LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17530/2014 proposto da:
Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
F.E., Future Seeds Srl In Liquidazione, Monsanto Agricoltura Italia Spa, elettivamente domiciliati in Roma Viale Di Villa Massimo 57 presso lo studio dell’avvocato Brocchieri Guido che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati Faini Barbara, Di Garbo Gianfranco, Polacco Giuliana;
– controricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 1191/2014 della COMM. TRIB. REG., LOMBARDIA, depositata il 10/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2021 dal Consigliere Dott. FASANO ANNA MARIA;
lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giacalone Giovanni che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Future Seeds S.r.l. in liquidazione impugnavano, con separati ricorsi, l’avviso di liquidazione n. 2011/ORA00018 per imposta di registro, emesso dall’Agenzia delle entrate a seguito di riqualificazione come cessione di ramo di azienda di un complesso di operazioni poste in essere nel 2008 dalle società Peote Seeds S.r.l. (poi Future Seeds s.r.l.) e Western Seeds Italia Jve S.r.l. (successivamente fusa per incorporazione in Monsanto).
In particolare, in data 19 marzo 2008 Peotec Seeds S.r.l. costituiva la società Peotec S.r.l. sottoscrivendo il capitale sociale mediante conferimento del ramo di azienda denominato “Azienda Orticole”, con atto che veniva tassato in misura fissa.
In data 31 marzo 2008, Peotec Seeds S.r.l. cedeva a Western Seeds S.r.l. la propria partecipazione totalitaria nella Peotec S.r.l. con atto che veniva tassato in misura fissa. In data 30 luglio 2008 le parti dichiaravano che il prezzo di cessione della partecipazione era stato definitivamente fissato in Euro 4.900.000,00.
L’Ufficio ravvisava un collegamento negoziale, qualificando il negozio una cessione d’azienda, quale atto a formazione progressiva finalizzato ad ottenere un risparmio di imposta.
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con sentenza n. 161/21/12, previa riunione, respingeva i ricorsi. Le società contribuenti proponevano appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che, con sentenza n. 1191/2014, previa riunione, accoglieva le impugnazioni ravvisando la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis non avendo l’Ufficio provveduto alla instaurazione del contraddittorio prima di emettere l’avviso di liquidazione. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per la cassazione della pronuncia, affidato a due motivi.
Le società intimate e F.E., in proprio e nella dichiarata qualità di socio unico, successore ex lege della società liquidata Future Seeds s.r.l. hanno resistito con controricorso, con il quale hanno dichiarato di presentare ricorso incidentale condizionato, articolato in due motivi e, successivamente, con memoria dell’11 ottobre 2019, nel ribadire le proprie difese, hanno chiesto la “sospensione” del giudizio, in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20.
La Procura Generale della Corte di Cassazione, con memoria del 30 settembre 2019, ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi incidentali e per l’annullamento con rinvio della sentenza appellata.
All’udienza del 24 ottobre 2019, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della pronuncia della Consulta sulla questione di legittimità costituzionale del TUR, art. 20, sollevata da questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 23549/2019.
All’udienza del 2.12.2020, su istanza di Monsanto Agricoltura Italia s.p.a. e F.E., in proprio e quale socio unico e quale successore ex lege della cessata società Future Seeds s.r.l. in liquidazione, la causa è stata rinviata per la trattazione alla pubblica udienza.
La Procura Generale della Corte di Cassazione, con memoria del 20.9.2021, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 75 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e dell’art. 2495 c.c., nonché dell’art. 324 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4). L’Ufficio ricorrente deduce che la società Future Seeds S.r.l. è stata cancellata dal registro delle imprese in data *****, nelle more del giudizio di primo grado, con la conseguenza che l’appello proposto dalla stessa società, in proprio, nel marzo del 2013 (senza alcuna menzione dell’intervenuta cancellazione) avverso la sentenza di primo grado (depositata il 18.7.2012), che aveva confermato la legittimità dell’avviso impugnato, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto da soggetto ormai giuridicamente inesistente, con conseguente passaggio in giudicato, nei confronti di tale società e dei soci-successori, della pronuncia di primo grado.
