Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.35998 del 22/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4840/2020 proposto da:

O.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURO CECI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2062/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 16/12/2019 R.G.N. 121/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.

RILEVATO

Che:

1. la Corte d’Appello di L’Aquila, con la sentenza impugnata, ha rigettato l’appello proposto da O.A. avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso volto ad annullare il decreto del Questore della città con cui era stata respinta la richiesta di permesso di soggiorno UE per motivi familiari;

2. La Corte ha premesso che il 7 settembre 2017 il signor O. presentava presso l’ufficio immigrazione della Questura di L’Aquila una richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, depositando documentazione che attestava la paternità di una minore bulgara, residente con la madre e nata il 16 agosto 2017; la Corte, nell’effettuare la valutazione degli opposti interessi – quelli della tutela della minore e dell’unità familiare e quello della tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza – ha rilevato che, a favore della parte ricorrente, risultava la paternità della cittadina comunitaria bulgara, la possibilità di un lavoro, seppure a tempo determinato, e di un alloggio, oltre che l’appoggio anche economico di un familiare nella persona del fratello dell’istante; secondo la Corte, a fronte di tali elementi favorevoli, occorreva però valutare la situazione di pericolosità dell’appellante, emergente: dall’essere stato colpito, nell’ottobre 2010, da un provvedimento di custodia cautelare per traffico internazionale di stupefacenti insieme ad altre 23 persone e, nel maggio 2011, da altro provvedimento di custodia cautelare in carcere per il reato di cessione illecita di stupefacenti; dalla conferma, nell’ottobre del 2011, della condanna per traffico internazionale di stupefacenti alla pena di 6 anni e 8 mesi di reclusione; dall’essere stato poi destinatario, nel giugno 2015, di un provvedimento dell’Ufficio di Sorveglianza che confermava la persistenza della pericolosità, disponendone l’espulsione come misura di sicurezza a pena espiata; dall’essere stato infine raggiunto da un provvedimento di revoca del permesso di soggiorno, nonché, in sede di scarcerazione nel febbraio 2016, dall’esecuzione della misura di sicurezza dell’espulsione del territorio nazionale, con divieto di reingresso per 10 anni se non con speciali autorizzazioni; secondo la Corte, a fronte di tale circostanze di fatto, la nascita della minore non appariva tale da elidere la pericolosità del soggetto, “in considerazione della gravità dei fatti per i quali risulta condannato, tanto da avere dovuto espiare una pena di notevole entità e da essere stato giudicato pericoloso con provvedimento che non risulta impugnato né modificato e che ha comportato l’applicazione di una misura di sicurezza consistente nell’esecuzione dell’espulsione del territorio nazionale con divieto di reingresso per 10 anni”; d’altra parte – continua la Corte – “il tipo di reato commesso, l’applicazione di misura di custodia cautelare, il concorso con più di 20 persone, denotano la pericolosità del soggetto e giustificano il giudizio reso dall’Ufficio di Sorveglianza, eseguito nel febbraio 2016. Risulta inoltre che, malgrado il divieto di reingresso nel territorio nazionale senza speciale autorizzazione, l’appellante si sia recato personalmente presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di L’Aquila per presentare richiesta di permesso di soggiorno, con ciò dimostrando di aver violato il divieto di reingresso; tanto da essere stato denunciato dalla Questura per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 13, con ciò dimostrando ulteriormente lo spregio delle regole, ad ulteriore conferma della sussistenza della pericolosità dell’appellante e della preminenza nel caso di specie della tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica”;

3. ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento impugnato il soccombente con unico motivo articolato in plurime censure; il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato al solo fine di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO

Che:

1. con il motivo di ricorso si denuncia la violazione o la falsa applicazione di plurime norme di legge, oltre che di convenzioni internazionali, nonché carenza e illogicità di motivazione, “per avere la Corte di Appello omesso completamente di effettuare una valutazione prognostica riguardante il pericolo di danno grave e irreparabile per lo sviluppo psicofisico della minore”; il ricorrente lamenta che “nessuna valutazione veniva effettuata dalla Questura ovvero nessuna motivazione veniva espressa nell’atto di diniego come se non esistesse un nucleo familiare”; sostiene che prima la Questura e poi i giudici non avrebbero valutato “il superiore interesse del fanciullo alla coesione familiare”; eccepisce che “vi sono prove in atti prodotte dal ricorrente circa la sua non attuale pericolosità sociale”;

2. il motivo non può essere accolto;

