Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.3601 del 12/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6714-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EUROTEAM SOCIETA’ AGRICOLA ARL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 489/2014 della COMM.TRIB.REG.FRIULI VENEZIA GIULIA, depositata il 02/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

RITENUTO

CHE:

Euroteam, società agricola a responsabilità limitata, acquistava dei terreni siti nel Comune di Pasiano di Pordenone, chiedendo l’applicazione delle agevolazioni previste dal D.Lgs. n. 99 del 2004, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 2005, ai fini delle imposte di registro ed ipotecaria, per le società agricole che avessero presentato istanza per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) alla Regione di competenza.

L’Agenzia delle entrate con avviso di liquidazione n. ***** revocava le agevolazioni e provvedeva a chiedere il pagamento della somma di Euro 185.808,87. La contribuente impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone che, con sentenza n. 62/1/13, respingeva il ricorso. La sentenza veniva appellata e la Commissione Tributaria Regionale del Friuli-Venezia Giulia, con sentenza n. 105/101/13, accoglieva il gravame, condannando l’Ufficio al rimborso delle spese dell’intero giudizio, oltre IVA e CAP. La pronuncia passava in giudicato.

La contribuente, in data 3.2.2014, richiedeva il pagamento della somma di Euro 4.200,00, liquidata a titolo di spese dal giudice di appello, oltre Euro 1168,00 a titolo di rimborso del contributo unificato e di contributo alla cassa di previdenza. Successivamente la società notificava anche atto di intimazione, con il quale richiedeva il pagamento della differenza tra quanto richiesto e quanto corrisposto dall’Ufficio.

A seguito dell’omesso versamento Euroteam, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70 proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale deducendo che il mancato rimborso del contributo unificato, pari a complessivi Euro 1.000,00 (Euro 500 per ciascun grado di giudizio), integrava gli estremi della mancata esecuzione dei dicta contenuti nella sentenza n. 105/01/13, oltrechè una violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 1,2,8,9 e 13.

La società, dopo aver evidenziato di avere provveduto al pagamento del contributo unificato, sottolineava che: “il contributo unificato costituisce una parte integrante del processo tributario unitamente alle altre spese processuali, di talchè, come nel processo civile ordinario, in caso di soccombena di una delle parti in causa, deve trovare applicazione l’art. 90 e ss. c.p.c. e il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15”. La Commissione Tributaria Regionale, con sentenza n. 489/1/14, accoglieva il ricorso proposto dalla contribuente, disponendo il rimborso aggiuntivo a titolo di contributo unificato pari ad Euro 1000,00, in quanto le previsioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 6 bis 1, secondo periodo erano applicabili non solo ai giudizi amministrativi ma anche ai giudizi civili e tributari.

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza svolgendo due motivi. La parte intimata non ha svolto difese.

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 e 14 c.d. preleggi, art. 2909 c.c., art. 91 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 15 e 70, del D.P.R. n. 115 del 1992, art. 9 e art. 13, comma 6 bis in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non essendo condivisibili le affermazioni sostenute della Commissione Tributaria Regionale, atteso che l’obbligo del pagamento del contributo unificato è determinato dal D.P.R. n. 115 del 2002 in modo differente nel processo civile, nel processo amministrativo e tributario, prevedendo, altresì, con riguardo ai giudizi dinnanzi ai TT.AA.RR. ed al Consiglio di Stato il diritto della parte vittoriosa al rimborso del contributo unificato come conseguenza automatica dell’esito favorevole del giudizio ovvero anche in assenza di un’espressa statuizione sul punto. Secondo l’Ufficio ricorrente, ne conseguirebbe che i giudici di appello avrebbero commesso error in iudicando per avere interpretato la disposizione contenuta nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 6 – bis 1, in palese violazione dei criteri ermeneutici di cui all’art. 12 e 14 preleggi.

Pertanto, premesso che le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 6-bis 1, si riferiscono esclusivamente ai giudizi amministrativi e, in quanto contenente una disciplina speciale, sono insuscettibili di applicazione analogica, dovrebbe escludersi che l’Amministrazione finanziaria, in caso di condanna alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte vittoriosa, sia tenuta a corrispondere, a titolo di rimborso del contributo unificato, somme ulteriori e diverse da quelle espressamente liquidate in sentenza.