2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 20 e 53 bis, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis e dell’art. 53 Cost., nonché del principio dell’abuso del diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in quanto i giudici di appello avrebbero erratamente accolto il gravame sulla base del presupposto che non sarebbe stato rispettato il procedimento in contraddittorio con il contribuente stabilito dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, mentre, secondo l’indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità, sarebbe del tutto pacifico che il principio antielusivo del divieto di c.d. abuso del diritto è immanente in tutto l’ordinamento tributario ed è quindi applicabile anche in materia di imposte indirette, del quale il TUR, art. 20, costituisce peculiare espressione. Ne consegue che legittimamente l’Amministrazione finanziaria, laddove ritenga che due operazioni di conferimento di azienda e successiva immediata cessione di quote sociali configurino una forma di abuso del diritto, essendo in realtà finalizzate a produrre l’effetto sostanziale di una cessione di azienda eludendo l’applicazione della disposizioni tributarie, può riqualificare le due operazioni in termini unitari come cessione di azienda e tassarle come tali ai fini delle imposte indirette nei confronti dei soggetti coinvolti.
3.Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione proposta dai controricorrenti per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, per mancato rispetto del principio di autosufficienza dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, non ravvisandosi la fondatezza delle proposte critiche, atteso che l’esposizione dei fatti di causa, anche nella parte relativa allo sviluppo illustrativo dei motivi, consente a questa Corte di avere completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonché di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alla decisione impugnata. Il ricorso è stato infatti redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, in quanto il ricorrente ha selezionato i profili di fatto e di diritto della vicenda “sub iudice” posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte, o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c..
4. Il primo motivo di ricorso principale è fondato per i principi di seguito enunciati.
a) Si rileva dai fatti di causa che la società Future Seeds S.r.l. è stata cancellata dal registro delle imprese in data *****, nelle more del giudizio di primo grado, mentre l’appello della stessa società in proprio è stato proposto nel marzo del 2013 avverso la sentenza di primo grado (depositata il 18.7.2012). La circostanza non è stata contestata dai controricorrenti con i propri atti difensivi (v. pag. 8 controricorso).
b) Va premesso che con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003, l’estinzione di una società coincide con la sua cancellazione dal registro delle imprese e ciò a prescindere dall’esistenza di eventuali debiti societari, rapporti non definiti o procedimenti ancora pendenti. L’efficacia dell’iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese passa, per effetto della riforma, da dichiarativo a costitutivo.
Tale effetto costitutivo è da circoscrivere alle sole società di capitali. Ciò verrebbe confermato, oltre che dalla collocazione sistematica della norma di cui all’art. 2495 c.c., anche dalla differente disciplina delle azioni previste nei confronti dei soci per le differenti tipologie di società: nelle società commerciali di persone i soci rispondono illimitatamente, dopo l’escussione del capitale sociale, mentre nelle società di capitali è la società a rispondere con il proprio patrimonio.
Diversa è la regolamentazione con riferimento alle società in accomandita semplice e per azioni la cui disciplina prevede due tipologie distinte di soci, accomandatari e accomandanti, che rispondono illimitatamente o limitatamente a seconda del differente modo in cui la legge configura la rispettiva responsabilità.
Producendosi l’effetto estintivo anche in presenza di debiti insoddisfatti o rapporti non definiti, alla cancellazione segue un fenomeno di tipo successorio con duplice effetto: le obbligazioni facenti capo alla società non si estinguono, bensì si trasferiscono agli ex soci, i quali ne rispondono in solido nei confronti dei creditori sociali nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, secondo quanto espressamente statuito dall’art. 2495 c.c., comma 2.
I diritti e i beni non compresi nel bilancio finale di liquidazione della società estinta, invece, si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione nel bilancio finale di liquidazione avrebbe richiesto ulteriore attività sia giudiziale sia stragiudiziale, ed il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.
c) L’estinzione della società non determina l’estinzione dei debiti insoddisfatti nei confronti dei terzi, verificandosi un fenomeno di tipo successorio sui generis, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono, il che sacrificherebbe ingiustamente il diritto dei creditori sociali, ma si trasferiscono ai soci, i quali possono in quanto tali essere chiamati a risponderne, però secondo le ordinarie regole di legittimazione passiva ed attiva e senza il litisconsorzio necessario con la società, ove questa sia già estinta “nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, ovvero illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate” (Cass. SS.UU. n. 6070 del 2013; Cass. n. 5736 del 2016; Cass. n. 23765 del 2008).
d) Questa Corte, con indirizzo condiviso, ha sostenuto che: “la cancellazione della società di persone dal registro delle imprese determina l’estinzione della società stessa, privandola della capacità di stare in giudizio, sicché quando ciò intervenga in pendenza di un giudizio del quale la medesima è parte, ancorché questo non sia interrotto per mancata dichiarazione del corrispondente evento da parte del suo difensore, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ai sensi dell’art. 110 c.p.c., ai soci quali successori a titolo universale divenuti partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o pravvenuti alla cancellazione” (Cass. n. 13183 del 2017; Cass. n. 19580 del 2017).
