LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14789/2015 proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio degli avvocati CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, e RENATO SCOGNAMIGLIO, che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
C.I., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO PISAPIA, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1307/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 12/11/2014 R.G.N. 1425/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/06/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 2.12.2014, la Corte d’appello di Salerno ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. a corrispondere a C.I. i ratei del trattamento pensionistico integrativo previsto per gli ex dipendenti del Monte dei Paschi di Siena addetti alla Gestione esattoriale con decorrenza dal *****, data del compimento del 55 anno di età, oltre accessori di legge;
che avverso tale pronuncia Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;
che C.I. ha resistito con controricorso;
che entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., anche in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4, per non avere la Corte di merito privilegiato, nell’interpretazione dell’accordo del 5.9.1985 recante la disciplina del trattamento integrativo spettante ai dipendenti dell’allora Monte dei Paschi di Siena, il criterio interpretativo del significato letterale delle parole adoperate dalle parti, attribuendo il trattamento in questione, che la lex contractus assegna ai “dipendenti”, anche a coloro che come l’odierna controricorrente – fossero nelle more passati alle dipendenze di altro datore di lavoro;
che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1363 c.c., anche in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4, per non avere la Corte territoriale fatto applicazione anche del criterio logico-sistematico, che porterebbe anch’esso ad escludere che il trattamento integrativo possa essere corrisposto a chi non fosse più dipendente della banca per essere transitato alle dipendenze di altro datore di lavoro;
che i motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati, avendo la Corte di merito ritenuto che il requisito anagrafico previsto per il diritto all’integrazione dall’art. 6 dell’accordo cit. possa essere conseguito anche alle dipendenze di altro datore di lavoro, quando i 15 anni di anzianità utile ai sensi del precedente art. 3 siano stati maturati nell’ambito di un rapporto di lavoro alle dipendenze del Monte dei Paschi di Siena, e non potendo riscontrarsi nell’anzidetta interpretazione alcuna violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale né l’omesso esame di dati fattuali decisivi (cfr. in tal senso Cass. n. 17168 del 2020, resa in controversia affatto sovrapponibile alla presente);
che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza e si distraggono in favore del difensore della parte controricorrente, dichiaratosi antistatario;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021
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