Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.36006 del 22/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19965-2018 proposto da:

DIBITRADE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANNI PICCOLO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1093/2018 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA, depositata il 14/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. FILOCAMO FULVIO.

RILEVATO

che:

Dibitrade S.r.l., in persona del l.r. impugna la sentenza n. 1093/02/18 della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva rigettato l’appello avverso la decisione di primo grado sull’accertamento di maggiori imponibili accertati nei confronti della Società.

Ricorrono la società contribuente con due motivi.

L’Agenzia delle entrate ha presentato difese.

Prima dell’udienza è stata presentata dalla Società richiesta di sospensione del processo D.L. n. 119 del 2018 ex art. 6, comma 10, e, successivamente, istanza congiunta con l’Agenzia delle Entrate di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese a seguito dell’accoglimento della definizione agevolata, con pagamento della prima rata, D.L. n. 119 del 2018 ex art. 6.

CONSIDERATO

che:

La società contribuente ha richiesto la definizione agevolata della controversia pendente e la sospensione del giudizio, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 1, conv. con modif. in L. n. 136 del 2018, depositando la domanda di definizione agevolata con la quietanza di versamento delle somme richieste in unica rata; l’Agenzia delle entrate, tramite l’Avvocatura di Stato, con memoria ha richiesto l’estinzione del giudizio attestando la regolarità del procedimento di definizione agevolata; sussistono dunque i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio; le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 13, comma 1, ult. prop., cit.).

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente tra le parti le spese di causa.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale da remoto, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

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