLO CENTOLA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 384/2016 della COMM.TRIB.REG. ABRUZZO, depositata il 13/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2020 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA 1. A.A. acquistava un terreno agricolo, sito in. Formia, con atto del 30 ottobre 2012, usufruendo delle agevolazioni fiscali in favore della piccola proprietà contadina prevista dalla L. n. 194 del 2009.

L’agenzia delle entrate notificava avviso di liquidazione con cui recuperava la maggior imposta di registro conseguente al fatto che il contribuente risultava essere andato in pensione in data 31.12.2012. L’atto veniva opposto dal contribuente.

La CTP dell’Aquila, accoglieva il ricorso con sentenza che veniva gravata dall’amministrazione finanziaria.

La CRT dell’Aquila accoglieva l’appello, sul rilievo che l’iscrizione nella gestione previdenziale ed assistenziale dei coltivatori diretti presso l’I.N.P.S. è condizione imprescindibile per godere dei benefici di legge.

Il contribuente impugna con tre motivi la sentenza n. 384/02/2016 della CTR dell’Aquila che ha riformato la sentenza di accoglimento del ricorso da parte della CTP.

L’Agenzia delle Entrate replica con controricorso.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE 2. Con la prima censura si lamenta l’omesso esame delle difese spiegate con riguardo al difetto di sottoscrizione dell’atto impositivo nonchè alla proposta eccezione di carenza di articolazione dei motivi specifici del gravame.

3. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione del D.L. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4 bis, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere i giudici regionali ritenuto che tra i presupposti per usufruire delle agevolazioni fiscali fosse richiesto dalla normativa di settore anche l’iscrizione nella gestione previdenziale, ritenendo che causa di decadenza dall’agevolazione sia solo la cessione della coltivazione del fondo prima del decorso del quinquennio. Deducendo altresì l’omessa pronuncia in merito alla richiesta di risarcimento ex art. 96 c.p.c., proposta per i danni subiti a causa della condotta tenuta dall’Agenzia delle Entrate, la quale aveva dedotto erroneamente, nell’atto impugnato, di non aver ricevuto risposte e chiarimenti all’invito formulato.

4.Il primo motivo è privo di pregio, avendo i giudici di appello escluso che il gravame fosse stato articolato come mera reiterazione delle precedenti difese, contemplando, invece, critiche alla sentenza impugnata.

5. La seconda censura è parimenti destituita di fondamento.

Il D.L. n. 194 del 2009, art. 2, recita”: Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina,’ a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonchè le operazioni fondiarie operate attraverso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all’imposta catastale nella misura dell’1 per cento. Le agevolazioni previste dal periodo precedente si applicano altresì agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, da loro abitualmente coltivati. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente”.

Non v’è dubbio che, stante il chiaro tenore della menzionata normativa, all’imprenditore agricolo persona fisica o al coltivatore diretto, “iscritti nella gestione previdenziale ed assistenziale”, sono riconosciute le agevolazioni tributarie di cui qui si discute. All’uopo si rammenta che tanto la giurisprudenza quanto la prassi fiscale escludono la decadenza dalle agevolazioni fiscali (di qualsiasi natura), in presenza di fatti involontari (quali, ad esempio, morte del coltivatore diretto nel quinquennio dall’acquisto, mutamento di destinazione urbanistica del terreno), ovvero di impedimenti oggettivi non prevedibili nè imputabili.

Nella fattispecie, la cancellazione dell’iscrizione alla gestione agricola Inps (nel quinquennio) – effetto di una condotta volontaria – determina, ad avviso di questa Corte, la decadenza dalle agevolazioni fiscali, le quali spettano (D.L. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4-bis) agli acquisti dei “coltivatori diretti (…) iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale”; del resto, la decadenza, per il caso della perdita dell’iscrizione nel quinquennio dall’acquisto, è espressamente sancita (D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 2, comma 4-bis) nel caso del coltivatore diretto che sia socio “qualificante” o soggetto “qualificante” delle società agricole coltivatore diretto.

