Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.36002 del 22/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4893-2014 proposto da:

CONSIT GALAFASSI S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli Avvocati VINCENZO TOSCANO e CHIARA MONDADORI giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 77/03/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA-ROMAGNA, depositata l’8/7/2013;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. De Augustinis Umberto, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso incidentale;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 15/7/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.

RILEVATO

che:

Consit Galafassi S.r.L. propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna aveva parzialmente accolto l’appello avverso la sentenza n. 172/3/2010 della Commissione Tributaria Provinciale di Modena, che aveva respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento di rifiuto di rimborso della somma versata nel periodo dal 5/10/2006 al 14/3/2007 a titolo di tributi speciali catastali e ipotecari in dipendenza del rilascio degli elenchi dei soggetti presenti nelle formalità in un dato giorno;

l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato ad unico motivo.

CONSIDERATO

che:

1.1. con unico mezzo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 6 della direttiva 2003/98/CE e tabella delle tasse ipotecarie, come modificata con D.L. n. 262 del 2006) lamentando che la CTR abbia erroneamente respinto le richieste di rimborso della contribuente negando che il disposto dell’art. 6 cit. potesse trovare applicazione diretta ed immediata alla fattispecie;

1.2. la censura va disattesa;

1.3. in diritto va preliminarmente evidenziato che la direttiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/11/2003 si prefigge lo scopo di favorire il riutilizzo dei documenti e delle informazioni prodotti o detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni e prevede che “più ampie possibilità di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico dovrebbero, tra l’altro, consentire alle imprese Europee di sfruttarne il potenziale e contribuire alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro” (ultimo periodo del quinto considerando);

1.4. il raggiungimento di tale scopo passa per l’armonizzazione delle normative e delle prassi amministrative nazionali circa la possibilità offerta alle imprese di riutilizzare le informazioni e i documenti prodotti o detenuti dai soggetti pubblici, specialmente con riferimento alle condizioni giuridiche ed economiche del riutilizzo, onde evitare discriminazioni tra le imprese aventi sede negli Stati membri e differenze nelle possibilità di accesso alle informazioni e ai documenti in possesso degli enti pubblici tra uno Stato membro e un altro;

1.5. è rilevante, inoltre, ai fini che qui interessano, l’incipit del nono considerando, secondo cui “la presente direttiva non prescrive l’obbligo di consentire il riutilizzo di documenti. La decisione di autorizzare o meno il riutilizzo spetta agli Stati membri o all’ente pubblico interessato”;

1.6. dagli artt. 5, 6 e 7 della direttiva citata, inoltre, si evince che, con i termini “tariffa” e “corrispettivo”, il legislatore comunitario non intendesse riferirsi alle somme aventi natura lato sensu tributaria o impositiva da corrispondersi in occasione della richiesta di espletamento di una funzione pubblica, quanto piuttosto alle somme dovute agli enti pubblici in cambio della facoltà, da essi concessa agli operatori economici richiedenti, di utilizzare le informazioni e i documenti in mano pubblica immettendoli nei processi produttivi, allo scopo di soddisfare le nuove esigenze di mercato della “società dell’informazione”;

1.7. la direttiva 2003/98/CE è stata dunque attuata, nell’ordinamento italiano, con il D.Lgs. n. 36 del 2006, applicabile ratione temporis alla fattispecie di causa, che all’art. 4, rubricato “Norma di salvaguardia””, comma 1, lett. d), così disponeva: “Sono fatte salve le disposizioni in materia di riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali e ipotecarie, anche con riferimento alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi da 367 a 373”;

1.8. a sua volta, la L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 367, disponeva che “ai fini di contrasto di fenomeni di elusione fiscale e di tutela della fede pubblica, salvo quanto previsto nel comma 371, è vietata la riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari, che risultino acquisiti, anche per via telematica in via diretta o mediata, dagli archivi catastali o da pubblici registri immobiliari, tenuti dagli uffici dell’Agenzia del territorio”;