La cancellazione dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l’estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interrutivo del processo, disciplinato dagli artt. 299 c.p.c. e ss., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove, invece, l’evento estintivo non sia stato fatto constatare nei modi previsti dagli articoli appena citati, o si sia verificato quando il farlo constatare in quei modi non sarebbe stato più possibile, l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena di inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta (Cass. n. 6070 del 2013), a pena di inammissibilità (Cass. n. 24853 del 2018; Cass. n. 26196 del 2016).
e) Nella fattispecie, risulta dalla parte motiva, nonché dal frontespizio della sentenza della Commissione Tributaria Regionale n. 1191 del 2014, che l’appello è stato proposto dalla società Future Seeds s.r.l. in liquidazione in proprio, che, in ragione dei rilievi espressi, non aveva legittimazione ad impugnare; pertanto, con riferimento alla predetta società, l’appello doveva essere dichiarato inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
5. Il giudicato esterno, favorevole all’Ufficio, benché relativo alla medesima questione giuridica e la medesima vicenda processuale, non può fare stato con riferimento all’altra parte processuale ossia la società Monsanto Agricoltura Italia S.p.a., essendo intervenuto nei confronti di Future Seed s.r.l..
Invero, l’impugnazione avverso la sentenza n. 161/21/12 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano è stata proposta anche da Monsanto Agricoltura Italia s.p.a., destinataria dell’atto impositivo, in qualità di incorportante di Peotec s.r.l.
Risulta dai fatti di causa che i ricorsi introduttivi proposti dalle società contribuenti sono stati riuniti dal giudice del merito.
La riunione dei procedimenti non fa venire meno l’autonomia delle cause riunite nello stesso processo; pertanto, poiché le vicende processuali proprie di uno soltanto dei procedimenti riuniti non rilevano in ordine all’altro, o agli altri procedimenti, l’inammissibilità dell’appello proposto riguardo ad uno dei processi riuniti non ha alcun effetto per l’altro appello (Cass. n. 18649 del 2018; Cass. n. 2133 del 2006).
Va, pertanto, esaminato il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe erratamente accolto l’appello sulla base del presupposto, ritenuto assorbente rispetto ad ogni valutazione di merito, che non era stato rispettato il procedimento in contraddittorio con il contribuente stabilito dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, atteso che sarebbe del tutto pacifico che il principio antielusivo del divieto di c.d. abuso del diritto sarebbe immanente in tutto l’ordinamento tributario e che il T.U.R., art. 20, ne sarebbe una espressione.
5.1. Le critiche non sono fondate; tuttavia il Collegio ritiene necessario modificare la motivazione della sentenza impugnata, azionando il potere correttivo ex art. 384 c.p.c., posto che, comunque, il dispositivo è conforme al diritto (Cass. n. 4863 del 2020; Cass. n. 11883 del 2003), in ragione dei principi di seguito enunciati.
a) In tema di elusione fiscale si considerano connotate da carattere abusivo e possono essere disconosciute dall’Amministrazione finanziaria quelle operazioni che, pur formalmente rispettose del diritto interno o comunitario, siano poste in essere al principale scopo di ottenere i benefici fiscali contrastanti con la ratio delle norme che introducono il tributo o prevedono esenzioni o agevolazioni, con la conseguenza che il carattere abusivo è escluso soltanto dalla presenza di valide ragioni extra fiscali (Cass. n. 1372 del 2011).
Con riferimento all’onere della prova tra Amministrazione finanziaria e contribuente è stato affermato che: “costituisce condotta abusiva l’operazione economica che abbia quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo di eludere il fisco, sicché il divieto di siffatte operazioni non opera qualora esse possa spiegarsi altrimenti con il mero intento di conseguire un risparmio di imposta, ferma restando che incombe sull’Amministrazione finanziaria la prova sia del disegno elusivo che delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale” (Cass. n. 4603 del 2014).
Con la conseguenza che: “Incombe pertanto sull’Amministrazione finanziaria l’onere di spiegare perché la forma giuridica impiegata abbia carattere anomalo o inadeguato rispetto all’operazione economica intrapresa (Cass. 30/11 /2012, n. 21390; 201512016, n. 10458), mentre spetta al contribuente provare l’esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti che giustifichino operazioni in quel modo strutturate”.
