Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.36009 del 22/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26673-2015 proposto da:

IMMAGINI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE M.LLO PILSUDSKI 118, presso lo studio dell’avvocato NICOLA INDOLFI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2348/2015 della COMM. TRIB. REG. LAZIO, depositata il 21/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2021 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA.

FATTI DI CAUSA

La D.P. di Roma 3, a seguito di verifica generale culminata in un p.v.c. del 7.5.2010, notificò a Immagini s.r.l. un avviso di accertamento, emesso ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d), con cui si recuperavano a tassazione maggiori IRES, IRAP e IVA per l’anno 2007, stante la rideterminazione dei ricavi in Euro 694.595,00 (a fronte di maggiori ricavi indicati nel detto p.v.c. in Euro 63.066,90). Proposto ricorso dalla società, l’adita C.T.P. di Roma lo respinse con sentenza n. 14193/04/14 del 26.6.2014. La società propose quindi appello, ma la C.T.R. del Lazio, con sentenza n. 2348/09/2015 del 21.4.2015, lo rigettò, osservando in particolare che il ricorso da parte dell’Ufficio al metodo induttivo era del tutto giustificato e che la società, al fine di scalfire tali determinazioni, aveva utilizzato mere petizioni di principio.

Immagini s.r.l. ricorre ora per cassazione, affidandosi a quattro motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver il giudice d’appello rigettato il gravame stante la ritenuta legittimità dell’accertamento con il metodo induttivo, così pronunciando ultra et extra petita. Rileva la ricorrente che, in realtà, le proprie doglianze non concernevano il metodo di accertamento utilizzato, bensì quello di rideterminazione del maggiore imponibile.

1.2 – Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per non aver la C.T.R. esaminato la perizia asseverata prodotta dalla ricorrente (concernente la corretta percentuale di ricarico risultante dall’elaborazione degli studi di settore) e per non aver applicato, al riguardo, il principio di non contestazione.

1.3 – Con il terzo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quale conseguenza dell’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, concernente l’accertamento circa l’attività, al commercio o al dettaglio, svolta da essa ricorrente.

1.4 – Con il quarto motivo, infine, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver il giudice d’appello pronunciato su tutti i motivi di gravame concernenti le doglianze già mosse in primo grado avverso l’accertamento, regolarmente riproposte in secondo grado.

2.1 – Il primo motivo è infondato.

Infatti, pur vero essendo che la società non aveva effettivamente impugnato il ricorso al metodo induttivo da parte dell’Ufficio, bensì il calcolo di rideterminazione in concreto, il vizio in questa sede denunciato non può in alcun modo configurarsi, giacché la C.T.R., da un lato, ha affermato la legittimità dell’accertamento induttivo, stante l’assoluta inattendibilità della documentazione contabile – derivante anche dall’improbabilità della perdita della documentazione stessa lamentata dalla società a causa di un incendio e dalla gravità della formazione di un doppio libro giornale – e dall’altro ha affermato che la società nulla aveva utilmente addotto, bollando come mere “petizioni di principio” gli argomenti da essa proposti a sostegno della doglianza effettivamente proposta in appello. Pertanto, non sussiste né extra né ultra petizione.

3.1 – I motivi secondo, terzo e quarto sono invece inammissibili.

Con essi, a vario titolo, la società ricorrente lamenta l’omesso esame di elementi probatori (perizia asseverata), o di pretesi fatti decisivi (tipologia di attività, all’ingrosso o al dettaglio), o anche l’omessa pronuncia sui motivi d’appello, ed anche la mancata applicazione del principio di non contestazione, avuto riguardo a quanto emergente dalla stessa perizia asseverata.

Ora, iniziando proprio dalla pretesa violazione dell’art. 115 c.p.c., non può che rilevarsi la novità della questione, giacché il preteso errore non è stato denunciato con l’atto di gravame, ma solo con la successiva memoria del 6.3.2015 (come del resto affermato dalla stessa odierna ricorrente), sicché – ove si consideri che la perizia stessa era stata versata in atti nel giudizio di primo grado – la questione avrebbe dovuto proporsi, al più tardi, direttamente con l’impugnazione della sentenza della C.T.P. che aveva rigettato il ricorso della società contribuente.

Quanto al resto, anche a prescindere dalla imprecisa formulazione dei motivi come rispettivamente rubricati dalla società – noto essendo in particolare che il vizio di cui al vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non concerne l’omesso esame di elementi istruttori tout court, bensì di uno o più fatti storici, principali o secondari, oggetto di discussione tra le parti e dotati di decisività (ossia, idonei a determinare, se valutati, lo spostamento dell’esito della lite) – vi è che l’intero compendio delle doglianze proposte dalla ricorrente è stato giudicato dalla C.T.R. “come ‘mere petizioni di principio, inidonee a scalfire la legittimità dell’operato dell’Ufficio”. In altre parole, il giudice d’appello ha così riassuntivamente e conclusivamente valutato il gravame della società, che pertanto non può certo dirsi oggetto di omissioni valutative di sorta.

Avrebbe certamente potuto discutersi, in astratto, dell’idoneità del descritto apparato motivazionale rispetto ai dettami dell’ordinamento, anche sul piano costituzionale (ad es., per assoluta apoditticità o apparenza della motivazione), ma si tratta di doglianza che la ricorrente non ha inteso proporre, neppure per implicito, sicché – stante la natura di processo a critica vincolata propria del giudizio di legittimità – questa Corte non può procedere alle relative valutazioni, che inevitabilmente non potrebbero che essere officiose.

4.1 – In definitiva, il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

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