Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.3600 del 12/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26539-2014 proposto da:

IMMOBILIARE BRENA SPA, V.G., ARIBA DI V.G. E D.

SNC V.D., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SESTIO CALVINO 33, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO BOSCO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURO ZENATTO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO VICENZA, – AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 543/2014 della COMM.TRIB.REG. VENETO, depositata il 26/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

RITENUTO

CHE:

Immobiliare Brena S.p.A., Ariba s.n.c., V.G., V.D. ricorrono per la cassazione della sentenza n. 543/24/14 della Commissione Tributaria Regionale del Veneto in controversia relativa all’impugnazione degli avvisi di accertamento n. ***** n. ***** e ***** per IRES, IRAP, IVA, anni di imposta 2005 e 2006, degli avvisi di accertamento ***** e n. ***** relativi agli anni di imposta 2006 e 2007 e degli avvisi di accertamento n. ***** relativi ad IRPEF anno di imposta 2006.

L’Agenzia delle Entrate, con istanza del 18 gennaio 2019, ha riferito che, con nota del 12.11.2018, la Direzione Provinciale di Vicenza ha comunicato che i contribuenti hanno presentato domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11 provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della lite, ed ha concluso con la richiesta l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Immobiliare Brena s.p.a., con nota pervenuta in cancelleria il 6.11.2020, ha comunicato di avere provveduto a definire la posizione oggetto del procedimento a mezzo di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti. La contribuente ha, altresì, concluso chiedendo che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.

CONSIDERATO

CHE:

-I contribuenti hanno aderito alla definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, convertito con modifiche dalla L. n. 96 del 2017, e l’Agenzia delle entrate ha formulato istanza di pronuncia estintiva del giudizio in conseguenza di definizione agevolata;

-Immobiliare Brena S.p.a., con nota pervenuta il 6.11.2020, ha comunicato di avere provveduto a definire la posizione oggetto del procedimento a mezzo di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, concludendo perchè venga dichiarata la cessazione della materia del contendere;

-Il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, stabilisce che: “l’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per le notificazioni degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite e richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del procedimento estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”;

-nella fattispecie, non è stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018, nè è stato notificato diniego della definizione entro il 31 luglio 2018.

-questa Corte ha precisato che, in tema di definizione agevolata D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11 (conv. con modif. dalla L. n. 96 del 2017), l’omessa presentazione dell’istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018 determina, ai sensi del comma 10 della stessa disposizione normativa, l’estinzione del processo (Cass. n. 18107 del 2019). Inoltre, nella fattispecie, l’Agenzia delle entrate ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, riferendo che la Direzione Provinciale di Vicenza ha comunicato il perfezionamento della definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11;

-in ragione di siffatti rilievi, va dichiarata l’estinzione del giudizio, essendo cessata la materia del contendere.

Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 11, comma 10, ultimo periodo.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

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