Il Legislatore ha codificato i canoni giuridici in tema di abuso del diritto inserendoli nello Statuto dei diritti del contribuente, art. 10 bis, che, pur non applicandosi ratione temporis alla fattispecie in esame (D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 1, comma 5), rileva sul piano esegetico laddove stabilisce che “configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti” (comma 1). E poi aggiunge che, ferma restando la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale (comma 4), non possono considerarsi abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale che “rispondono a finalità di miglioramento strutturale e funzionale dell’impresa ovvero dell’attività professionale del contribuente (comma 3) (Cass. n. 5155 del 2013; Cass. n. 30404 del 2018; Cass. n. 31772 del 2019).
b) La giurisprudenza di legittimità ha, pertanto, stabilito che in materia tributaria, la scelta di un’operazione fiscalmente più vantaggiosa non è sufficiente ad integrare una condotta elusiva, laddove sia lo stesso ordinamento a prevedere una simile facoltà, a condizione che non si traduca in un uso distorto dello strumento negoziale o in un comportamento anomalo rispetto alle ordinarie logiche di impresa, posto in essere al solo fine di ottenere un vantaggio fiscale (Cass. n. 17175 del 2015).
Nella fattispecie in esame, la società contribuente ha lamentato l’errata applicazione da parte dell’Agenzia delle entrate del TUR, art. 20, all’operazione economica posta in essere dalle parti, mentre l’Ufficio ha censurato la sentenza impugnata ravvisando la portata antielusiva del TUR, art. 20, e la necessità di considerare le operazioni contestate in modo unitario, al fine di individuarne gli effetti giuridici sostanziali e complessivi.
A tale riguardo va precisato che, a seguito dell’intervento legislativo di cui alla L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 1084, con cui si è affermata la natura di interpretazione autentica delle modifiche normative introdotte nel 2017, secondo cui “l’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione” anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extra-testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi”, la Consulta con sentenza n. 158 del 2020, ha chiarito la portata della disposizione, in relazione al concetto di elusione.
Il giudice delle leggi ha precisato, con riferimento alla L. n. 212 del 2000, art. 10 bis, che il ricorso alla “causa reale” da parte dell’ufficio che tassa un negozio diverso da quello posto in essere, si sostanzia in una applicazione antielusiva del TUR, art. 20, senza però che possano trovare applicazione le garanzie proprie dell’art. 10 bis.
Ai sensi del novellato TUR, art. 20, infatti, l’applicazione dell’imposta di registro secondo l’intrinseca natura e secondo gli effetti giuridici dell’atto da registrare, indipendentemente da titolo e dalla forma apparente, impone di prendere in considerazione unicamente gli elementi desumibili dall’atto stesso (intesi quali effetti giuridici del negozio veicolato in un documento) prescindendo da quelli “extratestuali e dagli atti ad esso collegati”.
Contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio ricorrente, questa Corte, con indirizzo condiviso, ha escluso che il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, abbia una specifica funzione antielusiva (v. anche Corte costituzionale n. 158 del 2020).
Affermando che: “In tema di imposta di registro, l’applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, che detta una regola interpretativa e non antielusiva, non è soggetta al contraddittorio endoprocedimentale previsto per l’utilizzazione delle disposizioni antielusive (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, oggi L. n. 212 del 2000, art. 10 bis), traducendosi nella qualificazione oggettiva degli atti secondo la causa concreta dell’operazione negoziale complessiva, a prescindere dell’eventuale disegno o intento elusivo delle parti” (Cass. n. 6758 del 2017).
b) Tuttavia, questa Corte di recente ha precisato che, proprio a seguito delle decisioni della Consulta n. 158 del 2020 e 39 del 2021, è legittima l’attività di riqualificazione dell’atto da registrare da parte dell’Amministrazione soltanto se operata ab intrinseco, cioè senza alcun riferimento agli atti ad esso collegati e agli elementi extra – testuali, non potendosi essa fondare sull’individuazione dei contenuti diversi da quelli ricavabili dalle clausole negoziali e dagli elementi comunque desumibili dall’atto (Cass. n. 10688 del 2021; Cass. n. 9065 del 2021), sicché “resta ferma la legittimità dell’attività di riqualificazione in via interpretativa dell’atto da registrare soltanto se operata ab intrinseco, senza l’utilizzazione di elementi ad esso estranei, in quanto l’interpretazione prevista dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, non può basarsi sull’individuazione di contenuti diversi da quelli ricavabili dalle clausole negozi e dagli elementi comunque desumibili dal singolo atto presentato alla registrazione” (Cass. n. 10688 del 2021).