1.9. la facoltà di riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari, acquisiti dagli archivi catastali o da pubblici registri immobiliari, tenuti dall’Agenzia del territorio, poteva essere concessa solo eccezionalmente (art. 1, comma 371) in virtù di specifiche convenzioni stipulate tra l’Agenzia del Territorio e i singoli operatori commerciali ed in ogni caso, sia che l’atto di riutilizzazione commerciale (a norma dell’art. 1, comma 368) fosse stato posto legittimamente in essere (in quanto consentito, tramite convenzione, dal soggetto pubblico creatore o detentore del dato, del documento o della informazione), sia che fosse stato posto in essere in maniera “abusiva”, “sono (erano, n.d.r.) comunque dovuti i tributi speciali catastali e le tasse Ipotecarie, nella misura prevista per l’acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni catastali o ipotecari direttamente dagli uffici dell’Agenzia del territorio” (art. 1, commi 370 e 371);

1.10. nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto la violazione della normativa antitrust da parte dell’Agenzia del Territorio, le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 30175 del 2011) hanno ravvisato la sussistenza di un abuso di posizione dominante da parte dell’odierna ricorrente non per il fatto che essa, peraltro sulla base di previsioni di legge (D.Lgs. n. 36 del 2006, art. 4, comma 1, lett. d, e L. n. 311 del 2004, art. 1, commi da 367 a 373, applicabili ratione temporis ai fatti di causa), non avesse consentito il “riutilizzo” delle informazioni e dei dati raccolti e detenuti ad imprese operanti sul mercato delle informazioni ipocatastali; quanto per il fatto che la detta riutilizzazione, vietata in linea di principio dalla legge, era consentita solo sulla base di apposite convenzioni tra l’Agenzia e le singole imprese operanti sul mercato delle informazioni ipocatastali, e previo il pagamento di corrispettivi, a fronte degli atti di riutilizzazione “a valle”, commisurati alle tasse e alle imposte dovute in sede di accesso alle informazioni e ai dati detenuti dall’Agenzia medesima;

1.11. in altri termini, la violazione della direttiva n. 98/2003/CE e della disciplina antitrust, da parte dell’Agenzia, era stata riscontrata non perché essa non consentiva alle imprese operanti (o che intendessero operare) nel mercato delle informazioni commerciali basate sui dati ipocatastali la riutilizzazione, previa rielaborazione, di tali dati, ma perché ne consentiva il riutilizzo solo in via eccezionale, tramite singole convenzioni, senza criteri generali prefissati, limitando, dunque, il principio di parità di accesso, e sulla base di tariffe e corrispettivi non in linea con quelli previsti dalla direttiva Europea;

1.12. sul descritto quadro normativo, sono intervenuti, dapprima, la L. n. 96 del 2010, art. 44, comma 1, che ha abrogato il D.Lgs. n. 36 del 2006, art. 4, comma 1, lett. d; poi, il D.L. n. 70 del 2011, art. 5, comma 4 bis, introdotto dalla L. di conversione n. 106 del 2011, che ha abrogato la L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 367, che recava il divieto di riutilizzazione commerciale dei dati e delle informazioni ipocatastali;

1.13. la disciplina della riutilizzazione dei documenti in possesso degli enti pubblici, in seguito, è stata incisa dalla direttiva 2013/37/UE, che ha modificato la precedente direttiva n. 2003/98/CE, e dal D.Lgs. n. 102 del 2015, che, tra l’altro, all’art. 1, ha modificato il D.Lgs. n. 36 del 2006, emanato in attuazione della direttiva n. 2003/98/CE;

1.14. ciò posto, avendo la società chiesto il rimborso delle tasse pagate a fronte della richiesta degli elenchi dei soggetti interessati alle formalità iscritte e trascritte presso gli uffici dell’Agenzia del Territorio, ed avendo invocato, all’uopo, la diretta applicazione delle norme della direttiva relative alla commisurazione della tariffa per la riutilizzazione, adducendo la sproporzione, rispetto a questa, dei tributi e delle tasse richieste e riscosse dall’Agenzia del territorio, la società ricorrente avrebbe dovuto, innanzitutto, dedurre e poi provare di essere stata, nel periodo di tempo che qui rileva (2006-2007), autorizzata alla riutilizzazione dei dati e delle informazioni ipocatastali, sulla base di apposita convenzione, o avrebbe comunque dovuto dedurre di aver corrisposto, per essere di conseguenza automaticamente autorizzata a riutilizzare i dati e le informazioni ipocatastali acquisiti dall’Agenzia, gli importi di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 370, come modificato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 386 (legge finanziaria per il 2007);

