Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.36007 del 22/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23079-2015 proposto da:

IDEA CARNI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. BETTOLO, 6, presso lo studio dell’avvocato DAVID CASAMONTI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore por tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1176/2015 della COMM. TRIB. REG. LAZIO, depositata il 25/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 07/07/2021 dal Consigliere Dott. SAIJA SALVATORE.

FATTI DI CAUSA

L’Ufficio di Roma 4, a seguito di verifica, notificò a Ideacarni s.r.l. in liq. tre distinti avvisi di accertamento, emessi ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), con cui si recuperavano a tassazione maggiori IRES, IRAP e IVA per gli anni 2005 e 2006, e ciò in quanto la società, pur operando in nove supermercati per il commercio di carne, aveva tuttavia compilato un unico studio di settore, da cui erano emerse inesattezze e falsità, donde il ricorso all’accertamento analitico-induttivo. Proposti tre distinti ricorsi dalla società, l’adita C.T.P. di Roma, previa riunione, li respinse con sentenza n. 466/62/13. La società propose quindi appello, ma la C.T.R. del Lazio, con sentenza n. 1176/14/15 del 25.2.2015, lo rigettò, osservando in particolare che la decisione di primo grado era del tutto condivisibile, che la società non aveva addotto elementi per giungere ad un suo ribaltamento, e che la ricostruzione operata dai funzionari erariali era corretta e attendibile.

Ideacarni s.r.l. in liq. ricorre ora per cassazione, affidandosi a due motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, si lamenta il difetto motivazione, avuto riguardo al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. La società rileva la pressoché totale e testuale identità della formulazione espressiva adottata dall’Agenzia appellata nelle proprie controdeduzioni, rispetto a quella seguita dal giudice d’appello, che quindi non ha valutato le censure da essa società avanzate con l’appello con adeguato apprezzamento critico.

1.2 – Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La ricorrente si duole dell’erroneità della decisione nella parte in cui si è ritenuto fondato l’accertamento analitico-induttivo, senza tener conto della documentazione prodotta sin dal primo grado e limitandosi a far proprio il convincimento della C.T.P. circa l’irrilevanza del nomen iuris dei contratti in essere con i singoli supermercati ove si svolgeva l’attività.

2.1 – Il primo motivo è infondato.

La circostanza per cui le espressioni utilizzate dalla C.T.R. siano in tutto o in parte analoghe a quelle utilizzate dall’appellante non implica alcun deficit motivazionale, né è univoco indice di adesione acritica all’impianto dell’atto di gravame, giacché è indubbio che il giudice d’appello – pur avendo censurato l’inadeguata formulazione dell’impugnazione (“le argomentazioni esposte rasentano l’inammissibilità”) – abbia anche affrontato direttamente alcune questioni poste dalla società, ad es. circa il contenuto e il significato dei contratti in essere con i singoli supermercati, per di più affermando che la società non aveva dimostrato quanto da essa sostenuto.

3.1 – Il secondo motivo è inammissibile sotto almeno due profili.

Anzitutto, esso si fonda sul preteso travisamento del contenuto dei contratti in essere con i singoli supermercati, che qualifica come “appalti” e non come “affitti di ramo d’azienda”; tuttavia, la società omette di riprodurne il contenuto o, comunque, di riportarne un sunto adeguato, così non consentendo a questa Corte di apprezzare la decisività della censura; inoltre, essa non indica quando detti contratti siano stati prodotti in giudizio, né dove essi si trovino, così ad un tempo violando i precetti di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6.

A ciò si aggiunga che, ancora di recente (Cass. n. 9059/2018) è stato ribadito che “In tema di prova per presunzioni, il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi”.

Orbene, la ricorrente omette di censurare – e di spiegarne adeguatamente le ragioni – in cosa il giudice d’appello avrebbe errato nell’effettuare la doverosa valutazione di sintesi degli elementi indiziari; come si deduce dall’insegnamento sopra richiamato, al fine di censurare efficacemente in sede di legittimità la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. (ovvero, per quanto qui interessa, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)) non è infatti sufficiente la mera deduzione della carenza, in ciascun elemento indiziario, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ciò non potendo di per sé escludere che essi (cumulativamente considerati) costituiscano idoneo sostegno al libero convincimento riservato al giudice di merito. Da quanto precede discende, dunque, l’inammissibilità del motivo anche per difetto di specificità.

4.1 – In definitiva, il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di cassazione, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

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