Va però riaffermato che: “A diversi limiti, invece, soggiace la potestà dell’Amministrazione finanziaria quando la riqualificazione è diretta a far valere il collegamento negoziale e, più in generale, qualunque forma di abuso del diritto ed elusione fiscale, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 10 bis, trattandosi di ipotesi estranea alla ermeneutica dell’atto da registrare. L’azione accertatrice, in tali casi, si deve attuare mediante apposito e motivato atto impositivo, preceduto, a pena di nullità, da una richiesta di chiarimenti, che il contribuente può fornire entro un certo limite, il tutto da svolgersi all’interno di uno specifico procedimento di garanzia” (Cass. n. 10688 del 2021).
c) Nella fattispecie, in ragione dell’inapplicabilità ratione temporis dell’art. 10 bis citato, e dovendosi ritenere che il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, concerne l’oggettiva portata effettuale dei negozi e non contiene, quindi, una disposizione antielusiva strictu sensu, come quella del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, sicché l’avviso di liquidazione ex art. 20 non soggiace all’obbligo di contraddittorio preventivo (Cass. n. 15319 del 2013), il ricorso va rigettato per profili non illustrati nella motivazione della sentenza impugnata.
La tassazione dell’imposta di registro in misura proporzionale non deriva dalla individuazione di un “abuso di diritto”, per cui non v’e’ ragione per estendere alle imposte indirette, difettando di omogeneità le relative discipline normative, una disposizione quale è l’art. 37 bis cit. dettata in materia di imposte dirette per rendere inopponibili all’Amministrazione finanziaria atti, fatti e negozi che risultassero privi di valide ragioni economiche e finalizzati solo ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario.
Ne’ in senso contrario appare utile richiamare la previsione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 53 bis, atteso che, nel caso di specie, la disposizione si applica nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla L. n. 205 del 2017, che ha esteso al campo dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale le “attribuzioni” ed i “poteri” riconosciuti agli Uffici dal D.P.R. n. 600 del 1973, per l’accertamento delle imposte dirette, ma senza contemplare alcun richiamo alla disposizione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis.
6. F.E., in proprio e/o quale successore ex lege della cessata società Future Seeds S.r.l. in liquidazione, e/o nella sua qualità di socio unico, ultimo legale rappresentante e liquidatore della predetta società Future Seeds S.r.l. in liquidazione e Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. hanno proposto ricorso incidentale condizionato, denunciando violazione e/o falsa applicazione del TUR, art. 76, comma 1 bis, per aver l’Ufficio emesso l’avviso di liquidazione oltre il termine di decadenza per la liquidazione dell’imposta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e per violazione e/o falsa applicazione del TUR, art. 76, comma 2, per avere l’Ufficio emesso l’avviso oltre il termine di accertamento.
In ragione del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti di Future Seeds, a seguito della declaratoria di inammissibilità dell’appello, le critiche proposte con il ricorso incidentale condizionato sono assorbite. Anche le critiche proposte da Monsanto Agricoltura, tenuto conto del rigetto del secondo motivo di ricorso principale proposto dall’ufficio, sono assorbite.
7.In definitiva, la Corte: 1) accoglie il primo motivo di ricorso principale, dichiarando inammissibile l’appello proposto da Future Seeds in liquidazione e il passaggio in giudicato nei confronti della predetta società della sentenza n. 161/21/12 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano; 2) rigetta il secondo motivo di ricorso principale e, per l’effetto, conferma la decisione impugnata nei confronti di Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.; 3) Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto da F.E. in proprio e/o quale successore ex lege della cessata società Future Seeds S.r.l. in liquidazione e nella qualità di socio unico, ultimo legale rappresentate e liquidatore della predetta società Future Seeds S.r.l. in liquidazione. 4) Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto da Monsanto Agricoltura Italia S.p.a.
Le spese di lite di lite di ogni fase e grado vanno interamente compensate tra le parti in ragione dell’andamento della lite nonché delle difficoltà interpretative del TUR, art. 20, evidenziate dal fatto decisivo che si è reso necessario un intervento del giudice delle leggi.
PQM
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale e dichiara inammissibile l’appello proposto da Future Seeds S.r.l. in liquidazione, con conseguente passaggio in giudicato nei confronti della predetta società della sentenza n. 161/21/12 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano; rigetta il secondo motivo di ricorso principale e per l’effetto conferma la decisione impugnata nei confronti di Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.. Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto da F.E. in proprio e/o quale successore ex lege della cessata società Future Seeds S.r.l. in liquidazione e nella qualità di socio unico, ultimo legale rappresentate e liquidatore della predetta società Future Seeds S.r.l. in liquidazione. Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto da Monsanto Agricoltura Italia S.p.a.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021
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