2.1. per effetto delle modifiche introdotte, con il D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, art. 4, comma 3 e art. 5, comma 5, cui è stato anche aggiunto del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, comma 5 bis, in caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l’applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma, sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata “ex ante” in via legislativa, occorrendo, invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l’ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti del D.Lgs. n. 286 del 1998, novellato art. 5, comma 5, quali la natura e la durata dei vincoli familiari, l’esistenza di legami familiari e sociali con il paese d’origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso (v. Cass. n. 8795 del 2011; Cass. n. 19957 del 2011; Cass. n. 17070 del 2018; le quali precisano anche che è onere dell’autorità amministrativa e, successivamente, dell’autorità giurisdizionale, di esplicitare le ragioni della pericolosità sociale, alla luce dei parametri normativi sopra evidenziati);

e’ stato quindi riscontrato un principio generale alla luce del quale, ogni volta che il legislatore preveda che lo straniero socialmente pericoloso non possa entrare, soggiornare o rimanere, sul territorio nazionale, la sussistenza del requisito della pericolosità va accertata in concreto ed all’attualità, anche quando la norma individui specifiche condotte, o precedenti, che il legislatore abbia ritenuto indicativi ai fini del giudizio di pericolosità (in termini: Cass. n. 29148 del 2020 con la giurisprudenza ivi richiamata);

inoltre, la valutazione relativa alla sussistenza della pericolosità sociale dello straniero non può limitarsi all’esame dei suoi precedenti penali, ma deve essere compiuta in base ad un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, con estensione del giudizio anche all’indagine complessiva della personalità dello straniero, desunta dalla sua condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest’ultima si articola, verificando in concreto l’attualità della pericolosità sociale (cfr. Cass. n. 20692 del 2019; v. pure Cass. n. 6666 del 2017);

tale esame va condotto in base agli elementi di fatto aggiornati all’epoca della decisione, ovvero in base a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali, potendosi, a tal fine, richiamare i precedenti penali del soggetto, se risalenti nel tempo, solo come elemento di sostegno indiretto della valutazione, in quanto indicatori della sua personalità (di recente: Cass. n. 7842 del 2021);

in particolare le Sezioni unite di questa Corte, in tema di autorizzazione all’ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero che si trova nel territorio italiano, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, pur ribadendo che il diniego non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronun’cia di condanna per uno dei reati che lo stesso testo unico considera ostativi all’ingresso o al soggiorno dello straniero, ha tuttavia evidenziato che detta condanna “può condurre al rigetto della istanza di autorizzazione all’esito di un esame circostanziato del caso e di un bilanciamento con l’interesse del minore, al quale la detta norma, in presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico, attribuisce valore prioritario ma non assoluto” (Cass. SS.UU. n. 15750 del 2019);

si è anche sottolineata la diversità di presupposti che, nel D.Lgs. n. 286 del 1998, consentono l’espulsione da quelli che impediscono il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, evidenziando che tale differenza e’, comunque, giustificata dal fatto che la titolarità del permesso di soggiorno consente l’esercizio di un ampio spettro di diritti, anche sociali, all’interno del nostro ordinamento e, di conseguenza, giustifica un maggior rigore nella verifica del rispetto delle regole di convivenza civile, specie in correlazione con la violazione di norme penali, mentre l’annullamento di un provvedimento espulsivo pone, invece, il cittadino straniero non automaticamente in condizioni di richiedere ed ottenere un titolo di soggiorno, evitandogli con certezza soltanto il rimpatrio verso il suo paese di origine (Cass. n. 19337 del 2016; in continuità v. Cass. n. 17289 del 2019);

2.2. ciò posto in diritto, la sentenza non merita le censure che le sono mosse con il motivo in scrutinio;

la Corte territoriale, con le argomentazioni riportate nello storico della lite, ha proceduto ad una valutazione dei contrapposti interessi in contesa, ritenendo prevalente l’interesse all’ordine pubblico ed alla sicurezza, minacciati dalla pericolosità sociale del soggetto istante, rispetto a quello del minore; tale pericolosità ha desunto sulla base di una serie di elementi concreti tratti non solo dai precedenti penali per reati di elevato allarme sociale, quali indicatori reali della personalità criminale del richiedente, ma anche dall’attualità di una condotta caratterizzata dalla violazione della severa misura del divieto di reingresso in Italia per dieci anni, significativa di un perdurante disprezzo per il rispetto delle regole, anche quelle più rilevanti per la collettività in quanto presidiate da sanzione penale;

le doglianze del ricorrente, lungi dall’evidenziare errori in diritto che sarebbero stati compiuti dalla Corte d’Appello, si traducono in una generica richiesta di rivalutazione di tale giudizio comparativo basato su circostanze di fatto concrete, che inevitabilmente postula l’invocazione di un sindacato di merito inibito a questa Corte di legittimità;

3. conclusivamente il ricorso deve essere respinto; non occorre provvedere sulle spese in quanto l’amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva;

occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472