2.Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 156 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, artt. 61 e 70 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. L’Ufficio evidenzia, in subordine, che la sentenza della Commissione Tributaria Regionale sarebbe censurabile tenuto conto che la disposizione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, a mente del quale il ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza è ammesso per violazione delle norme del procedimento, va interpretata nel senso che è possibile denunciare alla Suprema Corte non soltanto la violazione delle norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro error in procedendo in cui sia incorso il giudice dell’ottemperanza e, in particolare, il mancato o difettoso esercizio del potere-dovere di interpretare ed eventualmente integrare il dictum costituito dal giudicato cui l’amministrazione non si sia adeguata.

Inoltre, in tema di giudizio di ottemperanza alle decisioni delle commissioni tributarie, il potere del giudice sul comando definitivo inevaso andrebbe esercitato entro i confini invalicabili posti dall’oggetto della controversia definita col giudicato (c.d. carattere chiuso del giudizio di ottemperanza), di tal chè potrebbe essere enucleato e precisato il contenuto degli obblighi nascenti dalla decisione passata in giudicato, chiarendosene il reale significato e rendendolo quindi “effettivo”, ma non potrebbe essere attribuito un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguire, nè potrebbe essere negato il diritto riconosciuto dal dictum azionato.

Il giudice del merito, dovrebbe, secondo l’Ufficio ricorrente, nell’esercizio del suo potere esclusivo di conoscere della causa, effettuare due distinte, ma connesse, attività di acquisizione della conoscenza, e, poi, fornirne la descrizione.

Di tutti questi comportamenti cognitivi, volti a consentire il passaggio della mente del giudice dalla sua iniziale condizione di ignoranza dei fatti di causa, della loro prova e della loro rilevanza giuridica, allo stato di conoscenza finale, il giudice del merito dovrebbe fornire la descrizione, in modo che la subdichiarazione motivazionale a contenuto dinamico sia una rappresentazione linguistica di un ragionamento decisorio.

Questa struttura della motivazione che sostiene logicamente sia se stessa sia il dispositivo della sentenza, consentirebbe alla Corte di legittimità di verificare se il giudice di appello abbia operato in maniera metodicamente corretta, senza alcuna esposizione al rischio di invadere la sfera del merito della controversia, che resta completamente affidata al giudice di merito.

3. Va preliminarmente dichiarata l’improcedibilità del ricorso per cassazione, per mancata allegazione della relata di notifica della sentenza impugnata.

Nell’ipotesi, come nella specie, in cui la parte ricorrente espressamente abbia allegato che la sentenza impugnata è stata notificata (si legge nella prima pagina del ricorso che la stessa sia stata “notificata” in data 8.1.2015), limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

Il principio è stato più volte ribadito da questa Corte (v. Cass. S.U. n. 10648 del 2017; Cass. n. 8781 del 2020).

Ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, infatti, insieme con il ricorso deve essere depositata a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza “con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta”; tale deposito deve avvenire entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione (art. 369 c.p.c., comma 1). E’ stato affermato che: “In tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata e il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, deve applicarsi la sanzione dell’improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità. Parimenti, il deposito di una ulteriore istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, con ad essa allegata anche la relata di notifica della sentenza gravata, avvenuto in data successiva alla comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale non impedisce la menzionata sanzione, atteso che, da un lato, il detto deposito, a tal fine, deve avvenire entro il termine perentorio di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1 e, dall’altro, non è previsto, al di fuori di ipotesi eccezionali, che nel fascicolo d’ufficio debba inserirsi copia della relata di notifica, trattandosi di attività che non avviene su iniziativa dell’ufficio e che interviene in un momento successivo alla definizione del giudizio” (Cass. n. 21386 del 2017; Cass. n. 13751 del 2018).

4. In definitiva, il ricorso va dichiarato improcedibile ed ogni altra questione deve ritenersi assorbita. Nulla va disposto per le spese di lite in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

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