1.15. di tale deduzione, prima che della relativa prova, non vi è però traccia nelle difese della società, al che consegue che la richiesta di rimborso presentata da quest’ultima ha avuto ad oggetto non le somme versate a fronte del compimento di atti di riutilizzazione commerciale, mai autorizzati nel periodo di tempo rilevante ai fini del presente giudizio (2006-2007), bensì le somme versate a titolo di tasse ipotecarie nella misura prevista per l’acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni ipotecarie direttamente dagli uffici dell’Agenzia del territorio;

1.16. la non corretta trasposizione, nell’ordinamento interno, della direttiva 2003/98/CE ha riguardato, pertanto, non il divieto di riutilizzazione dei dati e delle informazioni ipocatastali detenuti dall’Agenzia del Territorio, bensì i presupposti e le condizioni economiche per l’accesso al mercato della riutilizzazione di quelle informazioni e di quei dati, che hanno avuto di fatto l’effetto di restringere la concorrenza tra gli operatori commerciali, non consentendo loro l’accesso allo specifico mercato della riutilizzazione dei detti dati ed informazioni in condizioni di parità (quindicesimo considerando), sicché, nella fattispecie in esame, non essendo stata la società resistente, comunque, autorizzata, nel periodo di tempo che qui rileva (2006/2007), alla riutilizzazione dei dati e delle informazioni ipocatastali detenuti dall’Agenzia odierna ricorrente, essa non ha corrisposto maggiori tasse di quante ne doveva corrispondere per l’accesso ai servizi informativi gestiti dall’Agenzia del Territorio, atteso che qualsiasi altro soggetto non autorizzato al riutilizzo di quelle informazioni e di quei dati avrebbe dovuto corrispondere, a titolo di tasse ipotecarie, quello stesso importo, se avesse richiesto lo stesso servizio richiesto dalla società e ad essa prestato;

1.17. occorre altresì evidenziare che il Collegio non ignora che, con sentenza n. 22139/2017, questa sezione ha affermato che, in tema di informazioni ipocatastali, osta al diritto comunitario la determinazione di una tariffa, come indicata dal D.L. n. 262 del 2006, convertito con modificazioni in L. n. 286 del 2006, per il pagamento del rilascio degli elenchi dei soggetti presenti nelle formalità di un dato giorno, la quale preveda un importo maggiore a quello espressamente definito secondo i criteri precisati dalla direttiva 2003/98/CE, il quale non deve superare i costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione, maggiorati di un congruo utile sugli investimenti;

1.18. deve tuttavia osservarsi che, quand’anche si volesse ritenere che, in punto di determinazione dell’importo a carico della società odierna resistente per l’accesso agli elenchi dei soggetti presenti nelle formalità immobiliari detenuti dall’Agenzia, l’ordinamento nazionale vigente ratione temporis fosse in contrasto con l’art. 6 della direttiva 2003/98, quest’ultimo non potrebbe comunque essere direttamente applicato alla fattispecie per cui è causa, in quanto le relative disposizioni non sono self-executing, mancando dei requisiti della precisione e della “incondizionatezza” che, per la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, consentono al giudice di disapplicare la norma interna antinomica rispetto alla norma posta dalla direttiva (CGUE, sentenza del 6/3/2014, Napoli contro Ministero della Giustizia, C-595/12; sentenza 12/7/1990, Foster e altri, C-188/89, Racc. pag. 1-3313, punto 16; sentenza 20/3/2003, Kutz-Bauer, C-187/00, Racc. pag. 1-2741, punto 69);

1.19. il citato art. 6 della direttiva, infatti, non specifica come calcolare i costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione, nonché il “congruo utile sugli investimenti” che dovrebbe aggiungersi ai detti costi, al che consegue che, pur assumendo la mancanza di un corretto recepimento della direttiva in questione, il giudice di merito non avrebbe potuto applicarla direttamente, previa disapplicazione delle pertinenti norme interne;

2. il rigetto del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale, condizionato, dell’Agenzia delle entrate;

3. le spese di lite vanno compensate stante il recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità in materia.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato; compensa le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

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