Potrebbe invero osservarsi che quella sulla decadenza da un’agevolazione è normativa, per principio generale, necessariamente di stretta interpretazione (e, cioè, non estensibile a fattispecie da essa non contemplate): pertanto, si potrebbe argomentare che, in mancanza di una esplicita previsione di legge, i menzionati eventi di cessazione dalla qualità di “soggetto qualificante” (o di “socio qualificante”) non dovrebbero comportare la decadenza dall’agevolazione. Tuttavia, per giungere a un simile risultato interpretativo, bisognerebbe ritenere che il requisito relativo alla iscrizione nella gestione previdenziale che qualifica il soggetto, sarebbe richiesto solo nell’istante dell’acquisto agevolato, non reputandosi necessaria la sua permanenza almeno quinquennale; si tratterebbe di requisito previdenziale-assistenziale “istantaneo” che deve ricorrere solo al momento dell’acquisto agevolato.

Sennonchè, secondo il disposto dell’art. 1647 c.c., coordinato con altre leggi speciali di settore, il coltivatore diretto è il soggetto che si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione del fondo, con lavoro proprio o della sua famiglia, e la cui forza lavorativa non è inferiore ad un terzo di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo.

Dall’esame della citata normativa si desume che: – non è richiesto che tali soggetti traggano dal lavoro della terra la loro esclusiva fonte di reddito; – coloro che sono qualificati come coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali sono obbligati a iscriversi nella gestione previdenziale dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri, purchè svolgano tale attività con abitualità e prevalenza, caratteristiche la cui valutazione va effettuata rispetto a un’altra attività lavorativa.

Detta soluzione trova conferma nel D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in materia di Imu) il quale, per quanto qui di interesse, ha individuato i soggetti passivi “nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui al D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, art. 1 iscritti nella previdenza agricola”. Sulla base di tale disposizione, per godere del trattamento agevolato riservato ai soggetti in argomento occorre verificare la contemporanea sussistenza di tutti i requisiti di natura sia oggettiva che soggettiva, individuabili sulla base del combinato disposto del D.L. n. 201, art. 13, comma 2.

L’obbligo di iscrizione, pertanto, non viene meno se si percepisce un trattamento pensionistico. A conferma di ciò, la normativa previdenziale stabilisce che i lavoratori che versano i contributi dopo la data di decorrenza della pensione possono percepire un supplemento della stessa.

Anche 1"amministrazione finanziaria, con la risoluzione ministeriale n. 1/2018, ha affermato che, con riguardo ai coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui al D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1 iscritti nella previdenza agricola e titolari di trattamento pensionistico agricolo, per fruire dei benefici in questione, devono sussistere contemporaneamente alcuni requisiti: – possesso del fondo; – persistenza dell’utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l’esercizio di attività dirette alla ò coltivazione del fondo; – qualifica soggettiva di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale; – iscrizione nella previdenza agricola, confermando la compatibilità dello status di pensionato con la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo professionale e con la possibilità per gli stessi di continuare ad essere iscritti nella previdenza agricola.

6. Quanto alla dedotta omessa pronuncia in ordine alla richiesta di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per avere l’agenzia emesso l’avviso di liquidazione in assenza dei presupposti di legge e soprattutto per aver fissato la data dell’incontro per fornire chiarimenti (prima dell’emissione dell’avviso) in un data anteriore alla notifica della comunicazione, si osserva quanto segue.

E’ evidente che il giudicante, nell’affermare la legittimità della revoca delle agevolazioni, ha implicitamente ritenuto assorbita la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c..

6.1 Essa, difatti, presuppone che l’azione giudiziaria di per sè legittima, sia stata promossa per fini diversi da quelli ai quali essa è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte(sia S.U. n. 22405 del 13/09/2018), essendo la “condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all’esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonchè interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall’art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un’utilizzazione del potere di promuovere la lite”. Elementi che, nel caso all’esame, non caratterizzano affatto l’azione dell’amministrazione finanziaria che ha agito nell’ambito dei criteri legislativi di riferimento.

7. Il ricorso va, pertanto, respinto.

L’assenza di precedenti giurisprudenziali sul tema giustifica la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.

PQM

– Rigetta il ricorso;

– compensa le spese del presente giudizio di legittimità;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione civile della Corte di Cassazione tenutasi da remoto, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

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