LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8592/2017 proposto da:
R.F.I. – RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA DELLA CROCE ROSSA 1, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA CARINO, rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLO TOSI, ANDREA UBERTI;
– ricorrente –
contro
ASGB/USAS – AUTONOMER SUDTIROLER GEWERKSCHAFTSBUND UNIONE SINDACATI AUTONOMI SUDTIROLESI – CONFEDERAZIONE SINDACALE MAGGIORMENTE RAPPRESENTANTIVO DALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI COSTITUITE FRA LAVORATORI DIPENDENTI APPARTENENTI ALLE MINORANZE LINGUISTICHE TEDESCA E LADINA, in persona del legale rappresentante e segretario generale pro tempore, e ASGB/USAS – SETTORE TRASPORTI MOBILITA’ –
ASSOCIAZIONE SINDACALE ADERENTE ALL’ASGB/USAS, in persona del legale rappresentante e segretario generale pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CALO’, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALESSANDRO GABRIELLI, MANFRED SCHULLIAN;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 50/2016 della CORTE D’APPELLO DI TRENTO SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO, depositata il 24/10/2016 R.G.N. 53/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/04/2021 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;
il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MUCCI Roberto, visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ex art. 28 stat. lav. dell’11.12.13 il Tribunale di Bolzano respingeva il ricorso delle Associazioni Sindacali ASGB/USAS e ASGB/USAS Settore Trasporti e Mobilità, aderente alla prima, diretto al riconoscimento dei diritti sindacali scaturenti dalla legge e dai contratti collettivi di riferimento, ed in particolare quelli di informativa, di partecipazione alle riunioni per trattare, discutere e decidere in merito alle questioni attinenti la programmazione ed organizzazione del lavoro e quant’altro oggetto delle relazioni industriali nell’ambito del territorio di competenza.
Il provvedimento era motivato con la considerazione che, dopo il referendum abrogativo della L. n. 300 del 1970, art. 19, comma 1, lett. a), le disposizioni di legge invocate dalla ricorrente (D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 58, art. 9 e del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, art. 5 bis, convertito nella L. 19 luglio 1993, n. 236), andavano interpretate nel senso dell’estensione alle associazioni sindacali delle minoranze linguistiche tedesca e ladina, parificate alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, soltanto dei diritti che la contrattazione collettiva riconosceva alle oo.ss. aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative.
Conseguentemente il provvedimento impugnato negava che potesse integrare gli estremi di una condotta antisindacale il comportamento della società convenuta, che, mutando la prassi anzidetta più favorevole per il sindacato ricorrente, riteneva di non riconoscergli più il diritto di informativa e di convocazione alle riunioni, che al sindacato non spetta per legge né per contratto collettivo.
Avverso tale decreto le associazioni sindacali proponevano opposizione. Resisteva la società, proponendo impugnazione incidentale circa il difetto di legittimazione attiva delle OO.SS..
Il Tribunale, con sentenza n. 75/15, respingeva l’eccezione di difetto di legittimazione e riteneva fondate le domande delle associazioni sindacali sulla scorta di Cass. n. 10848/06 e della tutela delle minoranze linguistiche.
Avverso la pronuncia proponeva appello la RFI s.p.a.; resistevano le oo.ss..
Con sentenza depositata il 24.10.16, la Corte d’appello di Trento (sez. distaccata di Bolzano) rigettava il gravame.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la RFI s.p.a., affidato a tre motivi; resistono le oo.ss. con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla questione della legittimazione attiva.
La Corte di merito ricomprende la stessa, in base ad una interpretazione del D.P.R. n. 58 del 1978, art. 9, tra i diritti riconosciuti da norme di legge alle associazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale in base al detto D.P.R. n. ed all’art. 6 Cost..
Rileva il Collegio che seppure in via di principio non possa una norma regolamentare derogare ad una norma nazionale in tema di legittimazione processuale (art. 28, comma 1), che ha natura speciale (C. Cost. n. 89/95, Cass. SU n. 28629/05) e processuale e dunque in via generale di ordine pubblico (cfr. Cass. n. 26898/14; Cass. n. 1468/02, Cass. n. 8231/00), deve tuttavia ritenersi che, in subiecta materia, essendo la legittimazione attiva del sindacato evidentemente e strettamente connessa all’effettivo esercizio dei diritti sindacali riconosciuti dalle menzionate fonti, e segnatamente dall’art. 6 Cost., cfr. al riguardo Cass. nn. 10848/06 e 15083/15, e dunque di natura necessariamente strumentale all’esercizio dei diritti riconosciuti alle oo.ss. dalle norma citate, la sentenza impugnata deve essere confermato col riconoscimento della legittimazione processuale L. n. 300 del 1970, ex art. 28, comma 1, anche alle oo.ss. oggi ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021